Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo I Dell'impresa in generale » Sezione I Dell'imprenditore » Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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