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Impugnazione del lodo arbitrale per nullità

L’impugnazione del lodo arbitrale per nullità non dà luogo ad un giudizio di appello, che abilita il giudice ad esaminare nel merito la decisione.

Pubblicato il 20 September 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 3812/2022 pubblicata il 16/09/2022

nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 12.7.2021 dal collegio arbitrale composto dall’ing. ***, quale Presidente, e dall’ing. *** e dall’arch. ***, iscritto nel ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 385/2022, passato in decisione all’udienza collegiale del 15.6.2022 e vertente

TRA

XXX S.R.L. (c.f.), ,

– impugnante –

E

YYY S.R.L. (c.f.),

– impugnata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto notificato in data 21.1.2022, la XXX S.R.L. impugnava il lodo arbitrale, depositato il 12.7.2021 e non notificato, con cui il collegio arbitrale aveva dichiarato risolto per inadempimento della appaltatrice il contratto di appalto del 18.6.2014 e condannato l’appaltante al pagamento dell’importo di 26.174,25 € a titolo di ristoro delle opere eseguite e fatte proprie dalla committente.

Aveva affermato il collegio arbitrale non essere stata legittima la decisione dell’appaltatore di interrompere i lavori e non più riprenderli, in quanto alla luce delle clausole contrattuali non poteva ritenersi ingiustificato il rifiuto dell’appaltante di corrispondere gli acconti richiesti, di tal che il contratto andava dichiarato risolto per inadempimento dell’appaltatrice; che l’appaltatrice doveva comunque essere rimborsata delle opere eseguite e fatte proprie dall’appaltante; che dagli atti non emergeva essere stati svolti lavori extracontrattuali, peraltro necessitanti ai sensi dell’art. 8 del contratto di specifica richiesta scritta; che, in mancanza di una qualsiasi certificazione delle quantità eseguite nonché del capitolato d’appalto e dei progetti strutturali, nell’impossibilità di procedere ad una verifica in loco essendo il fabbricato poi stato ultimato, nella inammissibilità di prova testimoniale essendo i testi chiamati ad esprimere giudizi, detti lavori andavano rapportati a quanto riconosciuto dalle parti, ovvero l’esecuzione degli scavi preparatori e quanto riportato nel giornale dei lavori, pari a 33.556,73 €, da cui andava detratto l’utile d’impresa, giungendosi quindi all’importo di 26.174,25 € oltre interessi; che la domanda risarcitoria proposta dall’appaltante andava respinta per carenza di prova.

Deduceva l’impugnante di voler limitare l’impugnazione alla sola liquidazione dei lavori eseguiti; che la prova testimoniale richiesta e la ctu avrebbero consentito di accertare l’effettiva entità dei lavori eseguiti, indipendentemente dalla loro natura contrattuale o extracontrattuale; che sulla base della liquidazione operata dagli arbitri risultava essere stato eseguito solo il 4,1% del valore dell’appalto mentre in base ai lavori svolti ed indicati l’esecuzione ne aveva riguardato il 15%; che la non ammissione della prova per testi era viziata da carente ed erronea motivazione, non essendo stati demandati ai testi valutazioni ma solo richiesto di dichiarare quali lavori erano stati effettivamente eseguiti.

Concludeva pertanto l’impugnante per la riforma parziale del lodo arbitrale e per la condanna dell’impugnata, previa ammissione di prova testimoniale ed espletamento di ctu, al pagamento dell’importo di ulteriori 101.358,00 € o di somme gradatamente inferiori, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore.

Si costituiva in giudizio la società impugnata, instando per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e comunque per il suo rigetto nel merito; evidenziando che l’unico motivo di impugnazione riguardava la mancata ammissione della prova testimoniale che era correttamente stata dichiarata inammissibile e che non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; concludendo per il rigetto dell’impugnazione con vittoria di spese di lite e condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

All’udienza collegiale del 15.6.2022, trattata in modalità scritta, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo rilevato come alla presente controversia si applichi il testo degli artt. 827 e seguenti c.p.c. nel testo novellato dal d. lgs. n. 40/2006, normativa questa che si applica agli arbitrati la cui domanda sia stata proposta dopo l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, e pertanto anche al presente, originato da un contratto di appalto con clausola arbitrale stipulato tra le parti in data 18.6.2014.

L’art. 829 c.p.c., nella nuova formulazione, ha previsto che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se è espressamente disposta dalle parti o dalla legge; o in caso di decisioni contrarie all’ordine pubblico, nelle controversie previste dall’art. 409 c.p.c., o relativamente a questioni pregiudiziali su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Nella fattispecie le parti, all’art. 25 del contratto di appalto, hanno espressamente dichiarato di rinunciare, in caso di impugnazione del lodo, al riesame del merito da parte della Corte d’Appello; deve pertanto ritenersi ammissibile nella fattispecie l’impugnazione del lodo nelle sole ipotesi previste dall’art. 829 comma 1 c.p.c.

Va poi ricordato che l’impugnazione del lodo arbitrale per nullità non dà luogo ad un giudizio di appello, che abilita il giudice dell’impugnazione ad esaminare direttamente nel merito la decisione arbitrale, bensì ad un giudizio di legittimità rivolto ad accertare dapprima se sussista o meno taluna delle nullità previste dall’art. 829 c.p.c. e, solo in caso di esito positivo del judicium rescindens, con dichiarazione di nullità della pronunzia arbitrale, al riesame del merito, teso a sostituire alla pronunzia nulla del giudice privato quella del giudice statale.

Per tale ragione non è sufficiente la proposizione di mere osservazioni critiche nei confronti della decisione sfavorevole, volte a promuovere una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella formulata dagli arbitri, senza indicazione degli errori di diritto in cui essi sarebbero caduti, poiché in tal modo non si chiede una valutazione di legittimità, ma un riesame del merito della controversia.

Alla luce di quanto sopra l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

L’impugnante, infatti, non ha assolutamente indicato per quale dei casi di cui all’art. 829, comma 1, c.p.c., il lodo debba ritenersi nullo (in verità, non ha neanche dedotto esservi una causa di nullità del lodo), provvedendo invece ad impugnare direttamente il merito del lodo stesso, nelle parti ritenute non condivisibili, trascurando di considerare che la fase rescissoria è da ritenersi consentita solo ad esito della pronuncia rescindente, nella fattispecie non avvenuta.

L’impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria in quanto non svoltasi. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni per lite temeraria proposta ai sensi del comma terzo dell’art. 96 c.p.c., va detto che esso prevede una sanzione che presuppone, in ogni caso, “l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. 30/11/2012 n. 21570; Cass. 27534/14). Nella fattispecie è però da ritenersi sussistente la fattispecie della colpa grave, in quanto la proposizione di un gravame basato su motivi manifestamente infondati o su ragioni espresse attraverso motivi inammissibili pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame stesso. Si ritiene equo pertanto condannare l’impugnante al pagamento in favore della controparte della somma equitativamente determinata nella misura di 4.000,00 €, pari alla metà dell’importo liquidato per spese processuali.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/02, per il versamento, a carico dell’impugnante, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ivi previsto. Deve infatti ritenersi che tale norma sia applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, in considerazione della generica terminologia utilizzata, nonché del fatto che all’attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita “natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario” (Cass. SS.UU. n. 24153/13), così che i rapporti tra i primi ed il secondo vengono ricondotti al concetto di competenza, con conseguente sostanziale avvicinamento delle impugnazioni dei lodi a quelle dei provvedimenti emessi dall’A.G..

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla impugnazione proposta dalla XXX S.R.L. avverso il lodo arbitrale emesso in data 12.7.2021 dal collegio arbitrale, composto dall’ing. ***, quale Presidente, e dall’ing. *** e dall’arch. ***, in contraddittorio con la YYY S.R.L., così provvede:

—–Dichiara inammissibile l’impugnazione e condanna la XXX S.R.L. alla rifusione in favore della YYY S.R.L delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 8.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali; nonchè al pagamento dell’ulteriore importo di 4.000,00 € ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;

—–Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/02 per il versamento, da parte dell’impugnante, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della impugnazione.

Così deciso in Napoli il 14.9.2022.

Il Presidente est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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