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Due categorie di clausole claims made

Clausole claims made, miste o impure, pure, copertura di fatti commessi dall’assicurato prima della stipula del contratto.

Pubblicato il 22 February 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

in persona della dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2619/2021 pubblicata il 12/02/2021

nella causa civile di primo grado iscritta al numero /2015 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all’udienza a trattazione scritta del 11 giugno 2020 e vertente

TRA

XXX in persona del legale rappresentante p.t., come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.;

ATTORE

CONTRO

YYY s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.;

CONVENUTO

OGGETTO: assicurazione per la responsabilità civile.

CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 11 giugno 2020 tenutasi nelle forme della trattazione scritta i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la XXX in epigrafe indicata conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la YYY s.p.a., chiedendo di essere da questa garantita in virtù della polizza per la responsabilità civile n. conclusa in data 19 giugno 2009, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni contro di essa XXX formulata dai sigg.ri *** e *** –in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore ***- dagli stessi riportati a seguito della nascita del piccolo ***, affetto da grave diparesi spastica, asseritamente imputabili a negligenza dei sanitari del nosocomio Ospedale XXX in occasione del parto, avvenuto in data 24 settembre 2009.

La YYY s.p.a. si costituiva deducendo la inoperatività della polizza con riferimento a clausola claim made e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

L’istruttoria si esauriva nelle acquisizioni documentali.

Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza a trattazione scritta del 11 giugno 2020.

La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.

La garanzia assicurativa per la responsabilità civile è stata invocata con riferimento alla domanda di risarcimento danni sopra descritta, proposta in altro giudizio innanzi a questo Tribunale conclusosi con sentenza n. 7397/20 in data 20 maggio 2020, che condannava la XXX al risarcimento del danno nei confronti degli attori.

Nel presente giudizio è stata prodotta la polizza n. avente validità dal 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010, poi rinnovata sino al 19 giugno 2011 (cfr. doc. n. 4, doc. n. 3); all’art. 8 delle CGP è previsto che “l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e, anche, in data antecedente l’effetto della presente polizza e comunque non prima del 31 dicembre 2008”.

Risulta poi comprovato che con lettera in data 7 aprile 2011 la compagnia di assicurazione – in seguito alla verificazione di un sinistro in data 18 febbraio 2010 ivi citato- recedeva dal contratto che, pertanto, cessava di avere efficacia dal 19 giugno 2011 (cfr. doc. n. 4 fasc. YYY).

Infine, risulta che la XXX provvedeva a denunciare il sinistro del 24 settembre 2009 per il quale è qui invocata la garanzia- alla compagnia di assicurazione con lettera in data 23 dicembre 2013 (cfr. doc. n. 3 fasc. XXX).

Ha eccepito dunque la compagnia di assicurazione l’inoperatività della garanzia assicurativa in virtù della richiamata clausola “claims made”, essendo la richiesta intervenuta successivamente alla data di cessazione di efficacia della polizza.

Si osserva in diritto.

Come noto, la questione della validità delle clausole claims made è stata negli ultimi anni più volte posta al vaglio della Suprema Corte, con pronunce invero di diversa portata, che qui giova rammentare.

In base allo schema contrattuale delineato dall’art. 1917 c.c. (della c.d. “loss occurrence”) la copertura assicurativa opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.

Diversamente, il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset clause).

È poi possibile distinguere due categorie di clausole claims made:

(a)        clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito che la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, alle condotte poste in essere anteriormente);

(b)        clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.

In proposito, le Sezioni Unite con sentenza n. 9140/2016, risolvendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, stabilirono che la clausola claims made, nella parte in cui consente la copertura di fatti commessi dall’assicurato prima della stipula del contratto, non è nulla e non rende nullo il contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell’art. 1895 c.c.; per altro verso, la clausola claims made delimita l’oggetto del contratto (e non la responsabilità dell’assicuratore), con la conseguenza che essa non può definirsi vessatoria e soggetta al regime delle clausole di tale natura. Pur non essendo vessatoria, tuttavia, potrebbe risultare in singoli casi specifici non diretta a “realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”, ai sensi dell’art. 1322 c.c., con conseguente doveroso vaglio del giudice chiamato ad applicarle in ordine alla “meritevolezza” delle stesse.

Successivamente, Cass. n. 10509/2017 intervenne, sulla scia delle Sezioni Unite n. 9140/2016, a chiarire il concetto di meritevolezza, ritenendo immeritevoli, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, hanno per scopo o per effetto di:

(a)        attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l’altra;

(b)        porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra;

(c)        costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.

La clausola claims made che esclude l’indennizzabilità delle richieste postume (in particolare, quella inserita nel contratto tra l’assicurazione e l’azienda sanitaria, in relazione ai sinistri derivanti dallo svolgimento dell’attività di quest’ultima) non apparve a Cass. n. 10509/2017 meritevole di tutela sotto molteplici profili: tale clausola, secondo la sentenza in parola, attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita, poiché riduce il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall’assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. Ciò determina uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l’assicurazione (e verosimilmente pagato il premio) e il tempo nel quale può avverarsi il rischio.

In particolare, nei contratti assicurativi aventi ad oggetto la responsabilità civile, la clausola pone l’assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto alla controparte, poiché fa dipendere la prestazione dell’assicuratore non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma altresì da un evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento. In tal modo, la clausola fa sorgere nell’assicurato l’interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e soprattutto non voluto.

Peraltro, osservava la Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, che la clausola claims made analizzata può costringere l’assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti al fine di non perdere la garanzia assicurativa: infatti, se l’assicurato adempie spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l’assicuratore potrebbe rifiutare l’indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all’assicurato.

Tale impostazione ha subito, come noto, un revirement con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22437/2018, secondo cui, invece, il modello contrattuale basato sulle claims made rappresenta una deroga pattizia all’art. 1917 c. 1 c.c., consentita dall’ordinamento ai sensi dell’art. 1932 c.c. Si tratta, pertanto, di un contratto tipico, come sarebbe confermato dalle più recenti scelte legislative (si vedano: l’art. 11 legge n. 24/2017, in materia di responsabilità medica; l’art. 3, comma 5, lett. e), d.l. n. 138/2011 relativo all’obbligo assicurativo degli esercenti la libera professione; l’art. 2 D.M. 22 settembre 2016 in ambito forense).

Dalla tipicità del contratto di assicurazione con clausola claims made deriva il superamento del giudizio di meritevolezza che l’art. 1322, comma 2, c.c. impone per i contratti atipici.

I rimedi sono rimessi a strumenti diversi dal vaglio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. e utilizzato da Cass. n. 10509/2017, e sono stati individuati nella considerazione di eventuale responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c) di eventuali vizi del consenso (in particolare, il dolo incidente ex art. 1440 c.c.) nel caso di inosservanza di obblighi informativi da parte dell’impresa assicuratrice nella fase delle trattative.

A ciò si aggiunga che secondo le Sezioni Unite n. 22437/2018 il giudice dovrà comunque effettuare un vaglio causale del contratto con clausola claims made, con riferimento alla causa concreta del contratto, “ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”. In particolare, in presenza di uno squilibrio nel regolamento di interessi “occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale ‘on claims made basis’ presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale”.

Tale rigorosa impostazione è confermata da Cass. Sent. n. 8117 del 23 aprile 2020; in definitiva, sono fissati quattro importanti punti in tema di clausole “claim made”:

1-          lo schema assicurativo c.d. “loss occurrence” è certamente derogabile dalle parti, le quali sono libere di prevedere l’operatività della polizza secondo il meccanismo “claim made”, mediante l’inserimento non solo di clausole c.d. “pure”, ma anche “miste”: la Corte ricorda che il modello di assicurazione della responsabilità civile c.d. “loss occurrence” non rientra tra le disposizioni inderogabili elencate dall’art. 1932, c.c., ed è quindi consentito alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto assicurativo ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c.. Tale libertà può tradursi tanto nella previsione di clausole “claim made” c.d. “pure” (ove la copertura è condizionata alla circostanza che la richiesta di risarcimento sia avanzata nei confronti dell’assicurato durante il periodo di vigenza della polizza) quanto c.d. “miste” o “impure” (ove la copertura è condizionata alla circostanza che sia la richiesta risarcitoria sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto);

2-          tali clausole non possono considerarsi vessatorie agli effetti dell’art. 1341, c.c., in quanto delimitano l’oggetto del contratto assicurativo e non già la responsabilità dell’assicuratore; in particolare, esse specificano il rischio garantito, “cirscoscrive[ndo] la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabil[endo] quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917, c.c., i sinistri indennizzabili”;

3-          il modello “claim made”, legislativamente previsto in materia di assicurazione professionale obbligatoria, risulta ormai “tipizzato”; di conseguenza, non si impone un test di “meritevolezza” degli interessi perseguiti dalle parti, ma di rispetto dei “limiti imposti dalla legge”; in particolare, la Corte rileva che il meccanismo “on claim made basis” “già ampiamente diffuso nell’ambito del mercato assicurativo … ha trovato, peraltro di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all’art. 11 l. 24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L- 148/2011, come novellato dall’art. 1, comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico”. Di conseguenza, non può trovare applicazione il test di meritevolezza previsto dal secondo comma dell’art. 1322, c.c. (che presuppone appunto l’atipicità del contratto), ma quello relativo al rispetto dei “limiti imposti dalla legge” di cui al primo comma dello stesso art. 1322, c.c. per stabilire se il contenuto contrattuale sia conforme ai limiti di legge. Occorre quindi valutare, “sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto”, se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio”. L’indagine potrà investire diversi aspetti (dagli obblighi informativi che precedono la conclusione del contatto alla facoltà di recesso dell’assicuratore in caso di verificazione del sinistro durante la sua esecuzione), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili coinvolti;

4-          poiché le valutazioni relative al rispetto di tali limiti implicano questioni di fatto, esse non sono sindacabili in sede di legittimità: la Corte ha concluso che, poiché le valutazioni in merito al rispetto dell’equilibrio sinallagmatico tra le parti implicano questioni di fatto, esse sono insindacabili in sede di legittimità, “se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. [omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ndr].

Tanto premesso, venendo al caso di specie si considera quanto segue.

Deve preliminarmente convenirsi con la giurisprudenza che ha fatto seguito alla citata pronuncia delle SU del 2018 in ordine alla sicura legittimità delle clausole in parola, in considerazione della tipicità del contratto assicurativo con clausola claim made; ne consegue, anche, la natura non vessatoria della clausola che esclude –come per contro invocato dalla odierna attrice- la necessità di specifica approvazione per iscritto.

Invero, oltre a considerarsi che il modello contrattuale basato sulle claims made rappresenta una deroga pattizia all’art. 1917, c. 1 c.c., consentita dall’ordinamento ai sensi dell’art. 1932 c.c., la figura contrattuale in esame acquista altresì carattere di tipicità anche a seguito delle più recenti scelte legislative (art. 11 legge n. 24/2017, proprio in materia di responsabilità medica), come pure condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte.

Per altro verso, non è escluso che il giudice svolga un vaglio del contratto con clausola claims made, se non sul piano della “meritevolezza”, come pure autorevolmente sostenuto dalla stessa giurisprudenza della Cassazione prima del revirement del 2018, almeno sul piano della adeguatezza del complessivo impianto contrattuale rispetto agli interessi delle parti ed alla causa tipica del contratto assicurativo, con riferimento alla necessaria tutela remediale pure ammessa dalla stessa pronuncia a SU secondo i criteri sopra riportati.

In particolare, e per quanto qui interessa, è dovuto un vaglio, con riferimento alla liceità del contratto ex art. 1322, co. 1 c.c., in ordine alla causa concreta del contratto, “ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”. Tra i profili esaminati dalla stessa Corte nella sentenza SU del 2018 in ordine alla necessaria tutela remediale, oltre che il parametro della responsabilità precontrattuale, viene qui in rilievo l’esame in ordine all’eventuale sussistenza di profili di annullabilità o nullità totale o parziale del contratto rispetto alla causa: occorre indagare, nella prospettiva del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale ‘on claims made basis’ abbia raggiunto un apprezzabile equilibrio negli interessi delle parti, non solo con riferimento all’equilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio -giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato- ma anche, più in generale, al complessivo equilibrio nel regolamento degli interessi delle parti, anche nella fase attuativa del regolamento negoziale.

Al riguardo, si rileva, per un verso, che le citate pronunce, nonché quelle, più recenti, (Cass. Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020, invocata da parte attrice; Cass. Sentenza n. 13877 del 6 luglio 2020) fanno riferimento al necessario apprezzamento del complessivo contenuto negoziale, essendo dovuta la verifica in concreto della coincidenza tra il regolamento contrattuale e gli interessi delle singole parti sottese allo stesso; si tratta, cioè, di saggiare la c.d. “causa concreta”, quale funzione economico-individuale, intrinsecamente caratterizzante la singola e specifica negoziazione e verificare che il sinallagma contrattuale sia coerente con il criterio dell’adeguatezza: è invero necessario che l’accordo contrattuale possa concretamente concorrere a realizzare la funzione pratica voluta dai contraenti (ossia, nel caso di specie, giovarsi di una copertura assicurativa della responsabilità professionale adeguata allo scopo), giacchè la esistenza di disequilibrio o disallineamento deve essere ragionevolmente interpretato alla stregua di indice presuntivo di una carenza della causa in concreto dell’operazione economica.

Con specifico riferimento al quadro del corretto funzionamento del profilo causale nello specifico accordo contrattuale, già con la citata pronuncia del 2018 le stesse Sezioni Unite attenzionano, in tale prospettiva, la clausola che ascriva in capo all’assicuratore la facoltà di recesso dal contratto, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati: condizione potenzialmente connotata da abusività, in ragione della frustrazione dell’alea del contratto, che si viene a parametrare sul termine ultimo di durata della copertura assicurativa, rispetto alla quale, peraltro, i premi stessi sono calcolati e corrisposti.

La rilevanza di tale profilo risulta confermata, nella prospettiva della tipicità del contratto assicurativo con clausola claim made, dalla norma che a tale tipo di figura contrattuale fa riferimento, contenuta nell’art. 11 l. n. 24 del 2017 -pure richiamata dalla Suprema Corte-: tale previsione, (la cui formulazione è ripresa dall’art. 3, comma 5, lett. e), d.l. n. 138 del 2011, conv. l. n. 148 del 2011, secondo cui, fermo l’obbligo dei professionisti in generale di «stipulare idonea assicurazione» in relazione ai rischi derivanti dalla loro attività e fatta salva la libertà negoziale dei contraenti le condizioni generali di polizza devono prevedere «l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura), seppure concorre a definire la natura del contratto basato sulla clausola claim made nel senso della tipicità normativa, non configura l’ipotesi negoziale in modo incondizionato, stabilendo anzi, proprio in materia di responsabilità medica, che la garanzia assicurativa, pur potendo riferirsi senz’altro ai sinistri denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza -così configurando, appunto la clausola “a richiesta fatta”- debba prevedere una operativita’ temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti negli anni precedenti alla stipula del contratto assicurativo, assumendo come indicazione temporale una retroattività di dieci anni.

La stessa norma, poi, ritiene necessario che in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa, debba essere “previsto un periodo di ultrattivita’ della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilita’ verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattivita’ della copertura. L’ultrattivita’ e’ estesa agli eredi e non e’ assoggettabile alla clausola di disdetta”.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, si rileva che:

-il contratto è stato nel caso di specie stipulato in epoca risalente (19 giugno 2009), sia con riferimento alla richiamata legge Gelli, sia con riferimento alle citate pronunce della Suprema Corte;

–           nel contratto è prevista una clausola “claims made” impura, che richiede che sia il “fatto illecito” che la “richiesta di risarcimento” si debbano verificare “nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione”, ovvero “durante il periodo di validità della garanzia” (cfr. art. 8 CGC);

–           nel contratto è prevista una retroattività limitata di 6 mesi (sino al 31 dicembre 2008);

–           nel contratto è prevista una clausola di “recesso in caso di sinistro” (art. 16 CGC) che attribuisce alla compagnia di assicurazione la facoltà di recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro, con preavviso di 60 giorni. Tale clausola è stata in concreto azionata dalla compagnia di assicurazione, che con lettera in data 7 aprile 2011 in seguito alla verificazione di un sinistro recedeva dal contratto che, pertanto, cessava di avere efficacia dal 19 giugno 2011 (cfr. doc. n. 4 fasc. YYY);

–           il contratto non prevede alcuna ultrattività.

Ne deriva che ai sensi delle disposizioni contrattuali il sinistro del settembre 2009 per cui è invocata la copertura risulta verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia, mentre la richiesta del novembre 2013 è intervenuta successivamente alla cessazione dell’efficacia, conseguente all’esercitato recesso da parte della compagnia.

Ebbene, con riferimento alle coordinate interpretative sopra richiamate deve ritenersi che nel caso di specie il complessivo assetto contrattuale dei rapporti tra le parti rende oltremodo difficile per la parte assicurata il conseguimento dell’interesse che il contratto è volto a realizzare, ovvero la copertura del rischio di impoverimento del patrimonio dell’assicurato connesso allo svolgimento dell’attività professionale medica.

Già la pronuncia a SU evidenzia la necessità di compiere un accertamento ad ampio raggio sull’intera vicenda contrattuale, che abbia riguardo all’inziale assetto negoziale previsto dalle clausole contrattuali ma anche alla «scansione diacronica tra verificazione del sinistro e richiesta risarcitoria da apprezzarsi nel precipuo contesto storico-ambientale», nonché sulla «presenza, infine, di clausola di recesso in costanza di rapporto»; la stessa pronuncia valorizza il principio di buona fede contrattuale come criterio in base al quale dovranno essere valutate le condotte delle parti tanto nella fase di formazione del contratto quanto nelle successive fasi di esecuzione ed interpretazione. Da qui il richiamo alla concreta valutazione della dinamica contrattuale, che non può prescindere da una visione sistematica del contratto, secondo il complessivo assetto dei rapporti tra le parti.

In applicazione del condiviso principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti, e tenuto conto, dunque, che la tutela del contraente assicurato può investire, in termini di effettività della garanzia assicurativa, sia la fase che precede la conclusione del contratto sia quella dell’attuazione del rapporto, si rileva, coerentemente con i criteri espressi dalle pronunce sopra citate, che mentre nell’assicurazione contro i danni per la perdita o il danneggiamento di cose il verificarsi di tali eventi coincide ontologicamente e temporalmente con l’avveramento del rischio assicurato –e determina automaticamente l’obbligo indennitario dell’assicuratore– nella assicurazione per la responsabilità civile si assiste a una divaricazione temporale tra la data del sinistro e quella del ricevimento della richiesta risarcitoria: ciò consente alle parti di poter ricollegare l’operatività della copertura assicurativa anche solo a quest’ultimo evento, comunque futuro ed incerto, a formazione progressiva, che inizia con la condotta materiale e si perfeziona con la formulazione della domanda di risarcimento.

L’attenzione alla specificità del contratto assicurativo che attiene alla copertura della responsabilità professionale è peraltro evidenziata sia dalla pronuncia SU in parola, sia dalla normativa di settore -la richiamata l. Gelli bianco, art. 11-, sia dalle più recenti pronunce della Corte, ivi compresa l’Ordinanza n. 8894/2020 che sottolinea, in particolare, il divario temporale che può intercorrere tra la verificazione del sinistro inteso come materiale fatto illecito e richiesta di risarcimento del danno, che dipende dal terzo danneggiato e che gode di ampio periodo prescrizionale.

In tale quadro, il meccanismo operativo delle clausole claims made in ordine alla causa concreta del contratto deve essere valutato nelle varie articolazioni che può assumere mediante la combinazione di tutte le clausole concretamente previste (pure, impure, retroattività ed ultrattività, recesso), verificando che l’operazione negoziale sia correlata funzionalmente all’assetto di interessi che la polizza è volta a realizzare, essendo consentito e dovuto un sindacato ampio sulle clausole che elidano completamente il rischio indennitario dell’assicuratore (Cassazione sez. III, 9 luglio 2020, n. 14595).

Ebbene nel caso di specie la previsione di una clausola claims made impura, che richiede la verificazione nel periodo temporale di efficacia della garanzia sia del fatto illecito che della richiesta di risarcimento, la previsione di un limitatissimo periodo di retroattività e di nessun periodo di ultrattività, in uno con l’attribuzione alla compagnia di assicurazione della facoltà di recesso alla verificazione di un sinistro, determina il venir meno di qualsiasi certezza dell’assicurato in ordine alla copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività oggetto di assicurazione, neutralizzando la prestazione dell’assicuratore pur a fronte dell’incameramento del premio, e rendendo irrealizzabile l’interesse della parte non predisponente, rimessa non solo -e correttamente- al verificarsi di un duplice evento futuro ed incerto -il fatto illecito e la richiesta- ma anche alla mera volontà di recesso dell’assicuratore, manifestata dopo l’illecito e prima della richiesta.

Il complessivo impianto negoziale e la clausola così impostata non risulta offrire garanzie minime, poiché il meccanismo applicativo combinato con la clausola di recesso realizza sul piano concreto vuoti di tutela assicurativa tali da dover considerare la stessa come abusiva e nulla poiché viziata dal punto di vista causale, con riferimento ai «limiti imposti dalla legge» (art. 1322, comma 1, c.c.).

Attesa la ritenuta alterazione dell’equilibrio causale provocato dalla clausola, deve dichiararsene l’invalidità, con conseguente operatività della garanzia assicurativa.

La natura controversa delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

– dichiara tenuta e condanna YYY Assicurazione s.p.a. a tenere indenne la XXX di tutte le somme che provvederà a corrispondere ai danneggiati in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 7397/2020 in data 20 maggio 2020 per capitale, interessi e spese, salvi i massimali e le franchigie di polizza; – dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma, 7 febbraio 2020.

IL GIUDICE

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