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Codice Penale

Trascrizione di domanda giudiziale, danno

L’azione di risarcimento del danno subito in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell’articolo 2043 del Cc.

Pubblicato il 21 March 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 428/2021 pubblicata il 19/03/2021

nella causa civile di appello n. / 2017 RG , trattenuta in decisione all’udienza del 23.12.2020,

promossa da

XXX S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (ora YYY S.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. giusta procura in calce all’atto di appello, el. dom. in presso lo studio dell’Avv.;

Appellante

contro

ZZZ, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’ Avv. giusta mandato in calce a comparsa di costituzione , el. dom. in, presso il loro studio;

Appellato – appellante incidentale

AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio provinciale di *** , incorporante dal 1.12.2012 ex art. 23 quater D.L. 95/12, L’AGENZIA DEL TERRITORIO – Ufficio Provinciale di *** – Servizi di Pubblicità Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato dell’Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale, per legge domicilia;

Appellata – appellante incidentale

KKK sottoscrittori del certificato assicurativo n., in persona di nella qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentati e difesi dall’Avv. con studio in, giusta procura alle liti del 23 ottobre 2017 allegata in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliati presso il suo studio;

Chiamati in causa

avverso

la sentenza n. 119/2017, depositata il 24.2.2017 dal Tribunale di Chieti nel procedimento civile n.2569/2013 , avente ad oggetto risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellata e appellante incidentale Agenzia delle Entrate :

“ Voglia l’ecc. ma Corte di Appello adita:

– nel merito, respingere l’appello principale infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Chieti n. /2017 nella parte in cui avvantaggia l’Amministrazione appellata e comunque non provata e prescritta;

– in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Chieti n. 119/2017, respingendo in toto tutte le domande svolte nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – territorio, dichiarando non dovuto il risarcimento e/o comunque riducendone notevolmente l’ammontare ai sensi dell’art. 1227 c.c., condannando altresì, l’appellante alla restituzione delle somme versate al XXX dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado.”

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:

PQM: 

“Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica e nella persona del, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da *** Soc.COOP. a R.L. (ora XXX COOP a R.L.), nei confronti di ZZZ e di AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO PROVINCIALE DI , ora incorporante AGENZIA DEL TERRITORIO-UFF.PROV.LE DI – Servizi di Pubblicità Immobiliare-, così provvede:

– dichiara l’illegittimità della trascrizione della domanda di arbitrato effettuata il 3.08.2010 Rep., Reg. Gen. , Reg. Part., ascrivendo la responsabilità della stessa al Conservatore dei RR.II.;

– per l’effetto:

– condanna l’Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale di, ora incorporante Agenzia del Territorio-Uff. Prov.le di -Servizi di Pubblicità Immobiliare, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., in favore del *** Soc. Coop. a r.l., (ora XXX COOP a R.L.) per un importo di euro 10.000,00;

– rigetta le ulteriori domande di parte attrice;

– condanna l’Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale di, ora incorporante Agenzia del Territorio-Uff. Prov. le di -Servizi di Pubblicità Immobiliare, al pagamento delle spese di lite, nella misura di un terzo, da calcolare sulla somma intera, di seguito liquidata, che indica in complessivi euro 3.235,00 per compensi, di cui euro 875,00 prima fase, euro 740,00 seconda fase, euro 1.620,00 quarta fase, oltre al 15 % rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP se dovute; – compensa integralmente le spese del rapporto tra il XXX citato e ZZZ.”

Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come riepilogati dal primo giudice.

Con atto di citazione regolarmente notificato il 4.12.2013, l’attore chiamava in giudizio i convenuti, esponendo:

che l’Avv. ZZZ, in ordine a propria richiesta di accertamento di presunto mancato pagamento di compensi professionali, richiedeva alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di , il 17.09.2010, la trascrizione della domanda di arbitrato, notificata al XXX, su una molteplicità di terreni e immobili di proprietà del XXX medesimo;

che tale richiesta risultasse illegittima, perché non riferita ad alcuno dei diritti elencati dall’art. 2643 c.c. che soli legittimano la trascrizione di atti, in riferimento all’elencazione di cui agli artt. 26432652, 2653, c.c., che è sempre espressamente riferita ai diritti menzionati all’art. 2643 c.c., non risultando dunque la domanda di arbitrato per accertamento dei propri presunti crediti professionali titolo idoneo alla trascrizione; che, dunque, altrettanto illegittimamente la Conservatoria avesse invece proceduto alla detta trascrizione, mentre avrebbe dovuto semmai avvalersi della procedura ex art. 2674 bis c.c., e quindi trascrivere con riserva, introdotta nel nostro ordinamento per ampliare il controllo del conservatore, con salvaguardia dell’effetto di prenotazione, di quello dell’impedimento di conseguenze giuridiche irreversibili relative alla precedenza, e anche informativo della contestazione giuridica in corso; che non essersi avvalso di tale possibilità costituisse atto evidentemente negligente del Conservatore, del quale l’amministrazione era tenuta a rispondere; di aver subito gravissimo pregiudizio da tale illegittima trascrizione, atteso che la ***, Istituto bancario al quale l’esponente aveva richiesto mutuo ipotecario, necessario per ottenere un cospicuo abbattimento degli oneri finanziari e delle spese concesse, non accoglieva la medesima per la presenza di detta trascrizione sugli immobili del XXX, che non permetteva la garanzia ipotecaria di primo grado, così provocandosi un notevole aumento degli oneri aggiuntivi da versare di cui alla consulenza del proprio CTP, che stimava i costi cagionati al XXX dal mancato accoglimento della richiesta di mutuo in euro 701.648,00, che investe sia la commerciabilità dei beni immobili su cui grava la trascrizione illegittima, sia la possibilità di utilizzare i medesimi come garanzia di operazioni finanziarie tese al risparmio di oneri, sia la possibilità di utilizzo per altre e diverse operazioni;

che peraltro tale mancata concessione del mutuo avesse aumentato l’attivo passivo circolante sul proprio fatturato, e cagionato il mancato accesso al Fondo di Garanzia ex L.662/98 e che tale illegittima trascrizione avesse altresì interessato un patrimonio immobiliare per un valor di gran lunga superiore al presunto credito per il quale si era proposta la domanda di arbitrato e di aver subito anche una perdita di chance favorevole; che il comportamento negligente del Conservatore ( e dell’Amministrazione), che aveva l’obbligo di effettuare un controllo sulla trascrivibilità e che non aveva provveduto ad accettare con riserva, in modo tale da costringere il ZZZ ad incardinare apposito giudizio al fine di ottenere l’eliminazione della riserva, che avrebbe evitato la produzione dei danni elencati al XXX, risultasse ancora più evidente se si considera che lo stesso Conservatore, sull’istanza di autotutela presentata il 6.09.2012 dall’ *** s.r.l., (poi incorporata nel XXX) rigettava la stessa, costringendo la detta *** a proporre ricorso per provvedimento d’urgenza al Tribunale di Chieti, dapprima negato e poi accolto in sede di reclamo, con conseguente dichiarazione di illegittimità della trascrizione e ordine impartito al conservatore di cancellazione della trascrizione medesima di domanda di arbitrato e nomina di arbitro .

Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi l’illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall’Avv. ZZZ, nonché della responsabilità solidale dei convenuti, con condanna degli stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali, stimati in euro 701.648,00 per danno emergente e perdita di chance, nonché al risarcimento dei danni relativi alla minor commerciabilità degli immobili, con somma da liquidare in via equitativa, e al risarcimento dei danni relativi all’esclusione dell’attore all’accesso ai Fondi di garanzia del Medio Credito Centrale, ex L. 662/96, a causa dell’elevato passivo circolante sul fatturato dovuto alla mancata concessione del mutuo da parte della ***, per una somma almeno di euro 100.000,00, con vittoria di spese e competenze.

Il 17.03.2014, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l’avv. ZZZ, che esponeva: in primo luogo, che vi fosse la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che si era limitato ad avanzare richiesta di trascrizione della domanda di arbitrato per il pagamento delle proprie competenze professionali alla Conservatoria, unica onerata del controllo della domanda medesima, rientrante nelle sue esclusive competenze, atteso poi che lo stesso conservatore, come correttamente indicato da parte attrice, non si fosse neanche avvalso dell’istituto della trascrizione con riserva, condotta per la quale nessuna responsabilità poteva essere riconosciuta in capo all’esponente, con conseguente eventuale riconoscimento della responsabilità esclusivamente in capo alla Conservatoria, essendo poi la richiesta di trascrizione solo un atto prodromico alla trascrizione eventuale successiva, come tale, privo di effetto;

che, in ogni caso, la trascrizione di una domanda giudiziale non inficia la commerciabilità dei beni, risolvendosi in una mera prenotazione in ordine ad eventuali conflitti tra più aventi causa; che la novella del 1994, aggiungendo un capoverso agli art. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., avesse equiparato la domanda di arbitrato alla domanda giudiziaria, ai fini della trascrivibilità, con ciò sottolineandosi, in ogni caso, la propria richiesta come ineccepibile e risultando piuttosto che aver formulato la domanda de qua nei confronti anche dell’esponente, anziché solo nei confronti della Conservatoria, fosse un atto emulativo, sempre al fine di sottrarsi al pagamento delle competenze professionali dovute, sottolineando che in un precedente giudizio parte attrice non avesse esitato persino a produrre in giudizio documentazione falsa, in ordine alla quale, dopo l’esperimento di una querela di falso, vittoriosa, la stessa, in persona dell’allora rappresentante legale, era stata rinviata a giudizio; che la decisione in sede di reclamo citata dal XXX, che compensava le spese, ebbe a statuire solo sul fatto che la trascrizione effettuata, che andava rifiutata o essere effettuata con riserva, fosse stata eseguita su un bene non più di proprietà del XXX; che non si fosse data alcuna prova dei presunti danni lamentati dal XXX, da ricondurre esclusivamente nell’alveo di quelli da lucro cessante, dunque riconducibili solo alle possibilità eventuali di guadagno futuro, mancando elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non solo di possibilità, l’esistenza di pregiudizi economicamente valutabili .

Chiedeva pertanto di dichiararsi il difetto della propria legittimazione passiva, il rigetto di ogni domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il 18.03.2014 si costituiva l’Amministrazione convenuta, che esponeva:

in via preliminare, l’inesistenza della notifica dell’atto di citazione, riferita all’Agenzia del Territorio-Ufficio Prov.le di -Conservatoria dei Registri Immobiliari e non all’Agenzia delle Entrate che, a decorrere dal 1.12.2012, aveva incorporato la prima, con conseguente decadenza degli organi di vertice e estinzione dell’Ente incorporato, dovendosi riconoscere che la notifica effettuata alla società estinta, come da pronuncia della Suprema Corte, sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che rivestendo tale qualifica per l’incorporata, la riveste anche per l’incorporante, dovesse ritenersi inesistente, e non solo nulla, per l’inesistenza del soggetto notificando, dunque anche non sanabile;

sempre in via preliminare, l’assoluta carenza di propria legittimazione passiva, atteso che solo il richiedente la trascrizione, per il principio di autoresponsabilità, debba rispondere nel caso di trascrizione illegittima;

nel merito, in ogni caso, che la domanda fosse infondata, in quanto la richiesta del ZZZ, esclusivo responsabile della propria richiesta, rientrava nella previsione di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., risultava notificata alla controparte, ex art. 2658 c.c., rientrando dunque la richiesta dell’Avv. ZZZ, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, tra quelle da accogliere, atteso che l’unico compito rimesso al Conservatore, che peraltro può rifiutare di eseguire la formalità nei soli casi di cui all’art. 2674 c.c., qui pacificamente non ricorrenti, fosse quello del controllo formale; che poi, quanto all’istituto della trascrizione con riserva, lo stesso non potesse venire in gioco, atteso che il medesimo è limitato dalla legge alle ipotesi tassativamente previste, qui non ricorrenti, e in presenza di fondati dubbi, che non era dato poter avere all’esito del controllo estrinseco, oppure nel caso in cui ci fosse espressa richiesta, mancante, come del resto, già rappresentato correttamente dal Conservatore all’esito delle istanze di autotutela presentate dalla *** s.r.l., collegata a parte attrice, non essendo poi nelle possibilità del Conservatore medesimo di valutare nel merito in ordine alla trascrivibilità degli atti e/o alla cancellazione delle formalità già attuate, riservate per legge solo all’A.G. o nel caso di consenso delle parti interessate, ex art. 2668 c.c.;

che solo l’*** s.r.l. avesse provveduto a richiedere, con esito favorevole, detta valutazione giudiziale, mentre parte attrice non si avvaleva di tale necessitata possibilità, risultando che la stessa poi richiedeva solo il 3.05.2013 il finanziamento ipotecario alla ***, negato il 13.05.2013, che avrebbe causato i danni richiesti, dunque da imputare solo ed esclusivamente alla stessa parte attrice, che ben avrebbe potuto e dovuto richiedere la cancellazione all’A.G., che sola, in mancanza di accordo e consenso tra le parti, poteva procedere a tale accadimento; che, peraltro, anche in questo giudizio parte attrice chiedesse il risarcimento di presunti danni, comunque causati, se del caso, dalla propria inattività giudiziale, senza chiedere la cancellazione della pretesa illegittima trascrizione, non potendosi invece in alcun modo riconoscere gli stessi, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c. che statuisce che non possono essere risarciti i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, norma che statuisce altresì, in ogni caso, la riduzione del risarcimento nell’ipotesi di concorso colposo dello stesso creditore alla causazione del danno, e non potendosi tralasciare di considerare anche la condotta di parte attrice, che avrebbe potuto appunto evitare il danno, anche in termini di correttezza ex art. 1175 c.c. che, in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, poi, dovesse ribadirsi la riferita condotta omissiva di parte attrice già ricordata, atteso che ex art. 1223 c.c., il danno risarcibile è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, mentre si è appunto argomentato che i presunti danni lamentati siano dovuti esclusivamente alla mancata attivazione della tutela giudiziale da parte della medesima parte; che, senza fornire peraltro alcuna prova, in ordine al riferito danno in ordine alla commerciabilità dei beni, e senza indicare alcuna utilità o bene della vita cui la perdita di chance dovesse essere riferita, la quantificazione operata, di un danno pari al differenziale tra i costi bancari derivanti dall’apertura della linea di credito autoliquidante per consolidare le passività a breve termine e i presunti minor costi, ove derivanti dalla sostituzione delle stesse con un finanziamento ipotecario a dieci anni, fosse anche meramente ipotetica ed eventuale, poggiando inoltre su una CTP riferita in maniera non comprensibile solo all’anno 2012, e non contenente stima di approvvigionamenti di liquidità alternativi, più favorevoli, né considerando l’ipotesi di un avvenuto ottenimento della cancellazione in via giudiziale, come possibile e dovuto, con conseguente ottenimento del mutuo ipotecario invece negato.

 Chiedeva pertanto di dichiararsi preliminarmente l’inesistenza dell’atto di citazione, la propria carenza di legittimazione passiva, e/o , in ogni caso, il rigetto della domanda attrice, o, in mero subordine, la riduzione del dovuto ex art. 1227 c.c., sempre con vittoria di spese e competenze.

 Prodotta documentazione ed effettuata prova testimoniale, il Tribunale decideva come sopra.

La sentenza è stata impugnata dal XXX ( che ne ha chiesto la parziale riforma ) il 20.3.2017 per 4 motivi .

L’ Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell’appello e ha incidentalmente appellato per 4 motivi.

Il ZZZ, costituitosi, ha resistito al gravame e proposto appello incidentale per un motivo; preliminarmente ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa i KKK a scopo di garanzia.

Gli assicuratori, costituitisi, resistevano alla domanda di manleva e comunque chiedevano il rigetto di ogni motivo di appello proposto contro ZZZ.

All’udienza del 23.12.2021, previo deposito di note di trattazione da parte della sola Avvocatura dello Stato, questa Corte ha riservato la causa a sentenza con i termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con le comparse conclusionali le parti che non hanno depositato note di trattazione hanno comunicato quanto segue.

L’appellante principale XXX ha riferito di avere raggiunto un’accordo transattivo con il ZZZ sui fatti oggetto del presente contenzioso.

L’ appellante , quindi, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere tra esso XXX e l’Avv. ZZZ, con spese compensate tra le predette parti. Invece, per quanto attiene la posizione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di , che non ha inteso aderire alla transazione della presente controversia , ha ribadito quanto argomentato nell’atto di appello intendendo unicamente contraddire alla domanda spesa in via incidentale da parte dell’Agenzia.

Il ZZZ ha confermato che tra lui ed il XXX appellante è intervenuto accordo transattivo, avente ad oggetto l’intero contenzioso pendente tra le parti, tra cui anche i fatti oggetto del presente gravame.

Per quanto sopra, parte appellata – appellante incidentale ZZZ ha anch’essa chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensate tra le parti.

I KKK, dal canto loro, alla luce dell’intervenuto accordo tra l’assicurato chiamante in causa ZZZ ed il XXX , non sussistendo alcun rapporto, né sostanziale né processuale, tra l’Agenzia delle Entrate ed essi Assicuratori, hanno chiesto che, previa declaratoria della cessata materia del contendere tra l’Avv. ZZZ ed il XXX, venga, altresì, dichiarata la cessata materia del contendere anche tra essi e tutte le parti in causa, con compensazione delle spese di lite.

Tanto rilevato, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra il XXX, il ZZZ e i KKK, con la conseguenza che resta da decidere unicamente l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del XXX, il quale ha anche implicitamente rinunciato a qualsiasi domanda verso detta Agenzia col precisare che intende unicamente resistere al gravame incidentalmente proposto al fine di vedere elisa la condanna , disposta dal Tribunale, al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore del XXX da parte dell’Agenzia.

Tanto col dichiarare: “per quanto attiene la posizione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Chieti, che non ha inteso aderire alla transazione della presente controversia , si ribadisce quanto ampliamente argomentato nell’atto di appello intendendo nella presente comparsa unicamente contraddire alla domanda spesa in via incidentale da parte dell’Agenzia.”

Ciò posto, valga quanto segue.

APPELLO INCIDENTALE AGENZIA ENTRATE

PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA AFFERMATO LA RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – TERRITORIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRASCRIZIONE ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 2674 C.C

Secondo il Tribunale, questo il passo motivazionale impugnato :

” E’ opportuno precisare che la trascrizione della domanda giudiziale non sia consentita sempre e comunque, ma sia invece subordinata ad alcuni presupposti: 1) il riferimento ai diritti di cui all’art. 2643 c.c.; 2) la trasmissibilità del diritto controverso; 3) la notifica alla controparte dell’atto introduttivo del giudizio.

Nel caso di specie, non sembra che la domanda arbitrale notificata nell’interesse dell’avv. ZZZ facesse riferimento alla casistica dei “diritti” di cui all’art. 2643 c.c.; infatti la domanda arbitrale notificata riguardava la pretesa di pagamento di compensi professionali che l’avvocato citato ebbe ad avanzare nei confronti del XXX.

Trattasi, dunque, di una domanda arbitrale rispetto alla quale non si sarebbe potuto chiedere la trascrizione; secondo l’insegnamento di Cass. SS.UU 6597/2011, si verte infatti in ipotesi di trascrizione illegittima (e non ingiusta) dal momento che si è avuta la trascrizione di una domanda di arbitrato al di fuori dai casi contemplati dalle disposizioni normative sopra evidenziate.

Quanto al Soggetto deputato al controllo, l’ex conservatore dei RR.II. degli atti da trascrivere, deve rilevarsi che il Conservatore, oltre a verificare il contenuto formale ed estrinseco dell’atto di cui veniva chiesta la trascrizione (domanda di arbitrato ritualmente notificata alla controparte, nomina dell’arbitro), ben avrebbe potuto verificare che nell’atto a lui presentato, con richiesta di trascrizione pura e semplice, non vi fosse alcun riferimento, come si osservava, ai diritti ed alle ipotesi di cui agli artt. 2643265226532690 e 2691 c.c., essendo il procedimento arbitrale instaurato finalizzato esclusivamente all’accertamento ed alla quantificazione di compensi professionali.

Tanto considerato, la trascrizione dell’atto introduttivo dell’arbitrato si palesa allora illegittima perché non compresa tra quelle indicate dalla legge”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate , al contrario, il titolo appariva idoneo alla trascrizione rientrando nella previsione degli artt. 2652 e 2653 c.c. ed essendo stato notificato alla controparte come disposto dall’art. 2658 c.c.

Inoltre, sempre sulla base del controllo formale – affidato al Conservatore – in esso si indicavano una serie di atti trascrivibili, riguardanti vendite di immobili e di terreni, nonché concordati fallimentari, cui ben poteva essere riferibile la domanda di arbitrato.

Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto ed accolto dal Tribunale di Chieti, dunque, legittimamente era stato provveduto alla trascrizione dell’atto depositato, sussistendone i presupposti di legge.

Né il Conservatore avrebbe potuto rifiutare di eseguire la formalità, in quanto il medesimo può legittimamente ricusare di ricevere le note ed i titoli che gli vengono presentati soltanto nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 2674 c.c. ( ovvero se la nota di trascrizione ed il titolo non siano in carattere intellegibile, in caso di mancanza della forma prescritta dalla legge, di presentazione con modalità difformi dal quelle previste dall’art. 2658 c.c. ovvero quando la nota non contiene le indicazioni prescritte), tra le quali non rientra certamente il caso di specie.

Infatti, ad un controllo formale ed estrinseco, unico rimesso al conservatore, la domanda di arbitrato con nomina di arbitro rientrava pienamente tra gli atti trascrivibili.

Ad avviso della Corte la censura non è fondata : la trascrizione di una domanda di arbitrato finalizzato esclusivamente all’accertamento e alla quantificazione dei compensi professionali di ZZZ, infatti, non rientrava in alcun modo tra gli atti trascrivibili ex artt. 26432652 cc, né si comprende a quali vendite immobiliari e concordati fallimentari faccia riferimento l’appellante. Corretta, quindi, appare la statuizione di primo grado laddove, ha dichiarato illegittima la trascrizione in parola.

Ed invero ( Cass. SS.UU. n. 6597/2011), nel caso di trascrizione illegittima trova applicazione l’art. 2043 c.c., posto che in questo caso la domanda non era trascrivibile nemmeno in astratto:

 “L’azione di risarcimento del danno subito in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell’articolo 2043 del Cc nell’ipotesi di domanda non trascrivibile, in quanto non ricompresa in nessuno dei casi previsti dagli articoli 2652 e 2653 del Cc, dovendosi ravvisare nella formalità eseguita contra legem un vero e proprio fatto illecito (trascrizione illegittima). Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni può, in tale fattispecie, essere proposta in un separato processo e non soltanto nel corso del giudizio relativo alla pronuncia di merito.”

Si aggiunga che la gravata sentenza ha ascritto (anche) al Conservatore la relativa responsabilità per fatto illecito con motivazione logica perché basata sul rilevo per il quale:

“del pari, da respingere è la dedotta carenza, sotto altro profilo, di legittimazione passiva della medesima Agenzia, risultando indubbio che, ex art. 2674 bis c.c., il controllo del Conservatore appaia sempre meno come un controllo di tipo esclusivamente formale, risultando ampliata la sfera della verifica del medesimo, con conseguente piena legittimazione passiva dello stesso rispetto alla fattispecie portata in giudizio… in ogni caso, il Conservatore era tenuto – quanto meno – a proporre al richiedente le evidenti e motivate ragioni che militavano per la non trascrivibilità dell’atto, per procedere – nel caso – alla trascrizione con riserva ove il richiedente ne avesse fatto richiesta.” E poichè l’atto era palesemente non trascrivibile , l’appellante avrebbe dovuto concretamente argomentare in contrario, ciò che non è avvenuto: di qui l’infondatezza del motivo, anche perchè non si vede come il richiedente possa chiedere la trascrizione con riserva se il Conservatore prima non gli espone i dubbi sulla trascrivibilità dell’atto.

SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1227 c.c.. ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO.

Come detto, il Tribunale ha ravvisato la corresponsabilità del Conservatore col ritenere che “ in ogni caso, il Conservatore era tenuto – quanto meno – a proporre al richiedente le evidenti e motivate ragioni che militavano per la non trascrivibilità dell’atto, per procedere – nel caso – alla trascrizione con riserva ove il richiedente ne avesse fatto richiesta”.

Secondo l’appellante, invece, tali ragioni erano state compiutamente esternate, così come erano stati indicati i rimedi concessi dalla legge per pervenire alla cancellazione della trascrizione.

Ciò perché il Conservatore, a fronte delle rimostranze dell’appellante XXX, aveva comunicato che alla cancellazione richiesta si sarebbe potuto addivenire, in mancanza di accordo tra le parti, esclusivamente attraverso il controllo giurisdizionale.

La doglianza non ha fondamento poiché non si controverte sulla mancata cancellazione , bensì sulle conseguenze della illegittima trascrizione.

L’appellante ha anche fatto rilevare che, come esposto dal XXX in primo grado, la Soc. ***, a seguito del rifiuto del conservatore di provvedere alla cancellazione in via di autotutela, e sulla base della indicazioni rappresentate dal conservatore, provvedeva tempestivamente ad adire, con un provvedimento d’urgenza, l’ autorità giudiziaria, la quale in sede di reclamo ordinava, con provvedimento del 17.12.2012, al conservatore, con esonero da responsabilità, di cancellare la trascrizione della domanda di arbitrato, cancellazione che è ritualmente e legittimamente avvenuta.

La Corte premette che la trascrizione, in effetti, avvenne su beni della società *** , nonostante la domanda di arbitrato riguardasse crediti di ZZZ nei confronti del XXX, che nel 2010 era soggetto diverso dalla pretesa debitrice, salvo averla incorporata il 23.12.2012.

Ciò, se da un lato dimostra ulteriormente l’illegittimità della trascrizione, consente anche di rilevare come, da tempo ordinata la cancellazione della trascrizione a seguito della tutela cautelare concessa alla originaria proprietaria dei beni immobili gravati , ciò che va ancora verificato è la sussistenza di un danno risarcibile in capo a soggetto, il XXX, che si è sostituito ad *** pochi giorni dopo l’ordinanza del Tribunale che in sede di reclamo dispose la cancellazione della trascrizione, danno che l’appellata in via incidentale fa valere in quanto soggetto incorporante l’originaria titolare degli immobili sui quali venne trascritta la domanda di arbitrato. Al riguardo si vedrà in appresso.

TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO LADDOVE HA ESCLUSO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELL’ALTRO CONVENUTO.

Il Tribunale ha ritenuto che:

“L’avv. ZZZ, dunque, è da considerarsi incolpevole rispetto ai fatti di causa, dal momento che, al di là del conferimento dell’incarico professionale all’avv. *** per l’instaurazione del procedimento arbitrale, non è emerso che abbia incaricato lo stesso di chiedere la trascrizione dell’atto; peraltro, sotto il profilo della responsabilità del predetto difensore, va considerato che l’assenza di una previsione normativa legittimante la trascrizione della domanda di arbitrato volta all’accertamento e quantificazione di compensi professionali asseritamente dovuti dalla controparte, vale ad escludere che alla stessa “trascrizione” possa essere riconosciuta alcuna valenza nel procedimento arbitrale, non potendo alla trascrizione essere attribuito, neppure in via astratta ed ipotetica, alcun effetto sostanziale (irrilevanza della trascrizione ai fini del procedimento arbitrale anche in caso di accoglimento della domanda del proponente).”

Secondo l’Agenzia

il Tribunale di Chieti , applicando il principio dell’autoresponsabilità al caso di specie, avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria nei suoi confronti, dovendosi ascrivere una responsabilità per fatto illecito esclusivamente all’altro appellato, Avv. ZZZ. Nessuna rilevanza poteva avere il fatto che l’Avv. ZZZ non avesse conferito un incarico espresso alla trascrizione della domanda di arbitrato, atteso che per il principio dell’autoresponsabilità il rischio e la responsabilità relativi alla sua compilazione gravano esclusivamente sul soggetto che l’ha redatta e su quello interessato all’attuazione della pubblicità. Inoltre, non avendo l’Avv. ZZZ prestato il proprio consenso alla cancellazione, egli avrebbe concorso in modo prevalente e determinante alla causazione del danno che l’appellante asserisce esserle stato cagionato.

Il motivo va respinto perché ad esso non ha fatto seguito la richiesta di riformare la sentenza di primo grado nel senso di dichiarare responsabile dell’illecita trascrizione il ZZZ: l’Agenzia ha solo chiesto di andare esente dalla condanna al risarcimento danni nella misura di 10 mila euro pronunciata dal Primo Giudice.

QUARTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA LIQUIDATO IL DANNO IN VIA EQUITATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1226 C.C.. VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E/O EXTRAPETIZIONE.

In primo grado il XXX attore aveva chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: “condannare in via solidale l’Avv. ZZZ e l’Agenzia del Territorio –

Ufficio Provinciale di , in persona del Conservatore pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati al XXX da tale illegittima trascrizione quantificabili a titolo di danno emergente e perdita di chance nell’importo pari a €. 701.648,00 (settecentounoseicentoquarantottomilaeuro//00), corrispondente alla maggior somma che parte attrice sarà costretta a sborsare a seguito della mancata erogazione del mutuo richiesto alla *** S.p.A. o nella diversa, minore o maggiore che dovesse essere ritenuta congrua e/o di giustizia;

– condannare in via solidale l’Avv. ZZZ e l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di , in persona del Conservatore pro-tempore, al risarcimento dei danni relativi alla minor commerciabilità dei terreni e /o immobili stante la sussistenza della illegittima trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall’Avv. ZZZ nella somma che sarà liquidata in via equitativa dal Giudicante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.;

– condannare in via solidale l’Avv. ZZZ e l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di , in persona del Conservatore pro-tempore, al risarcimento dei danni relativi all’esclusione dell’attrice all’accesso al Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 del Medio Credito Centrale, a causa dell’elevato passivo circolante sul fatturato dovuto alla mancata concessione del mutuo da parte della *** S.p.a., da quantificarsi almeno in € 100.000,00.”

Il Tribunale, a ben vedere, ha rigettato tutte queste domande, ciò col motivare che “Quanto alla specifica domanda risarcitoria di parte attrice deve ritenersi che la stessa non sia stata adeguatamente e sufficientemente dimostrata nel quantum, non rivestendo alcuna valenza probatoria, se non alla stregua di mera allegazione difensiva, la perizia di parte.

In proposito, oltre alla evidenziata ed agevolmente conoscibile “irrilevanza sostanziale” della trascrizione immobiliare priva finanche di effetto prenotativo, deve rilevarsi che parte attrice avrebbe potuto attivarsi tempestivamente, vertendosi in ipotesi di trascrizione illegittima perché non prevista dalla legge (del tutto autonoma, dunque, rispetto alla pronuncia di merito/arbitrale in relazione alla quale era stata effettuata la trascrizione), prima di presentare la domanda di finanziamento; e comunque parte attrice non risulta aver fornito, come suo onere, la prova di aver dovuto sopportare maggiori oneri in relazione alla mancata erogazione del mutuo.

Nondimeno va rilevato che, per stessa ammissione di parte attrice, il mancato accesso al fondo di garanzia ex L.662/1996 del Medio Credito Centrale, è stato determinato dall’elevato passivo del XXX che verosimilmente non è riconducibile alla sola pretesa creditoria dell’avv. ZZZ; in ogni caso, sul punto, parte attrice non fornisce adeguata prova.”

Ciò nonostante, ha ritenuto di condannare egualmente la sola Agenzia delle Entrate assumendo che:

“Può invece accogliersi la domanda risarcitoria in via equitativa ex art. 1226 c.c. in relazione all’accertata illegittimità della trascrizione immobiliare per cui è giudizio, sul presupposto di un danno all’immagine con riferimento all’attività gestionale del XXX che può quantificarsi in euro 10.000,00- da porsi a carico dell’Agenzia delle entrate-Ufficio Prov.le di Territorio.”

L’Agenzia ha censurato tale decisione perché affetta dal vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione , volta che mai l’ appellante XXX avesse avanzato in primo grado una domanda risarcitoria, sia pure in via equitativa, per un presunto danno alla sua immagine, derivandone che con la pronunzia impugnata, il Tribunale di Chieti si era pronunciato oltre i limiti delle avverse pretese, attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto.

Ad avviso della Corte tale ultimo motivo è fondato: il tenore delle domande svolta dal XXX non consente di ritenere che esso abbia mai domandato il risarcimento di danni all’immagine, ma solo di danni patrimoniali reputati non provati.

A tutto voler concedere, di poi, si ha che la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il danno all’immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).

Anche l’immagine delle persone giuridiche, come nel caso , è tutelata dal nostro ordinamento e la sua lesione può dar luogo al risarcimento del danno, ma l’onere della prova è equiparato a quello per il danno all’immagine professionale di una persona fisica, il che vuol dire che ai fini del risarcimento del danno non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il danno subito e il nesso di causalità .

Ed invero: “Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire (Cass. n. 8397/2016).

“Il danno alla reputazione e all’immagine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è un dannoconseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (Cass. n. 20558/2014).

Ed inoltre, da ultimo Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 3414 Anno 2021:

«Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Cass. 2056 del 29/01/2018; con riferimento alla perdita di chances 30502 del 22/11/2019. 28742 del 09/11/2018).”

 Dalla lettura della citazione emerge evidente la mera enunciazione di ipotetici danni patrimoniali e da perdita di chances , a cui non segue un riferimento a circostanze di fatto concrete volte a personalizzare le vuote enunciazioni, men che meno sotto il profilo del danno all’immagine. La ritenuta genericità delle allegazioni assorbe ogni ulteriore valutazione circa la presunta violazione dell’art. 1226 cod.civ., giacché il ricorso alla liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n.13288 del 2007; Cass. n. 28742/2018). Onere nella specie non assolto.

Ne deriva che in accoglimento del motivo di appello incidentale la sentenza di primo grado vada riformata con l’escludere la condanna dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno all’immagine del XXX, danno non richiesto e comunque non allegato, né provato, in ogni caso inesistente perché ogni voce di danno reclamata è stata indicata dal XXX come verificatasi a far data dal maggio 2013 , allorchè la *** le negò un finanziamento a causa della presenza di trascrizione di cui sin dal 17.12.2012 il Tribunale di Chieti aveva ordinato la cancellazione, formalità che il XXX ben poteva chiedere in quanto incorporante dal successivo 23.12.12 la società *** srl che aveva ottenuto la favorevole pronuncia.

In ordine alle spese , l’accoglimento del gravame incidentale comporta che l’appellato XXX debba sopportarne la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio : esse vengono liquidate come sotto in base al valore del decisum ( 10mila euro), assente in appello la fase istruttoria e tenuto conto del mancato deposito della comparsa conclusionale da parte dell’appellante incidentale, il che comporta il dimezzamento del compenso di fase decisoria.

Da ultimo, l’appellante principale va condannato alla restituzione delle somme versategli dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il XXX, ZZZ e i KKK, con compensazione integrale delle spese relativamente a tali parti;

2) Accoglie l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara che nulla è dovuto al XXX Soc. Coop. a r.l. da parte dell’appellante incidentale per danni all’immagine, condanna altresì il predetto XXX a restituire all’Agenzia in parola le somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado;

3) Condanna il medesimo XXX al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell’Agenzia delle Entrate appellante incidentale, liquidandole in € 4830,00 per il primo grado e in € 2867,00 quanto al presente appello, oltre accessori se dovuti.

Così deciso in L’Aquila, in camera di consiglio, il 18.3.2021.

Il Cons. rel.

Il Presidente

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