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Indebito previdenziale, accertamento negativo

Indebito previdenziale, accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.

Pubblicato il 31 July 2021 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

trattazione scritta del 15.7.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA 2976/2021 pubbl. il 22/07/2021

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2019, vertente

TRA

XXX rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati

APPELLANTE

E

I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dall’avvocato;

APPELLATO

OGGETTO:  appello avverso la  sentenza del  Tribunale di Roma n. 1032 depositata in data 4/2/2019

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava, con condanna alle spese di lite, il ricorso presentato da XXX al fine di fare accertare e dichiarare l’inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell’indebito di € 466,08 di cui alla nota Inps del 29/3/2018.

Avverso tale sentenza XXX presentava appello fondato su più motivi.

L’Inps si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame.

Nel corso del presente giudizio è scoppiata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’emanazione dei noti dd.ll. nn. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020  e, da ultimo ,del d.l. n. 137/2020. E’ stata quindi disposta la trattazione cartolare, ferma l’udienza già fissata del 15/7/2021, sostituita dallo scambio di note scritte secondo quanto previsto dall’art. 83 cit. comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020.

All’esito della trattazione scritta la causa è stata decisa come da dispositivo.

XXX, titolare dell’assegno ordinario di invalidità ex art. l. 222/1984 a decorrere dal mese di agosto 2012, aveva agito al fine di contestare l’indebito richiestogli con la nota Inps del 23/9/2018 a titolo di conguaglio fiscale formatosi a seguito di riliquidazione sull’assegno di invalidità in suo godimento.

A fondamento della impugnazione affermava l’illegittimità dell’atto per violazione dell’obbligo di chiarezza (clare loqui) in ordine alle ragioni dell’indebito oggetto di pretesa.

Il Tribunale, rilevato che dall’esame degli atti la trattenuta oggetto di controversia, risultava essere conseguenza dell’incremento pensionistico di cui alla sentenza 6871/2018 del 24/9/2018 affermava la correttezza delle deduzioni formulate dall’Inps anche in assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte dell’odierna appellante.

Con un primo motivo l’odierna appellante lamenta l’inesistenza della motivazione dell’indebito oggetto di controversia lamentando come la gravata sentenza nella parte motiva non avesse indicato la ragione dell’indebito ed il suo criterio di quantificazione.

Con un ulteriore secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la fondatezza della pretesa restitutoria dell’Inps.

Contesta in particolare l’erroneità di quanto affermato dall’Inps ove aveva sostenuto, in sede di comparsa difensiva di primo grado, che l’indebito sarebbe derivato dall’aumento della componente costituita dall’assegno di invalidità rispetto a quella costituita dalla integrazione al minino della stessa priva non gravata quest’ultima di oneri tributari in quanto avente natura assistenziale.

Lamenta l’erroneità di tale assunto in quanto contrastante con la documentazione prodotta in atti ed affermando la natura previdenziale e l’assoggettabilità ad Irpef anche dell’integrazione al minimo.

Rileva a tale proposito come dallo stesso modello Obis /M emesso dall’Inps risultasse come l’Irpef fosse stata applicata non sull’importo dell’assegno non integrato bensì sulla intera prestazione integrata al minimo e come nel modello CUD 2018 rilasciato all’appellante dallo stesso istituto appellato il reddito certificato ai fini fiscali fosse pari all’intero importo dell’assegno comprensivo della quota di integrazione al minimo.

Lamenta inoltre, con un ulteriore terzo motivo l’erroneità della condanna alle spese di lite sia in ragione della sussistenza dei presupposti per l’irripetibilità delle stesse ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sia in ragione della loro eccessiva liquidazione, superiore all’importo della prestazione oggetto di controversia.

Si osserva innanzitutto che, in assenza di specifica impugnazione, deve ritenersi essersi formato il giudicato interno in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia.

Ciò premesso i primi due motivi di appello, che si ritiene di esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, risultano fondati alla stregua delle considerazioni che seguono.

Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall’Istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest’ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l’indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall’indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell’atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass. n. 198 del 05/01/2011).

Evidenzia a tale proposito la SC come il condivisibile principio espresso da Cass. Sez. Un. 18046/2010 “trovi applicazione in quanto…nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall’ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l’indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. n. 198/2011 cit.).

Trattasi, pertanto, di principi che attengono non alla legittimità, sotto il profilo formale, dell’atto di recupero dell’indebito (verifica quest’ultima che risulterebbe di per sé irrilevante, nell’ambito di un giudizio, quale quello di specie, avente natura di accertamento negativo e attinente quindi, così come rilevato dall’Inps, alla fondatezza sotto il profilo sostanziale del diritto del suddetto istituto previdenziale al recupero dell’indebito oggetto di controversia) quanto piuttosto alla verifica della fondatezza, sotto il profilo delle allegazioni, dell’azione recuperatoria fatta valere dall’istituto previdenziale.

Tanto premesso si osserva che la contestata nota Inps del 29/3/2018 aveva affermato essersi determinato, sull’assegno di invalidità categoria IO pacificamente in godimento alla XXX, un conguaglio fiscale negativo per l’anno 2018 per l’importo di € 466,80.

Ciò a seguito del ricalcolo a decorrere dal 1/11/2017, dell’importo di tale prestazione ricalcolo che, così come indicato nel provvedimento, comprendeva, in particolare, secondo quanto indicato nella nota, la variazione dei dati di calcolo per “supplemento di pensione” e la conseguente “rideterminazione dell’integrazione al trattamento minimo”.

La stessa nota specificava che “A seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fino al 30 aprile 2018, in quanto l’importo spettante non è variato. Si è determinato invece un conguaglio fiscale per l’anno in corso addebito di euro 466,80″.

La nota in questione indicava poi in apposito analitico prospetto, l’importo dell’assegno liquidato nel mese di maggio 2018, pari alla somma mensile di € 507,42, con indicazione della relativa trattenuta Irpef di € 116,70.

Così come rilevato dall’Inps nelle difese adottate nel corso del giudizio di primo grado, e come risulta pacifico in causa, tale riliquidazione si era resa necessaria a seguito del riconoscimento effettuato all’esito di precedente contenzioso, intercorso tra le stesse parti del diritto della XXX e definito con sentenza del Tribunale di Roma 6871/2018 (all. 1 della comparsa di costituzione di primo grado dell’Inps) ad ottenere un ulteriore supplemento di assegno di invalidità.

Solo in sede di costituzione nella precedente fase del giudizio l’Inps ha specificato che l’indebito oggetto di recupero si sarebbe formato a seguito dell’aumento, relativamente alla prestazione riconosciuta alla XXX, della quota imponibile Irpef costituita dall’assegno non integrato risultando l’ulteriore componente costituita dall’integrazione al trattamento minimo esente da Irpef in quanto prestazione assistenziale.

Tale assunto, oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante con le note autorizzate depositate nella precedente fase del giudizio, non può ritenersi condivisibile nè trova riscontro nella documentazione prodotta in atti.

Si osserva innanzitutto che, in linea generale, non può condividersi l’assunto dell’Inps in ordine al diverso trattamento fiscale della integrazione al minimo rispetto alla prestazione previdenziale di riferimento, dovendo attribuirsi all’integrazione al trattamento minimo la stessa natura della prestazione che è destinata ad integrare mutuandone pertanto il regime fiscale (nel presente caso di specie l’assegno di invalidità di cui all’art. 1 l. 222/1984 emolumento quest’ultimo di per sè pacificamente assoggettabile ad Irpef in quanto riconducibile alla fattispecie prevista all’art. 49, comma 2, lett. a) d.p.r. 917/ 1986).

L’assunto dell’Inps in ordine al derivare l’indebito oggetto di recupero da un diverso trattamento fiscale delle due componenti della prestazione riconosciute alla XXX non solo non trova riscontro in atti ma risulta in contraddizione con lo stesso contenuto della documentazione rilasciata alla XXX dallo stesso istituto appellante e prodotta in atti.

Da quest’ultima si desume chiaramente come l’istituto appellato abbia provveduto,anche a seguito della riliquidazione di cui alla nota contestata, ad assoggettare ad Irpef non la sola componente non integrata ma l’intero importo dell’assegno ordinario riconosciuto alla XXX ivi compresa l’integrazione al trattamento minimo.

Ciò si evince con chiarezza dall’entità della trattenuta Irpef operata, tanto con riferimento all’importo mensile liquidato alla odierna appellante a decorrere dal maggio 2018 che a quello annuale complessivamente corrisposto nel 2018 (trattenute pari ad € 116,70 sull’importo di € 507,42 corrisposto a maggio 2018 e a € 1.500,62 rispetto ad un importo corrisposto nell’anno 2018 di € 6.524,44), corrispondenti se rapportate all’intero importo della prestazione erogata all’aliquota del 23% applicabile pro tempore al reddito percepito dell’appellante (cfr. CUD 2018 e certificato di pensione entrambi allegati alle note autorizzate di primo grado della XXX).

L’appello dovrà pertanto essere accolto, dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, non dovuta dall’appellante la somma di € 466,80 di cui alla nota INPS in data 29/3/2018 (dovendo attribuirsi alle considerazioni che precedono e alla conseguente necessità di nuova regolamentazione delle spese di lite un rilievo evidentemente assorbente rispetto all’esame dell’ulteriore motivo di appello attinente alla regolamentazione delle spese di lite della precedente fase del giudizio).

 Tali i motivi della presente decisione.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta dall’appellante la somma di € 466,80 di cui alla nota INPS in data 29/3/2018.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 250 per il primo grado ed in complessivi € 240 per presente grado di giudizio. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Roma, 15.7.2021

IL CONSIGLIERE ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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