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Codice Penale

Omessa contribuzione, denuncia spontanea

Omessa contribuzione, denuncia spontanea della situazione debitoria prima delle contestazioni da parte degli enti impositori.

Pubblicato il 21 March 2019 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA n. 2640/2019 pubblicata il 19/03/2019

Ai sensi dell’art 429 Ic. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. /018 all’udienza del 19/3/018, mediante lettura , la seguente sentenza

TRA

XXX S.N.C. in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti p.t. rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensore in giusta delega in calce al ricorso .

RICORRENTE E

INPS in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato in, giusta procura notaio

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO
Con ricorso inscritto il 16 aprile 2018 la società di cui in epigrafe proponeva opposizione all’avviso di addebito notificato a mezzo PEC il con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 2790,31, di cui euro 729,42 per sanzioni; che la pretesa riguardava l’ aver la società indebitamente beneficiato di sgravi contributivi ai sensi dell’art. 1 commi 118- 124 L 190/014 previsti solo per assunzioni di lavoratori che nei sei mesi antecedenti all’assunzione non avevano avuto un contratto di lavoro; che, come attestato dalla documentazione di Città Metropolitana di Roma Capitale-Dipartimento III servizio I “Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego” la lavoratrice assunta il non risultava aver nessun contratto di lavoro a tempo indeterminato; che nell’ipotesi in cui fosse risultata occupata, non era colpa della società la mancata conoscenza di tale circostanza e pertanto dovevano essere abolite le sanzioni; che l’avviso di addebito non conteneva un’ adeguata motivazione.

Chiedeva di accertare la sussistenza dei requisiti per l’esonero contributivo con riferimento alla lavoratrice *** avvenuta il, dichiarare nullo ed invalido l’atto impugnato, dichiarare estinta la pretesa creditoria ed in subordine annullare l’atto impugnato nella parte in cui venivano richieste le sanzioni di euro 729,42 oltre agli oneri di riscossione per euro 81,16 e spese di notifica per euro 4,11 limitando la somma richiesta al solo importo contributivo.

Si costituiva l’Inps che asseriva essere inconferenti le eccezioni poste a base dell’avviso opposto per essere le stesse indicate in precedente giudizio conclusosi con sentenza n /018 di rigetto del ricorso; deduceva che l’avviso di addebito traeva origine da un tardivo ravvedimento spontaneo della ricorrente relativo ai mod DM /V afferenti ai mesi da dicembre 2016 al febbraio 2017 per cui era nullo il ricorso in quanto la ricorrente aveva un preciso onere di indicare in esso una dettagliata descrizione dei fatti non potendo consistere il ricorso in una riproposizione delle stesse argomentazioni rappresentare in un precedente giudizio già deciso; che l’avviso era stato emesso per inadempienze derivanti dai mod DM /V ; che per quanto atteneva alle sanzioni era stato applicato l’art 116 c 8 lett b) II capoverso (denunce effettuate spontaneamente) L 388/00, nel senso che non essendo intervenuto il ravvedimento operoso nei termini previsti dall’articolo citato , si applicavano le sanzioni previste per l’evasione . Chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.

Deve rigettarsi l’eccezione dell’Inps in relazione alla dedotta nullità del ricorso in quanto la parte ricorrente ha dedotto di aver diritto agli sgravi contributivi di cui alla L 190/14 ritenendo non dovuta la contribuzione richiesta con l’avviso opposto relativo alla posizione della lavoratrice *** per la quale era stato emesso altro avviso impugnato ed il cui giudizio si era concluso in primo grado con esito sfavorevole alla società. Pertanto nulla impedisce alla società di impugnare altro avviso di addebito riconducibile alla stessa vicenda reiterando le argomentazioni dedotte nel precedente giudizio .

Il presente avviso è stato emesso in quanto la società ha proceduto alla regolarizzazione spontanea della contribuzione dovuta per i mesi da dicembre 2016 a febbraio 2017 ma non in modo corretto , tanto che vengono chieste euro 1975,62 per differenze contributive , euro 729,42 per sanzioni , euro 81,16 per oneri di riscossione ed euro 4,11 per spese di notifica .

Risulta pertanto priva di fondamento la censura relativa all’omessa motivazione dell’avviso opposto se si considera che nello stesso avviso è indicata la motivazione della pretesa con la dicitura Inadempienza-regolarizzazione spontanea dal 12/16 al 2/17 -modello DM/V –sanzioni evasione art 116 c 8 lett b) L388/00.

La pretesa è, quindi, motivata e riguarda inadempienze derivanti dal modello DM /V , nel senso che pur effettuando la parte ricorrente un ravvedimento non avrebbe correttamente pagato la contribuzione ed inoltre, non essendo intervenuto il ravvedimento nei termini previsti dall’art 116 c 8 II capoverso L 388/00, si dovevano applicare le sanzioni dell’evasione.

L’attuale pretesa contenuta nell’avviso non attiene al diritto agli sgravi contributivi , ma all’errata regolarizzazione , quali che siano i motivi posti a base della stessa, ciò rende irrilevanti le argomentazioni indicate in ricorso sul diritto allo sgravio .

Ora, nessuna contestazione in ordine all’ammontare delle somme pretese a titolo di differenze contributive richieste in base alla regolarizzazione operata dalla stessa società è stata effettuata dalla parte ricorrente, in quanto si ripete la società afferma solo che il pagamento non era dovuto per il diritto agli sgravi , ma oggetto della pretesa è la correttezza del pagamento effettuato dalla stessa società in base alla regolarizzazione ,pertanto si ritiene che corretti siano gli importi chiesti a titolo di differenze contributive dovute .

Per quanto riguarda le sanzioni , la società afferma che essendo il mancato impiego della lavoratrice certificato da Città Metropolitane, la mancata conoscenza del fatto che la lavoratrice fosse stata nei sei mesi antecedenti l’assunzione occupata , non poteva imputarsi alla società e quindi non ricorreva l’ipotesi di evasione .

L’Inps ha spiegato che le sanzioni per l’evasione erano derivate dal fatto che il ravvedimento operoso era stato effettuato al di fuori dei termini previsti dall’art 116 c 8 lett b) secondo capoverso L 388/00 la cui osservanza avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni previste per l’omissione.

Infatti le sanzioni riguardano l’omessa corretta contribuzione versata a seguito di regolarizzazione e l’art 116 c 8 lett b) L388/01 prevede :

“b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe’ nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo’ essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche’ il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo’ essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”

Nel caso in esame la denuncia è stata effettuata dopo le richieste dell’Inps e la stessa, non essendo intervenuta correttamente , residuando contributi non pagati e pretesi con l’avviso opposto, non può dirsi intervenuta in conformità a quanto disposto dall’art 116 c 8 II capoverso L388/01. Ogni deduzione successiva al ricorso e riportata nel verbale di discussione appare tardiva

Deve pertanto respingersi il ricorso e condannarsi parte ricorrente alle spese di lite ,liquidate in dispositivo

PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanze disattese: rigetta ricorso, condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1248,00 oltre iva cpa e spese generali.

Roma 19/3/019 Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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