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Codice Civile
Codice Penale

Procedura di liquidazione coatta amministrativa

Apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, creditore, riconoscimento del credito, improponibilità in sede di giurisdizione ordinaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del

Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 28/2020 pubblicata il 07/01/2020

nella causa civile iscritta a ruolo il 24.5.2013 al n. / 2013 R.G., promossa inizialmente con atto di citazione notificato in data 15-20.5.2013

DA

XXX S.R.L., con sede legale in P. IVA e C.F., in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del Consiglio di Amministrazione, sig., rappresentata e difesa, inizialmente, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv. e dall’avv. stab. (C.F.:) iscritto all’Albo Speciale degli

Avvocati Stabiliti dell’Ordine di, presso il cui studio, sito in , aveva eletto domicilio, e successivamente, a seguito della revoca del mandato ai predetti difensori, giusta procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata in data 28.8.2014, dall’avv., il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al fax e all’indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.;

– parte attrice –

CONTRO

BANCA YYY SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in, in persona del procuratore speciale dott., in forza dei poteri di cui alla procura del a rogito del notaio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv., il quale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al fax, presso il cui studio, sito in, ha eletto domicilio;

– parte convenuta –

Causa successivamente riassunta – a seguito della declaratoria di interruzione del giudizio adottata dal Giudice con ordinanza del 1-2.8.2017 – con ricorso depositato telematicamente il 24.10.2017 e notificato in pari data

DA

XXX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del Consiglio di Amministrazione, sig., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall’avv., il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al fax, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

– parte ricorrente in riassunzione –

NEI CONFRONTI DI

BANCA YYY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede legale in, in persona dei Commissari liquidatori nominati con provvedimento della Banca D’Italia del, prof. avv., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in seguito a riassunzione del processo, dagli avv.

E DI

ZZZ S.P.A., con sede in , in persona del procuratore speciale dott., giusta procura del a rogito del notaio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in seguito a riassunzione del processo, dall’avv., il quale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al fax ;

– parte resistente in riassunzione –

All’udienza del 31.5.2019 la causa veniva riservata per la decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai Procuratori delle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi:

CONCLUSIONI DELLA XXX S.R.L.:

“ Nel merito
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l’illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, nonché la illegittimità dell’addebito di somme a titolo di interessi ultralegali ed interessi ultra soglia usura, cioè superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96, condannare ZZZ s.p.a., a pagare alla attrice la somma di € 130.913,17 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale (pg. 40) per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, o la maggiore o minore somma a credito della stessa attrice, con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. ”

CONCLUSIONI DI BANCA YYY S.P.A. IN L.C.A.:

“ Voglia l’Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

Accertare e dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione;

IN VIA PRELIMINARE:

– accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di conto corrente n. e al conto anticipi e n., l’intervenuta prescrizione delle domande restitutorie avversarie, per i motivi di cui in narrativa, per il periodo anteriore al 20.05.2003 e, per l’effetto, respingere tutte le domande di controparte relative a tale periodo per i suddetti rapporti;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

– accertata e dichiarata l’infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande tutte formulate nel presente giudizio, assolvendo di conseguenza la Banca da ogni pretesa avversaria; per l’effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati sui rapporti bancari oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni, dichiarando che l’istituto di credito convenuto nulla deve all’attrice, a nessun titolo;

– dichiarare che la Banca YYY in Liquidazione Coatta Amministrativa nulla deve agli odierni attori a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ovvero di risarcimento danni ovvero a qualunque altro titolo;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

– nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all’esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta;

IN OGNI CASO:

– con vittoria di spese e competenze di lite. ”

CONCLUSIONI DI ZZZ S.P.A.:

“ In via preliminare, in rito voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo ad ZZZ S.p.A., dichiararne l’immediata estromissione dal presente giudizio, con integrale refusione delle spese sostenute per la presente costituzione.

Nel merito, in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sopra spiegata eccezione di rito non trovasse accoglimento, ZZZ S.p.A. dichiara di fare proprie tutte le deduzioni, eccezioni, conclusioni e difese già spiegate da Banca YYY S.p.A (già Banca YYY S.C.p.A.) di seguito riportate:

Nel merito in via preliminare
Accertare e dichiarare la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito riscosso in dipendenza dei rapporti bancari in contestazione per il periodo antecedente il 20.5.2003, essendo l’atto di citazione stato notificato in data 20.5.2013.

Nel merito in via principale.

Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate, in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate e non provate.

Spese e competenze professionali integralmente rifuse.

Insiste per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria
In merito all’espletata CTU, ZZZ S.p.A. si richiama integralmente alle osservazioni del consulente tecnico di Banca YYY S.p.A. dott., facendo proprie le contestazioni svolte a verbale dal procuratore di Banca YYY S.p.A. all’udienza del 27 gennaio 2017, insistendo affinché il CTU dott. sia chiamato a chiarimenti alla presenza dei consulenti di parte. ”

****

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C.

NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69
Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 15-20.5.2013, XXX s.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, solo XXX s.r.l.) conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la Banca YYY Società Cooperativa per Azioni (d’ora in avanti, per brevità, solo Banca YYY o Banca), nella persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, sulla scorta degli esiti di una consulenza econometrica di parte, che l’adito Tribunale, disposta la c.t.u. contabile, in via principale, dichiarasse non dovute le somme illegittimamente ricevute ed incassate dalla Banca convenuta in applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici non espressamente pattuiti e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all’attrice senza alcuna pattuizione o comunicazione sul conto corrente ordinario n. e sul conto anticipi n. intercorsi con la filiale di ed ora estinti, ricalcolasse il saldo finale degli stessi in conformità alla normativa di legge e, per l’effetto, condannasse la Banca a restituire tutte le somme indebitamente trattenute o percepite oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo fino alla concorrenza dell’importo di € 174.127,47 o, in via subordinata, condannasse la Banca a corrispondere all’attrice la diversa somma determinata applicando il tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. o quella ritenuta di giustizia anche in via equitativa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.9.2014, si costituiva in giudizio la Banca YYY contestando integralmente le deduzioni attoree e la perizia allegata dall’attrice, eccependo l’intervenuta prescrizione dell’eventuale credito vantato dall’attrice in relazione alle somme asseritamente riscosse indebitamente dalla Banca per il periodo antecedente il 20.5.2003 e concludendo per il rigetto delle domande tutte ex adverso proposte, in quanto infondate e non provate.

All’udienza di prima comparizione del 7.10.2014, il Giudice Istruttore concedeva alle parti, su concorde istanza delle stesse, i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c., fissando per l’adozione dei provvedimenti istruttori l’udienza del 30.9.2015.

Alla predetta udienza il Giudice Istruttore disponeva C.T.U. nominando all’uopo il dott., che alla successiva udienza dell’11.12.2015 accettava l’incarico e prestava giuramento di rito.

All’udienza del 27.5.2016, il Giudice Istruttore disponeva la rinnovazione della C.T.U. in quanto quella espletata era inficiata di nullità, per violazione del contraddittorio e fissava all’uopo l’udienza del 22.9.2016, in cui veniva confermato l’incarico al predetto C.T.U. e formulati i quesiti.

Alla successiva udienza del 27.1.2017, il Giudice Istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 22.2.2019.

Con ordinanza del 1-2.8.2017, rilevato che il procuratore della convenuta Banca YYY s.p.a., con atto depositato in data 24.7.2017, aveva dichiarato che la sua assistita con D.L. n. 99 del 25.6.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25.6.2017 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Giudice Istruttore dichiarava l’interruzione del processo.

Con ricorso in riassunzione depositato il 24.10.2017 e notificato in pari data, XXX s.r.l., premettendo che la Banca YYY s.p.a. in L.C.A. e ZZZ s.p.a., in data 26.6.2017, avevano sottoscritto un contratto di cessione di azienda a mezzo del quale la prima aveva ceduto alla seconda i contenziosi civili relativi ai giudizi già pendenti – come quello presente – alla data della cessione, provvedeva alla riassunzione del processo nei confronti di Banca YYY s.p.a. in L.C.A, quale successore a titolo universale, e ZZZ s.p.a., quale successore a titolo particolare, richiamando il contenuto degli scritti difensivi già in atti e rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate nei confronti di entrambi gli istituti di credito.

Con provvedimento del 26.10-22.11.2017, il Giudice Istruttore fissava l’udienza del 17.4.2018 per la prosecuzione del processo, assegnando termine alla ricorrente sino al 31.12.2017 per la notifica alle controparti del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione della suddetta udienza.

Con comparsa depositata il 31.1.2018, si costituiva in giudizio la Banca YYY s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, nelle persone dei nominati Commissari Liquidatori, chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per difetto di giurisdizione ex art. 83 TUB, in via preliminare, la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti riferibili al periodo interiore al 20.05.2003, nel merito in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la dichiarazione di compensazione delle somme oggetto di ripetizione con quelle che all’esito del giudizio fossero risultate a credito della Banca.

ZZZ, nel costituirsi ritualmente in giudizio con memoria di costituzione depositata il 28.3.2018, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, faceva proprie tutte le deduzioni, eccezioni, conclusioni e difese già spiegate da Banca YYY s.p.a. e chiedeva, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio e, nel merito, l’accoglimento delle domande formulate da Banca YYY s.p.a..

Con provvedimento reso all’udienza del 17.4.2018, il Giudice Istruttore, ritenuta l’opportunità di decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza dell’11.1.2019, poi rinviata per ragioni di sovraccarico del ruolo al 31.5.2019.

Alla suddetta udienza la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa concessione alle stesse parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*****
Così delineato l’ambito del dibattito processuale, deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di estromissione di ZZZ dal presente giudizio fondata sull’asserito difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa.

In relazione a tale eccezione, questo Tribunale ritiene di dover fare applicazione del proprio potere-dovere di qualificare giuridicamente le azioni e le eccezioni proposte dalle parti, anche attribuendo un nomen juris diverso da quello indicato dalle stesse.

In tal senso, tenuto conto delle deduzioni di Banca YYY s.p.a. in L.C.A. e di ZZZ s.p.a., l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a quest’ultima deve qualificarsi in realtà come carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto.

Entrambi gli istituti di credito, infatti, fondano l’eccezione in parola sulla circostanza che i rapporti oggetto del presente giudizio non rientrerebbero nel novero dei rapporti ceduti da Banca YYY a ZZZ e, quindi, su una circostanza che attiene al merito stesso della controversia e non alla legittimazione passiva a partecipare al giudizio, legittimazione che spetta a coloro nei confronti dei quali è rivolta la domanda e quindi in questo caso anche ZZZ, ritenuta dalla ricorrente titolare, a seguito della cessione, dei rapporti di cui è causa.

Invero, la ricorrente ha riassunto il processo anche nei confronti di ZZZ sul presupposto che, a seguito del contratto di cessione di ramo d’azienda del 26.6.2017 intervenuto tra i due istituti di credito, la presente controversia rientrasse nel novero del c.d. “Contenzioso Pregresso” acquisito da ZZZ, circostanza contestata dai due istituti di credito.

Tale eccezione, così qualificata, risulta fondata. Deve ritenersi, infatti, che i rapporti de quibus siano rimasti in capo a Banca YYY s.p.a. in L.C.A..

Analizzando la normativa di riferimento, è necessario innanzitutto ricordare che l’art. 3 comma 1 del D.L. n. 99 del 25.6.2017, dopo aver stabilito che i commissari liquidatori provvedono a cedere “l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, ha introdotto alcune specifiche esclusioni dalla cessione, prevedendo in particolare alla lettera c) che da essa sono escluse “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorti successivamente ad essa e le relative passività”, e ciò in deroga al disposto dell’art. 2560 co. 2 c.c., non rientrando nel trasferimento quei debiti che, pur se annotati nelle scritture contabili prima della cessione, siano oggetto di controversie instaurate successivamente alla stessa.

Da tale previsione la ricorrente, condividendo l’orientamento di una parte della giurisprudenza di merito, vorrebbe trarre la conseguenza che, in base al dato letterale della disposizione citata, andrebbero escluse dalla cessione soltanto le controversie relative ad atti e fatti precedenti la cessione, ma sorte successivamente ad essa, mentre viceversa, tutte controversie giudiziarie pendenti alla data della cessione, compresa quella de qua, rientrerebbero nel perimetro della cessione stessa.

Tuttavia, questo Giudice ritiene di dover aderire al diverso orientamento ormai consolidatosi in capo a questo Tribunale (Cfr. ex multis Trib. Vicenza, sent. n. 1202/2018 dell’8.5.2018 – Giudice M. Colasanto; Trib. Vicenza, sent. del 20.8.2018 causa n. 10000621/2011 – Giudice S. Caparello; Trib. Vicenza, sent. del 9.11.2018 causa n. 2180/2015 – Giudice B. Biondo; Trib. Vicenza, sent. del 4.7.2019, n. 1517 – Giudice G. Campo), il quale, nel valorizzare le previsioni del contratto di cessione d’azienda del 26.6.2017, reputa che una controversia, pur se anteriore alla cessione, non possa essere inclusa nel contenzioso cd. “pregresso” ceduto a ZZZ laddove, come nel caso di specie, abbia ad oggetto un rapporto contrattuale già chiuso prima della cessione stessa. L’art. 3 del D.L. n. 99 del 25.6.2017, infatti, nell’escludere espressamente dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione stessa, ma sorti successivamente ad essa e le relative passività, lascia impregiudicata la possibilità che le controversie sorte anteriormente alla cessione vengano comprese o meno nei rapporti oggetto di cessione.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 del D.L. citato prevede, poi, che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del primo comma”, ponendo, quindi, una disciplina speciale, derogatoria di quella dettata dall’art. 2560 c.c., che lascia alle parti la libertà di definire quello che nel contratto di cessione viene chiamato “perimetro dell’insieme aggregato”.

Nell’ambito di tale libertà, l’art. 3 del contratto di cessione (rubricato “perimetro dell’insieme aggregato”) al punto 3.1.2. lett. b) stabilisce che per “Passività Incluse” s’intendono “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVI e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”, specificando che tra di esse vanno annoverati i “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione” (cd. Contenzioso Pregresso).

A sua volta l’art. 3.1.4 dispone che restano escluse dall’oggetto del contratto di cessione e, pertanto, non fanno parte dell’Insieme Aggregato le “Attività Escluse” e le “Passività Escluse”, specificando al punto b) che tra quest’ultime va annoverato “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il Contenzioso escluso), nonché i relativi fondi”.

Una attenta lettura della disciplina di riferimento e, in particolare, del punto 3.12. lett. b), nella parte in cui statuisce che per Passività Incluse s’intendono “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVI e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” (in analogia a quanto previsto dall’art. 3.1.2 a per le Attività Incluse afferenti, tra gli altri, “i rapporti che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa”) porta, quindi, a ritenere che nel “Contenzioso Pregresso” ceduto a ZZZ rientrino i soli rapporti negoziali ancora esistenti al momento della cessione, e non anche quelli già estinti, giacché solo con riferimento ai rapporti attuali può concepirsi quella continuità nell’esercizio dell’impresa bancaria che faceva originariamente capo alla cedente.

Di conseguenza, essendo i rapporti di conto corrente n. e di conto anticipi n.) già estinti al momento della cessione (rispettivamente in data 28.3.2006 e 31.12.2005), deve ritenersi che gli stessi siano rimasti in capo a Banca YYY s.p.a. in L.C.A. e che, quindi, difetti in capo a ZZZ s.p.a. la titolarità passiva in ordine ai rapporti di cui è causa.

Pertanto, disattesa l’istanza di estromissione di ZZZ dal presente giudizio, si deve, invece, rigettare la domanda dell’attrice in riassunzione svolta nei confronti della stessa ZZZ s.p.a. per difetto di titolarità passiva della convenuta in riassunzione in relazione ai rapporti controversi.

Si osservi inoltre che l’attrice in riassunzione, nonostante in sede di riassunzione avesse rivolto la propria domanda nei confronti di entrambe le controparti, in sede di precisazione delle conclusioni ha limitato la propria domanda nei confronti di ZZZ, con la duplice conseguenza che deve ritenersi implicitamente ma inequivocamente rinunciata la domanda precedentemente formulata nei confronti di Banca YYY s.p.a. in L.C.A. e che non risulta quindi necessario dichiarare l’improcedibilità del giudizio nei confronti dell’originaria convenuta a seguito della sua sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma dell’art. 83 TUB.

Per completezza va specificato che se l’attrice in riassunzione avesse mantenuto la propria domanda anche nei confronti della Banca YYY s.p.a. in L.C.A., la stessa, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca, avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile.

Al riguardo, infatti, l’art. 83, comma 3, T.U.B. stabilisce testualmente che: “Dal termine previsto nel comma 11 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.

La conseguenza direttamente riferibile all’apertura della citata procedura concorsuale è rappresentata dall’improcedibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda nei confronti del soggetto che sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, così come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.

A tal proposito, il Supremo Collegio, di recente, ha statuito che “a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità – fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. – della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d’ufficio e pure nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all’art. 25 l. n. 990 del 1969. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, d’improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della “par condicio creditorum” (cfr. Cass., 20.3.2017, n. 7037).

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito che, in pronunce di segno concorde, ha affermato che “Non si può seriamente dubitare della impossibilità di proseguire il giudizio in questa sede nei confronti della Banca YYY S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e, quindi, con effetti opponibili alla massa dei suoi creditori e agli organi della procedura, come del resto riconosciuto dalla stessa parte attrice in sede di definitiva precisazione delle conclusioni. Si tratta di un principio basilare delle procedure concorsuali che comportano lo spossessamento del debitore e che trova specifica disciplina, per quanto riguarda la liquidazione coatta amministrativa delle banche, nell’art. 83, comma 3, del T.U.B.: “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione”, se non nelle forme degli artt. 87 e ss. del testo unico (opposizioni allo stato passivo e insinuazioni tardive (v. Tribunale di Udine, 10.4.2018, n. 443); “L’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa determina, per il creditore che voglia ottenere il riconoscimento di un suo credito, l’improponibilità, in sede di giurisdizione ordinaria, di una azione individuale volta ad ottenere tale riconoscimento, almeno sino al termine della procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario liquidatore. Detta improcedibilità – o improseguibilità, nel caso in cui la domanda, sia essa di condanna che di mero accertamento, sia stata già proposta – perdura sino al momento in cui il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura” (v. Tribunale di Monza, 24.5.2001, in Giur. merito, 2002, 757).

La ratio della disciplina normativa afferente alla liquidazione coatta amministrativa prevista dal T.U.B. è chiara.

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che determina, al pari del fallimento, la liquidazione dei beni dell’ente ed il riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della par condicio, sicché un creditore, per poter partecipare al concorso, deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l’ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio – almeno potenziale – degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata.

Ne consegue che la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti dell’ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa – e quindi soggetta al rito dell’accertamento del passivo – è inammissibile e/o improcedibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese e competenze di lite, ritiene il Giudicante che, in considerazione della novità delle questioni trattate, della circostanza che la liquidazione coatta amministrativa della Banca YYY s.p.a. deriva da un evento esterno, oggettivamente imprevedibile nel momento in cui è stato instaurato il processo nell’anno 2013, nonché dell’esistenza di orientamenti contrastanti in merito alle stesse, sussistano i presupposti per disporne tra le parti l’integrale compensazione e per porre definitivamente a carico di entrambe le parti originarie, in solido tra loro, le spese relative al compenso del C.T.U. come già liquidate in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1) rigetta le domande proposte in giudizio da XXX s.r.l. nei confronti di ZZZ s.p.a.;

2) rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti;

3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di lite e pone definitivamente a carico di XXX s.r.l. e Banca YYY s.p.a. in L.C.A., in solido tra loro, il pagamento del compenso del C.T.U. come già liquidato in atti.

Vicenza, così deciso il 04 gennaio 2020.

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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