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Tasso di interessi, crediti assistenza farmaceutica

Crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie locali, tasso di interessi.

Pubblicato il 31 August 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, dr., ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 862/2019 pubblicata il 29/08/2019

nella causa civile di I° grado iscritta al n. /2014 R.G., vertente

TRA

XXX (C.F.:), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’Avv., giusta procura a margine dell’atto di citazione relativo al giudizio in epigrafe.

PARTE ATTRICE

E

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE (AUSL) di YYY (P.IVA:), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso la S.C. Affari Legali dell’Azienda, rappresentata e difesa dall’Avv., giusta procura a margine della comparsa di risposta e atto deliberativo n., allegato sub 1.

PARTE CONVENUTA

Avente ad OGGETTO domanda di pagamento somme.

CONCLUSIONI: all’udienza del 15.03.2019 le parti hanno concluso come da verbale telematico (All’udienza tenutasi il giorno 15/03/2019, innanzi al giudice designato, dott., sono comparsi: -per parte attrice, XXX, l’Avv., in sostituzione dell’Avv., che conclude riportandosi alle domande di cui in atti, con la concessione dei termini ex art. 190 comma 1 cpc; per parte convenuta, AZIENDA SANITARIA LOCALE YYY, l’Avv., che precisa le conclusioni così come formulate negli atti difensivi aziendali e si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art. 190 comma 1 cpc. Il giudice designato, dato atto, trattiene la causa in decisione, ed assegna alle parti i termini di legge, ex art. 190 comma 1 cpc, di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche).

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Con atto di citazione notificato in data 08 gennaio 2014, il Dott. XXX conveniva in giudizio, davanti all’intestato Tribunale, la AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE (AUSL) di YYY, per ivi sentire accogliere le conclusioni che seguono: “-in via principale, condannare l’Azienda Unità Sanitaria Locale di YYY, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Dott. XXX, della somma di € 468.541,97 (euroquattrocentosessantottomilacinquecentoquarantuno/97) ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio, eventualmente all’esito di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio, a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di quanto dovutogli per il rimborso dei farmaci erogati, in base alla normativa vigente ed applicabile ratione temporis per il periodo indicato in premesse; -sempre in via principale, condannare l’Azienda Unità Sanitaria Locale di YYY, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Dott. XXX, della somma di € 21.733,82 (euro ventunomilasettecentotrentatre/ 82), ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio, eventualmente all’esito di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio, a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c. calcolato sulla somma di cui al punto che precede;

-in subordine, condannare l’Azienda Unità Sanitaria Locale di YYY, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Dott. XXX, della somma di € 171.646,11 (euro centosettantunomilaseicentoquarantasei/11), ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio, eventualmente all’esito di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio, a titolo di interessi moratori calcolati a decorrere dalle singole lettere di messa in mora, per il ritardato pagamento di quanto dovutogli per il rimborso dei farmaci erogati, in base alla normativa vigente ed applicabile ratione temporis per il periodo indicato in premesse, oltre al maggior danno da svalutazione economica ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.; -in via di ulteriore subordine, condannare l’Azienda Unità Sanitaria Locale di YYY, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, in favore del Dott. XXX, della somma di € 155.675,26 (euro centocinquantacinquemilaseicentosettantacinque/26), ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio, eventualmente all’esito di Consulenza Tecnica d’Ufficio, a titolo di interessi corrispettivi al tasso legale per il ritardato pagamento di quanto dovutogli per il rimborso dei farmaci erogati, in base alla normativa vigente ed applicabile ratione temporis per il periodo indicato in premesse. Il tutto oltre interessi anatocistici maturati a fare data dalla domanda giudiziale, come per legge”.

Il Dott. XXX, indi esponeva:

-CHE sino all’anno 2011 era stato titolare della Farmacia …;

-CHE, come provato dalla documentazione allegata all’atto introduttivo del giudizio (allegati dal nr. 1 al nr. 11 bis dell’atto di citazione), nel periodo compreso tra l’anno 2001 e l’anno 2011, la A.U.S.L. di YYY aveva sempre corrisposto, con sistematico, vario e grave ritardo gli importi dovutigli per le prestazioni erogate, sempre ampiamente oltre la scadenza del termine legale dell’obbligazione di pagamento;

-CHE ciò era avvenuto in palese violazione degli accordi collettivi nazionali fra il Servizio Sanitario Nazionale e, per esso, le Unità Sanitarie Locali (poi, AUSL) ratione temporis applicabili;

-CHE, in particolare, il censurato comportamento della debitrice A.U.S.L. di YYY aveva violato il D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371, con cui era stata resa esecutiva la Convenzione tra il S.S.N. e le farmacie dell’8 agosto 1996-3 aprile 1997, stipulata ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

-CHE il citato D.P.R n. 371 del 1998 -nel confermare, all’art. 4, comma 1, che, per i medicinali, l’Amministrazione sanitaria corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge- prescrive, all’art. 8, comma 5, che, in ogni caso, il termine ultimo per l’effettiva corresponsione dell’importo relativo alle ricette spedite il mese precedente dal farmacista scade l’ultimo giorno di ciascun mese;

-CHE aveva sempre puntualmente provveduto, in conformità alla cennata Convenzione e come risultava dalla documentazione in atti (cfr. allegati di cui sopra), per tutto il periodo di cui è causa, ad inviare alla competente A.U.S.L. di YYY le ricette e le relative distinte contabili riepilogative, entro i termini prescritti. Ciò al fine di ottenere, dall’Amministrazione, il pagamento, entro l’ultimo giorno di ogni mese, di quanto dovuto ex lege a saldo delle ricette spedite nel mese precedente;

-CHE, da parte sua, la convenuta, per tutto il periodo in questione, aveva mancato di rispettare il suddetto termine mensile di pagamento, corrispondendo quanto dovuto sempre ampiamente oltre la scadenza dell’obbligazione di pagamento;

-CHE aveva inviato, a fronte di tale sistematico ritardo, a far data dal 14 aprile 2006, a mezzo raccomandate A/R, una lunga serie di lettere di diffida e messe in mora, tutte in atti (all.ti da 13 a 23 all’atto di citazione);

-CHE quindi aveva maturato il diritto, per tutto il periodo dal 2001 al 2011, ad ottenere gli interessi moratori al tasso indicato dal d.lgs. n. 231/2002, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dall’attore ritenuto applicabile al rapporto tra A.U.S.L. e farmacista, per la somma totale di € 453.472,65, come confermato anche da apposita relazione contabile di parte (all. 12 alla citazione);

-CHE aveva inoltre il diritto, per il periodo precedente alla entrata in vigore del citato d.lgs. n. 231/2002 (ossia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 luglio 2002), agli interessi corrispettivi al tasso legale per la somma totale di Euro 15.069,32 (v. doc. 25 pagg. 3 e 4, all.to alla citazione);

-CHE sulle predette somme era dovuto anche il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c., per l’importo di Euro 21.733,82;

-CHE comunque, in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice ritenesse non accoglibili le domande sopra articolate, aveva il diritto di ottenere gli interessi moratori calcolati a decorrere dai cennati atti di messa in mora, per un totale di € 171.646,11, come confermato sempre dalla perizia contabile di parte (all. 24 alla citazione), oltre il maggior danno da svalutazione monetaria;

-CHE, infine, in via di estremo subordine, gli erano in ogni caso dovuti, per tutto il periodo in considerazione, gli interessi corrispettivi al tasso legale, per un totale di Euro 155.675,26 (v. doc. 25), otre all’ulteriore somma ex art. 1224, comma 2, c.c. L’AUSL convenuta si costituiva in data 06 maggio 2014, ossia tre giorni prima della data della udienza di prima comparizione delle parti (fissata per il 09 maggio successivo), chiedendo il rigetto della avversa domanda, ritenendo spettanti solo gli interessi moratori al tasso legale per i giorni di effettivo ritardato pagamento, senza riconoscimento di interessi ex d.lgs. 231/2002 e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c. 2 c.c. e solo in presenza di specifici atti di messa in mora.

Inoltre, la convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale per il (solo) periodo precedente alle date di ricezione da parte dell’Amministrazione, degli atti di messa in mora del Dott. XXX.

Assegnati dal GOT i termini ai sensi dell’art. 183, comma 6, cpc, il Dott. XXX depositava memoria in cui eccepiva la inammissibilità, ai sensi dell’art. 167 cpc, in quanto tardivamente proposta, dell’eccezione di parziale prescrizione quinquennale e contestava nel merito tutte le altre avverse difese. All’udienza del 14 novembre 2014, come da richiesta di entrambe le parti, il GOT disponeva una consulenza tecnica contabile, formulando, alla successiva udienza del 03 luglio 2015, i seguenti quesiti:“1. Determini il CTU l’ammontare degli interessi dovuti dalla ASL per il ritardato pagamento della DCR, predisponendo più ipotesi di calcolo e, precisamente: A) un conteggio in cui sia utilizzato il saggio di interesse legale; B) Un conteggio in cui sia utilizzato il saggio di interesse previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002; Tutto quanto utile e necessario ai fini del giudizio”.

Il CTU depositava l’elaborato peritale in data 14 gennaio 2016. Nella Relazione, il CTU –premesso di avere accertato, sulla base della documentazione in atti, che la A.S.L. di YYY, nella corresponsione degli importi dovuti al Dott. XXX, non ha rispettato i termini fissati (pag. 6 dell’elaborato peritale), e di avere quindi proceduto al calcolo dei giorni di ritardo decorrenti dalla data di maturazione del credito (ultimo giorno successivo a quello di spedizione delle ricette) alla data dell’effettivo soddisfo– ha concluso espressamente che: “A) Un conteggio in cui sia utilizzato il saggio di interesse legale: Il calcolo con applicazione del saggio di interesse legale relativo a tutti i D.C.R. in atti, e per l’intero arco temporale dal 2001 al 2011, evidenzia un importo pari a: Totale Euro 124.037,68; B) Un conteggio in cui sia utilizzato il saggio di interesse previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002: per il solo periodo decorrente dal 08.08.2002 al 30.06.2011, ammontano ad Euro 438.031,15. Gli interessi moratori al saggio legale, ante d.lgs. n. 231/2002 calcolati dal 01.01.2001 al 07.08.2002, ammontano ad Euro 12.756,01: Totale Euro 450.787,16 (pag. 8 della Relazione del CTU, dott.ssa ***).

Il GOT, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, tratteneva la causa in decisione con l’assegnazione dei termini di legge (parte attrice depositava rituale memoria conclusionale, mentre la convenuta depositava solo sintetica memoria di replica, ribadendo le ragioni circa l’inapplicabilità degli interessi di mora, nonchè insistendo circa la mancanza di idonei atti in messa in mora).

Il GOT rimetteva però la causa sul ruolo per “chiarimenti”, giusta ordinanza del 27 aprile 2018, depositata il 04 maggio 2018. Infine, alla (nuova) udienza di precisazione delle conclusioni del 26 ottobre 2018, questo giudicante, quale nuovo assegnatario del ruolo, invitava nuovamente le parti a concludere, indi trattenendo la causa in decisione, con concorde rinunzia ai termini ex art. 190 cpc. I procuratori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni (parte convenuta inoltre depositava sentenza della Corte di Cassazione, nonché due sentenze del tribunale di Frosinone, tutte del 2017).

Se non che anche questo giudicante rimetteva (nuovamente) la causa sul ruolo, al fine di convocare a chiarimenti il CTU,

Dott.ssa *** (affinchè, sotto il già prestato giuramento, fornisca i seguenti chiarimenti: -CALCOLI gli interessi, nella misura legale, senza rivalutazione, sugli importi indicati nelle D.C.R. relative al periodo compreso tra il maggio 2005 ed il 2011 di cui alle distinte allegate al fascicolo di parte attrice, a far data dal primo atto di costituzione in mora, sulla base della “TABELLA A.1” di cui alla CTP, a firma del Dott. *** allegata sub 24 al fascicolo di parte attrice, indi sostituendo il tasso degli interessi di mora ivi indicato ex d.lgs. 231/02, con quello legale, ex art. 1284 c.c.; -CALCOLI altresì sull’importo finale così determinato gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della domanda (08.01.2014) all’attualità, nuovamente esperendo il tentativo di conciliazione della lite), giusta ordinanza in data 22.11.2018.

Depositati detti chiarimenti, il giudicante, all’udienza del 15.03.2019, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 comma 1 cpc. Le parti concludevano come sopra. Parte attrice (non anche la convenuta) indi depositava altresì (nuove) memorie conclusionali, in cui, ripercorrendo nuovamente l’intera vicenda (processuale e non), insisteva per l’accoglimento dell’originaria domanda, altresì lamentando la mancata partecipazione della convenuta al tentativo di conciliazione.

M O T I V I DELLA D E C I S I O N E
Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda di pagamento degli interessi di mora dovuti dall’AUSL di YYY, in relazione al ritardato pagamento di crediti mensili –in favore del Dott. XXX, quale farmacista, odierno-attore– rinvenibili dalle distinte contabili riepilogative (DCR) venute a scadenza, dal 2001 al 2011.

Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta.

Trattasi di eccezione effettivamente tardiva, atteso che la costituzione della AUSL è avvenuta oltre il termine di cui all’art. 167, comma 2, cpc.

Oltretutto -ed ad abundantiam- neppure potrebbe ritenersi applicabile l’invocata previsione di cui all’art. 2955 n. 5) c.c., che si riferisce alla distinta ipotesi del diritto del commerciante ad ottenere il prezzo di vendita delle merci al minuto, non assimilabile all’erogazione di farmaci dietro ricetta da parte dell’ASP che poi provvede al pagamento del corrispettivo. Infine, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. non può trovare applicazione in relazione agli interessi moratori chiesti dalla parte attrice per il ritardato pagamento delle distinte contabili mensili da parte dell’AUSL, difettando il requisito della periodicità richiesto dalla disposizione richiamata ai fini dell’applicabilità del termine prescrizionale breve (cfr. Cass. n. 22276 del 3.11.2016: “La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l’obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962”).

Ciò posto, passando all’esame del merito, si osserva che l’AUSL non contesta il ritardo nel pagamento dei corrispettivi mensilmente dovuti, per il servizio di distribuzione dei farmaci agli assistiti, né gli importi delle distinte contabili riepilogative indicati nella documentazione allegata al fascicolo della società attrice.

Le (sole) questioni oggetto di causa attengono, indi, per un verso, alla misura del tasso di interesse da applicare ed, in particolare, all’invocabilità delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 231/02 e, per altro verso, alla decorrenza degli stessi, anche in ordine al rispetto dei termini previsti dall’art. 8 D.P.R. n. 371/1998 per la consegna delle ricette e delle distinte contabili da parte delle singole farmacie.

Rispetto alla prima questione, si deve rilevare che la disciplina degli interessi spettanti ai farmacisti per le prestazioni rese in regime di convenzione con il SSN è regolata dall’accordo collettivo trasfuso nel DPR n. 371/1988 che stabilisce che, in caso di mancato pagamento, al farmacista non spettano interessi moratori superiori al tasso legale.

Alcune pronunce di merito sono inoltre pervenute alla conclusione secondo cui, in forza della previsione contenuta all’art. 11 d.lgs. n. 231/02, la nuova disciplina non si applica ai contratti conclusi prima dell’8.8.2002 (cfr. in questi termini, TAR Lazio Roma, sez. Il, 12.02.2004, n, 1362; Trib. Roma, sez. Il, 9.1.13; Trib. Roma, sez. Il, 15.3.12; Trib. Roma, sez. Il, 4.7.11; Trib. Palermo, sez. I, 23.6.11; Trib. Benevento 13.11.2009). Al riguardo, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (cfr. Sentenza n. 5042 del 28.02.2017), da questo Tribunale pienamente condivisa, che ha riconosciuto che in materia di rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, il saggio di interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 è inapplicabile ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL, atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento, che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale; conseguentemente, è ininfluente l’anteriorità, o meno, rispetto alla data dell’8 agosto 2002, della stipula dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche o private, il quale peraltro si perfeziona e produce effetti solo con l’emanazione del regolamento che lo recepisce, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. citato, non potendo avere alcuna operatività la norma intertemporale di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2002.

Nel corpo della motivazione della sentenza suindicata, è contenuta la ricostruzione della normativa che disciplina il settore.

In particolare, l’art. 8 comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, è stato reso esecutivo con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371: “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”. L’art. 8 comma 5 di tale regolamento prevede che “i tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera c) , del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l’effettiva corresponsione dell’importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, è comunque fissato nell’ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall’art 3 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali”.

Orbene, il d.lgs. n. 231 del 2002 si applica alle “transazioni commerciali”, cioè, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, a”i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.

Come specificato dalla Suprema Corte, “Il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale (Ssn) e la farmacia in occasione dell’erogazione dell’assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992). Si tratta di rapporto sottratto alla autonomia privata nell’intendimento del legislatore in forza della natura del fenomeno, che è erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto dell’Azienda Unità sanitaria locale. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza farmaceutica in favore della popolazione mediante la rete delle farmacie distribuite sul territorio (le quali sono titolari di una concessione di pubblico servizio). La cessione dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario avviene attraverso i principi e le norme che disciplinano il funzionamento del Ssn. Trattasi di attività disciplinata quanto ai principi dalla legge, e nel dettaglio, sulla base di tali principi, dal regolamento amministrativo che recepisce l’accordo collettivo nazionale cui la legge rinvia. In questo quadro della disciplina ex lege del rapporto trova posto il divieto di riconoscere interessi superiori a quelli legali, che è previsione contemplata al livello dei principi legislativi, ancor prima che di regolamento”.

Indi, neppure è possibile riconoscere il maggior danno subito a causa dell’inadempimento all’obbligazione pecuniaria gravante sull’Azienda, invocando l’art. 1224 co. 2 c.c.: infatti, lo stesso co. 2 dell’art. 1224 c.c. stabilisce che il maggior danno non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione ex lege, la cui disciplina è dettata, appunto, dalla legge e dal regolamento, è a questo che deve guardarsi per verificare se sia stata predeterminata la misura degli interessi moratori, e, come detto, sia l’art. 8 co. 2 del d.lgs. n. 502/1992 che l’art. 8 co. 5 del D.P.R. n. 371/1998 sanciscono che, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali, così predeterminando la misura degli interessi di mora.

Peraltro, detta pronuncia è stata confermata anche da ulteriori pronunzie (ad esempio si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3968 del 12/02/2019, secondo cui ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie locali si applica il tasso di interessi di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, salvo che, in deroga alla disciplina dispositiva dettata da tale decreto legislativo, venga pattuito un saggio diverso e l’accordo derogatorio non risulti gravemente iniquo ai sensi dell’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 231 del 2002; ne deriva che la disciplina di cui all’accordo collettivo nazionale trasfuso nel d.P.R. n. 371 del 1998, ancora vigente, secondo la quale, in caso di ritardato pagamento, al farmacista non spettano interessi moratori superiori al tasso legale, pur essendo incompatibile con il regime introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2002, poiché si sottrae ad una valutazione di grave iniquità, conserva la sua efficacia, anche con riferimento alle prestazioni farmaceutiche rese in epoca successiva all’entrata in vigore di tale decreto legislativo, in quanto costituenti adempimento parziale dell’unico rapporto obbligatorio).

Né, nella fattispecie in esame, parte attrice ha fornito la prova dell’avvenuta determinazione di un diverso tasso di interesse convenzionale, in misura superiore a quello legale, invero neppure specificatamente dedotto (e cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9991 del 10/04/2019, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17665 del 02/07/2019).

Alla stregua delle argomentazioni svolte, si deve riconoscere che gli interessi spettanti alla parte attrice, quale titolare di farmacia, per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate devono essere computati al tasso legale di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I, 08.08.2007, n. 18308). Ai fini della decorrenza degli interessi moratori, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, si rileva che l’art. 8 del D.P.R n. 371/1998 prevede che il termine ultimo per la corresponsione degli importi relativi alle contabili riepilogative delle specialità medicinali fornite, nel periodo di riferimento, dalle farmacie ai singoli assistiti dal SSN, è fissato nell’ultimo giorno di ciascun mese, e che, come detto, superato detto termine, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

L’Azienda convenuta ha contestato la decorrenza degli interessi dal termine di cui sopra, rilevando che non è configurabile la mora ex re e che la maturazione degli interessi moratori è subordinata ad un atto di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c..

Reputa questo Tribunale -in ossequio a costante giurisprudenza di legittimità– che gli interessi moratori non spettino al creditore a far data dalla scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo, in quanto:

-1) la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50, n. 1, istitutiva del SSN, obbliga le Regioni a disciplinare l’utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle Aziende Sanitarie conformando la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni delle medesime ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente;

-2) il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e 68-bis e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 417 e ss. per le spese dello Stato individuano l’istituto incaricato del servizio di tesoreria quale soggetto preposto al pagamento, e il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325 (oggi sostituiti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 185 e 208 e ss.), estende la predetta disciplina ai comuni ed alle province, in tal modo imponendo al creditore di presentarsi presso il relativo ufficio per ricevere il pagamento; -dunque, il luogo di adempimento dell’obbligo delle Aziende Sanitarie di pagare una somma di danaro è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, con inequivocabile deroga alla norma contenuta nell’art. 1182 c.c., comma 3, secondo la quale invece l’obbligazione avente a oggetto una somma di danaro deve esser adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza;

-3) ne consegue che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., n. 1, non è sufficiente, per la costituzione in mora dell’Azienda Sanitaria, che sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta. La Corte di Cassazione ha poi più volte affermato che, a tal fine, non può costituire equipollente idoneo l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare, in quanto l’invio risponde a finalità meramente contabili e di controllo, volte a consentire all’Ente di provvedere, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo, al saldo del corrispettivo delle prestazioni relative al mese precedente (e al pagamento di un acconto su quelle relative al mese in corso); pertanto, fino a quando non sia trascorso detto termine, il debito non può considerarsi esigibile, e non sussistono i presupposti per una valida costituzione in mora, la quale postula innanzitutto l’avvenuta scadenza del debito (Cass. 12 giugno 2008, n. 15697; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24157 e v., nei medesimi termini, anche Cass. n. 18577/2011; Cass. n. 9918/2010; Cass. n. 18308/2007).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, l’attore ha allegato al proprio fascicolo (sub da 13 a 23) una serie di note, trasmesse a mezzo racc. a/r.- sia alla REGIONE LAZIO, Assessorato alla Sanità, che alla AUSL di YYY, (però, solo) a partire dall’aprile del 2006 (e sino al settembre 2011).

Dette note, contenevano -non essendo stato in alcun modo contesta detta circostanza (cfr. art. 115 comma 2 cpc)- sia i “conteggi per interessi maturati” sia ulteriore “documentazione di sopporto”, pertanto devono ritenersi quale idoneo atto di costituzione in mora.

La convenuta deve essere quindi condannata al pagamento degli interessi, nella misura legale, ex art. 1284 comma 1 c.c., sugli importi indicati nelle D.C.R. relative al periodo compreso tra il 2005 ed il 2011 di cui alle distinte allegate al fascicolo di parte attrice (doc sub 1 – sub 11), ossia a far data dal primo atto di costituzione in mora, sulla base dei calcoli di cui ai richiesti chiarimenti al CTU e relativa Tabella (cfr. pagina 5 dei chiarimenti alla CTU e Tabella allegata sub 1, da intendersi ivi integralmente richiamata), oltre (solo) agli ulteriori interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. (cfr. pagina 6 dei chiarimenti alla CTU, nonché la citata Tabella allegata sub 1).

Difatti, sulla somma come sopra determinata, pari ad € 48.912,18 (cfr. pagina 5 dei chiarimenti alla CTU e Tabella allegata sub 1); sono dovuti (solo) gli (ulteriori) interessi ex art. 1283 c.c., trattandosi di interessi accumulatisi per almeno sei mesi dalla data della domanda ed avendoli la parte all’uopo richiesti in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi anatocistici. In definitiva, la misura del saggio degli interessi, di mora ed anatocistici, come oggi richiesti, può desumersi dalla tabella di cui sotto, sulla base dei vari Decreti del Ministero Economia e Finanze, succedutisi nel tempo, ai sensi dell’art. 1284 citato.

Tabella riassuntiva giorno Mese Anno Tasso

01 Gennaio 2005 2.5%

01 Gennaio 2008 3.0%

01 Gennaio 2010 1.0%

01 Gennaio 2011 1.5%

01 Gennaio 2012 2.5%

01 Gennaio 2014 1.0%

01 Gennaio 2015 0.5%

01 Gennaio 2016 0,20%

01 Gennaio 2017 0,10%

01 Gennaio 2018 0,30%

01 Gennaio 2019 0,80%

In conclusione, l’AUSL di YYY va condannata, in favore dell’attore: A) al pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale, indi al saggio legale previsto dall’art. 1284 co. 1 c.c.; oltre B) che al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dal giorno della domanda (08.01.2014), e sino all’avvenuto soddisfo.

Pertanto, la somma spettante all’attore, in base al “titolo” sub A), sugli importi indicati nelle D.C.R. relative al periodo compreso tra il maggio 2005 ed il 2011 di cui alle distinte allegate al fascicolo di parte attrice, a far data dal primo atto di costituzione in mora, ammonta ad € 48.912,18 (cfr. pagina 5 dei chiarimenti alla CTU e Tabella allegata sub 1); mentre quella spettante in base al “titolo” sub B) ammonta, al 16.01.2019, ad € 1.033,85, e così per complessivi € 49.946,03.

Sono poi dovuti gli ulteriori interessi anatocistici, decorrenti dal 17.01.2019 all’effettivo saldo.

Le spese non possono che essere compensate ex art. 92, comma 2, cpc, stante la sin troppo evidente sproporzione tra quanto preteso dalla parte attrice, pari a € 468.541,97, oltre accessori, e quanto oggi riconosciuto dal Tribunale, pari a circa € 50.000,00 (v., ad esempio, Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018; Cassazione Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019, e cfr anche Corte di Appello di ROMA, Sentenza nr. 2722/19, del 19 aprile 2019, RG 6874/16; Rep. Nr. 3090/19 del 23.04.2019, relativa ad analoga fattispecie).

Né -per analoghe ragioni- può darsi rilievo alla mancata partecipazione, da parte della AUSL, da ultimo, al tentativo di conciliazione.

Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, invece, devono porsi -definitivamente- a carico della sola parte convenuta, ritenendo questo giudicante che tali spese non possano gravare nemmeno pro quota sulla parte vittoriosa, sia pure in misura minima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta dal Dott. XXX, nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di YYY, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

-CONDANNA, nei termini e per le causali di cui in motivazione, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di YYY al pagamento, in favore di XXX, dell’importo di € 49.946,03, oltre, solamente, agli ulteriori interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dal 17.01.2019 al saldo;

-COMPENSA integralmente le spese di lite;

-PONE le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, definitivamente, a carico della sola parte convenuta.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Frosinone, addì 28.08.2019.

Il giudice designato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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