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Codice Civile
Codice Penale

Costituzione dell’attore, termine di dieci giorni

Il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione.

Pubblicato il 14 October 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI

Composta dai seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1332/2020 pubblicata il 12/10/2020

nella causa in grado di appello iscritta al n° /2015 del ruolo generale e promossa

DA
XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.), elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv. , che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’avv. , come da mandato a margine dell’atto di citazione in appello;

– appellante-

CONTRO
YYY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv., che la rappresenta e difende, come da mandato in calce della comparsa di costituzione e risposta;

ZZZ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.), contumace;

KKK, nato a e JJJ, nata a rappresentati ex sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– appellato-

OGGETTO

Appello avverso la sentenza n. del 19/11/2014 pronunciata dal Tribunale di Sulmona

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante: Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, previa declaratoria dell’inammissibilità dell’intervento degli avv.ti KKK e JJJ nel presente grado di giudizio per i motivi spiegati in atti e rigetto delle domande spiegate nella comparsa di costituzione e risposta in quanto inammissibili, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. /2014 emessa dal Tribunale di Sulmona, nella persona del Giudice Paola Petti, pronunciata all’udienza del 19/11/2014 e comunicata a mezzo PEC in data 21/11/2014 nell’ambito della causa civile n. /2010 R.G., per i motivi meglio esposti nelle premesse del presente atto e, conseguentemente, contrariis reiectis :

Preliminarmente: dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Sulmona in favore di quello di Reggio Emilia.

In via processuale subordinata: dichiarare la nullità della citazione per mancata costituzione di parte attrice nei termini di legge.

Nel merito in via subordinata:

– accertare e dichiarare come infondata in fatto e diritto la domanda di revocatoria non sussistendo crediti di YYY SRL azionabili contro XXX SRL; per l’effetto respingere ogni domanda dell’appellata; in estremo subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di insussistenza del credito azionato sopra svolta, accertare e dichiarare infondata la domanda di revocatoria per intervenuta prescrizione e per l’effetto respingere ogni domanda dell’appellata.

In ogni caso: con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Per l’appellata YYY s.r.l.; Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l’appello proposto da XXX SRL avverso la sentenza n. /2014 resa dal Tribunale di Sulmona nella persona del Giudice Dott.ssa in quanto assolutamente infondato tanto in fatto quanto in diritto, e ciò per le ragioni meglio indicate nella parte motiva del presente atto.

Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che sin d’ora si qualifica antistatario;

Per gli appellati avv. KKK e JJJ: Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l’appello proposto da XXX s.r.l. avverso la sentenza n. /2014 del Tribunale Ordinario di Sulmona, Sezione Civile, in persona del Giudice dott., pubblicata il 19 novembre 2014, perché infondato in fatto e in diritto.

Vittoria di spese, competenze e onorari di lite del doppio grado di giudizio

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sulmona, in accoglimento della domanda avanzata dalla YYY s.r.l., ha dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti della società attrice l’atto di compravendita immobiliare per notaio *** del 9/6/2010 (rep. n., trascritto presso la Conservatoria dei RRII di L’Aquila in data 14/6/2010 al RG), con il quale la XXX s.r.l. ha trasferito alla ZZZ s.r.l. gli immobili siti in Sulmona ivi specificamente indicati; ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice nei confronti di entrambe le convenute; ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dai terzi intervenuti nei confronti delle medesime società convenute; ha condannato le convenute in solido al rimborso dei 3/4 delle spese di lite in favore dell’attrice, compensando il restante quarto, ha compensato integralmente le spese di lite tra le convenute e i terzi intervenuti e ha posto definitivamente a carico delle convenute le spese di CTU.

La XXX s.r.l. ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona, avendo entrambe le società attrice e convenuta sede legale in Reggio Emilia e dovendosi escludere in materia di azione revocatoria ogni altro foro facoltativo; 2) erroneità del rigetto dell’eccezione di improcedibilità del giudizio, per essere stata la causa iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 165 c.p.c., dovendo il dies a quo individuarsi nella data della prima e non dell’ultima notifica; 3) erroneità del rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito posto a base della domanda, non potendosi attribuire valore di riconoscimento del debito alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della XXX nell’ambito del giudizio fallimentare; 4) erroneità dell’accertamento in ordine alla sussistenza di una posizione creditoria in capo alla YYY s.r.l., avendo quest’ultima ceduto il credito dedotto in giudizio alla *** s.r.l.; 5) erronea valutazione circa l’affermata sussistenza dei presupposti dell’azione di cui all’art. 2901 c.c.. Ha quindi concluso come in epigrafe.

La YYY s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

Gli avv. KKK e JJJ, si sono costituiti in giudizio, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

La s.r.l. ZZZ è rimasta contumace.

In ossequio al principio di liquidità della decisione, deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione di improcedibilità della domanda, reiterata preliminarmente dalla società appellante.

Il giudice di primo grado ha rigettato in sentenza l’eccezione in parola, richiamando per relationem la propria ordinanza emessa sul punto in corso di causa. In particolare con ordinanza in data 11/5/2011 il Tribunale ha dichiarato l’infondatezza dell’eccezione di procedibilità, ritenendo che “in caso di pluralità di convenuti l’ultimo comma dell’art. 165 c.c. consente di differire l’intera attività di costituzione dell’attore, con la conseguenza che ai fini del rispetto di cui all’art. 165, comma 1, c.p.c., deve farsi riferimento alla notificazione della citazione all’ultimo convenuto e quindi, nel caso di specie, alla notificazione a favore della ZZZ, perfezionatasi il 21/7/2010”.

L’affermazione si pone in contrasto con l’univoca e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, anche di recente, ha ribadito che “In relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l’introduzione del modello processuale speciale del cd. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore, di cui all’art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell’atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla “ratio” del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l’avvenuta costituzione” (cfr. Cass. sent. n. 89 del 04/01/2017).

Nel caso di specie risulta per tabulas che la prima notifica è stata eseguita in data 6/7/2010, mentre l’iscrizione a ruolo è avvenuta il 23/7/2010 e quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 165 c.p.c..

In accoglimento dell’appello e in totale modifica della sentenza impugnata la domanda avanzata dalla YYY s.r.l. contro la XXX s.r.l. e la ZZZ s.r.l. deve pertanto essere dichiarata improcedibile.

Le spese dell’intero giudizio, così come quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n. del 19/11/2014 pronunciata dal Tribunale di Sulmona, così decide nel contraddittorio delle parti:

in accoglimento dell’appello e in totale modifica della sentenza impugnata dichiara improcedibile domanda avanzata dalla YYY s.r.l. contro la XXX s.r.l. e la ZZZ s.r.l.; condanna la YYY s.r.l., l’avv. KKK e JJJ al rimborso in favore dell’appellante delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.500,00, per il primo grado ed € 8.777,00, di cui € 777,00 esborsi, per il secondo oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA

L’Aquila, il 6/10/2020

Il Presidente

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