Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUINTO DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA » Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena » Art. 132
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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