Una lavoratrice, formalmente inquadrata come collaboratrice autonoma, ha richiesto il riconoscimento del lavoro subordinato per la sua attività di educatrice. La Corte d'Appello ha accertato la natura subordinata del rapporto, evidenziando che la donna era soggetta al potere direttivo del coordinatore, il quale stabiliva i turni e autorizzava le assenze. Di conseguenza, ha condannato l'ente datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che la turnazione prestabilita e l'obbligo di autorizzazione per le assenze costituiscono indici inequivocabili di subordinazione. L'ente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
Continua »