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Art. 649 Codice penale

Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

((1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;))

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato ((o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.