fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Teste che ha assistito alle deposizioni dei testimoni

L’escussione di un teste che abbia assistito alle deposizioni dei testimoni precedentemente sentiti non comporta la nullità della prova

Pubblicato il 26 December 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1119/2018 pubblicata il 21/12/2018

nella causa di lavoro iscritta al n. /15 R.G. vertente tra

XXX, in persona del legale rappr. pro

tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende appellante e

YYY (), rappresentato e difeso dall’avv., presso il cui studio, in è elettivamente domiciliata appellato

OGGETTO: appello– differenze retributive e risarcimento danno

All’udienza del 13.12.2018, la causa, sulle conclusioni delle parti, come in atti, è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 settembre  2014 il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, pronunciando sul ricorso proposto dall’odierno appellato – volto ad ottenere la condanna della società resistente alla corresponsione  di euro 15.600,00 per differenze salariali, euro 1550,00 per 13^ e 14^, euro 3.200,00 per lavoro domenicale ed euro 10.500,00 per indennità sostitutiva ex art 27 CCNL, in ragione dell’attività lavorativa di redattore svolta alle dipendenze della emittente televisiva dal 17 settembre 2006 al 6 ottobre 2007, accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava controparte al pagamento della complessiva somma di euro 35.292,98, oltre interessi e rivalutazione ed alla rifusione delle spese di lite.

Il primo giudice, respinta l’eccezione di nullità della prova per testi assunta all’udienza del 29 marzo 2011, sul presupposto che i due testi, *** e ***,  pur presenti in aula durante l’assunzione degli interrogatori formali delle parti, si trovavano comunque in fondo alla stessa a distanza di parecchi metri da non poter seguire puntualmente il susseguirsi delle domande e delle risposte, riteneva, sulla scorta delle le risultanze istruttorie, che il YYY sin dall’inizio del rapporto avesse messo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità all’emittente televisiva un flusso di notizie nel settore della cronaca sportiva attraverso la realizzazione sistematica di servizi, come pure riteneva acquisita la prova dell’impegno quotidiano dello stesso, del suo inserimento  nella struttura redazionale di con orario dalle 9,30 alle 14,00 dal lunedì al sabato e la domenica due volte al mese dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e due volte al mese dalle ore 17,30 alle ore 20,00.

Quanto all’individuazione del criterio parametrico ai fini del calcolo ex art 36 Cost. delle spettanze retributive, ad avviso del decidente, l’eccezione formulata da parte resistente circa l’inapplicabilità alla fattispecie del ccnl giornalisti indicato dal ricorrente era generica, non avendo la società indicato nella memoria difensiva in modo puntuale il ccnl ritenuto applicabile, il che aveva impedito di attivare ex officio i poteri ex art 421 c.p.c. per cui si era proceduto al calcolo utilizzando il ccnl indicato da parte attorea.

Avverso detta pronunzia, con atto dell’1.4.2015, proponeva appello la società soccombente cui resisteva parte avversa.

Disposta ctu contabile ed autorizzato il deposito di note difensive, all’odierna udienza la causa è stata decisa  come da separato dispositivo ritualmente trascritto in calce.

Motivi Della Decisione

Con il primo motivo l’appellante censura la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice. Deduce che quest’ultimo ha erroneamente valorizzato “a contrario” le dichiarazioni rese dai testi *** e *** rispettivamente, direttore del tg e giornalista in forza al tg, secondo le quali alle riunioni in cui si organizzava il lavoro giornaliero della redazione partecipavano entrambi mentre il YYY, che solitamente non partecipava, veniva semmai contattato telefonicamente ed al solo fine di consentire l’inserimento nella scaletta del telegiornale di eventuali servizi dallo stesso realizzati. Le dichiarazioni rese dai predetti testi nonché da quelli citati da essa società, *** e ***, erroneamente giudicati inattendibili dal tribunale, escludono, viceversa, che  l’appellato  avesse un inserimento stabile nell’organizzazione dell’azienda posto che: -la sua  presenza in redazione poteva anche essere nulla; -egli non partecipava alle riunioni di redazione; -non aveva una postazione fissa e si recava negli studi televisivi solo per consegnare i servizi sportivi né era sottoposto ad alcun potere direttivo di vigilanza e disciplinare.

Eccepisce altresì l’assenza di quotidianità dell’attività lavorativa richiamando, a comprova dell’assunto, quanto dichiarato dallo stesso teste *** secondo cui l’attività redazionale del YYY “ poteva al massimo svolgersi in tre volte alla settimana o anche in più giorni ed a volte, addirittura, non svolgersi completamente nel medesimo arco temporale”.

Con il secondo motivo reitera l’eccezione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due testi, *** e ***, poste a fondamento esclusivo della decisione stante la irregolarità commessa nel corso della loro escussione. Sostiene che le affermazioni addotte dal primo giudice per respingere il rilievo risultano smentite dal teste *** il quale ha precisato di trovarsi all’interno dell’aula sin dall’inizio dell’interrogatorio formale e di avere seguito lo svolgimento con gli occhi puntati e di avere potuto ascoltare, anche se non integralmente, le domande rivolte alle parti e le relative risposte. Evidenzia, altresì, che, contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, l’interrogatorio formale e la prova testimoniale avevano ad oggetto i medesimi capitoli. Deduce, in ultimo, quali ulteriori elementi d’inattendibilità del teste ***, i motivi di forte astio nutriti nei confronti dell’emittente per esser stato rimosso dall’incarico di direttore del telegiornale in data 6.9.2007, benché la vicenda sia stata definita con accordo transattivo il 19.11.2007, nonché la circostanza, appresa dopo l’emissione del provvedimento impugnato, di essersi lo stesso fatto parte attiva di un’azione contro ospiti televisivi e commentatori partecipanti a trasmissioni sportive dell’odierna appellante, pervenendo ad inoltrare denuncia alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione.

Con il terzo motivo critica il riconoscimento giudiziale in favore dell’appellato della qualifica di redattore ordinario in luogo di collaboratore fisso in ragione dell’asserita insussistenza sia di un prestazionelavorativa quotidiana che dello svolgimento di attività di c.d. cucina redazionale.

Con il quarto motivo lamenta l’applicazione al rapporto de quo del ccnl giornalisti in luogo del ccnl Aeranti Corallo, essendo quest’ultimo l’accordo collettivo di riferimento per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale. Contesta il passaggio motivazionale della sentenza laddove ha qualificato l’eccezione già proposta in primo  grado come assolutamente generica, rilevando che, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente l’indicazione, seppur sintetica, del tipo di contrattazione da applicare al rapporto, onere incontestabilmente assolto nella fattispecie.

Con il quinto ed ultimo motivo chiede, infine, la riforma della sentenza nella parte in cui ha incluso negli importi oggetto della statuizione di condanna i compensi per lavoro domenicale mattutino, e ciò al di là della richiesta contenuta nello stesso ricorso introduttivo e nonostante l’accertamento giudiziale di un orario di lavoro non riguardante la domenica mattina.

L’appello è parzialmente fondato e va, pertanto accolto, nei limiti di seguito specificati.

Ordine logico di trattazione impone di esaminare prioritariamente l’eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali poste a base della decisione avversata. Avverso il principio di diritto cui si è richiamato il primo giudice per disattendere l’eccezione proposta (“L’escussione di un teste che abbia assistito alle deposizioni dei testimoni precedentemente sentiti- cui è pienamente  assimilabile l’ipotesi in esame-, ….non comporta la nullità della prova, atteso che l’inosservanza di tale disposizione rileva solo ai fini della valutazione dell’attendibilità del teste, riservata al giudice del merito, e non attiene alla sussistenza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 comma 2 c.p.c..” Cass n. 7800/93) l’odierno appellante non ha sollevato alcuna obiezione per cui la doglianza sulla mancata dichiarazione di nullità dei testi *** e ***, prima ancora che infondata, si appalesa inammissibile.

Quanto al profilo dell’attendibilità, la valutazione positiva espressa nella sentenza impugnata è pienamente condivisibile. E’ incontestato che i testi, pur presenti in aula durante l’assunzione degli interrogatori formali, si trovavano a svariati metri di stanza né le dichiarazioni rese dal teste *** valgono a contraddire l’osservazione del tribunale sulla sua presumibile difficoltà a seguire <puntualmente il susseguirsi delle domande e risposte>; il teste ha, infatti, precisato di non poter riportare integralmente quanto detto, avendo sentito solo alcune frasi ed alcune domande dell’interrogatorio formale delle parti.

La riscontrata identità dei capitolati della prova per testi e per interpello è inidonea a menomare la genuinità del teste, avendo questi, come correttamente evidenziato dal tribunale, ricostruito con dovizia di particolari l’organizzazione del lavoro di preparazione del tg nell’emittente televisiva dimostrando di essere in possesso, per la sua peculiare posizione lavorativa (direttore del telegiornale),  di una conoscenza diretta e qualificata dei fatti di causa. Privo di pregio è poi il riferimento, quale ulteriore elemento di inattendibilità del teste, alla rimozione dall’incarico di direttore del tg poiché trattasi di vicenda, per stessa ammissione dell’appellante,  definita con accordo transattivo risalente a quasi quattro anni prima dell’escussione giudiziale del teste. La denuncia, poi, inoltrata alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione giornalistica risulta sottoscritta da diversi giornalisti n.q. di membri dell’ **** e non solo dallo *** e peraltro riguarda non solo soggetti partecipanti a trasmissioni della odierna appellante  ma anche di altre emittenti locali, per cui si appalesa decisamente inidonea ad documentare un asserito astio  del teste nei confronti della stessa.

Anche le censure sulla valutazione delle risultanze istruttorie risultano destituite di fondamento. L’appellante propone una lettura strumentale della deposizione del teste ***, non aderente al contenuto effettivo della stessa. Il teste ha in realtà integralmente confermato il capitolato di prova sulla partecipazione giornaliera del YYY, ogni mattina dal lunedì al sabato, alle riunioni di redazione del tg ( circostanza sub n. 5 del capitolato di prova del ricorso introduttivo) precisando che gli incontri venivano effettuati presso il bar **** di viale **** e che spesso le indicazioni venivano date al telefono per motivi logistici; ha inoltre confermato che  nella riunione di redazione ogni mattina si svolgeva il lavoro di pianificazione e distribuzione dei compiti della giornata, scegliendo i temi a cui dare risalto, gli avvenimenti da valorizzare e le conferenze stampe a cui partecipare (circostanza sub n. 8) e che il YYY, una volta conclusa la riunione si recava in redazione, per svolgere il lavoro di realizzazione dei servizi aggiungendo testualmente :“Capitava anche che rielaborasse dei comunicati stampa o delle note per agevolare il lavoro della redazione”; e proprio con riguardo a quest’ultima attività di ausilio al lavoro della redazione ha specificato  la cadenza temporale : “Poteva capitare tre volte in una settimana o anche in più giorni o anche non capitare” di talché la valorizzazione di quest’ultima affermazione, estrapolata dal contesto in cui è stata pronunciata, per escludere la quotidianità della prestazione lavorativa resa dall’appellato costituisce un palese travisamento del dato probatorio in esame. Il teste ha, altresì, dichiarato  che in redazione vi erano due postazioni fisse, una occupata da lui l’altra condivisa, al bisogno, dagli altri due giornalisti *** e YYY.

Analoghe circostanze sull’utilizzo condiviso della scrivania e sulla partecipazione giornaliera, prevalentemente a mezzo telefono, dell’odierno appellato alla riunione redazionale sono state riferite dal teste *** il quale ha altresì testualmente aggiunto che: “Tutta la seconda parte del telegiornale era prevalentemente di sport” ed ancora che “l’ossatura della scaletta la faceva *** e poi veniva sviluppata da YYY. Sì gli eventi – riferendosi a quelli sportivi- erano generalmente tre al giorno”.

Quanto ai testi di parte resistente, il primo giudice ha illustrato le ragioni per cui ha considerato non convincenti le loro deposizioni. In particolare ha evidenziato che le dichiarazioni del teste ***, il quale ha precisato di avere lavorato part-time per la società, risultano vaghe e generiche e che peraltro non appaiono chiari i rapporti tra esso teste ed il resto della  la redazione. Ha poi ritenuto l’audizione della teste ***, segretaria amministrativa della società, marcatamente orientata a compiacere la datrice di lavoro e, dunque, alquanto inattendibile anche in considerazione delle discordanze emerse rispetto all’audizione del teste *** ( quest’ultimo ha ammesso di aver fatto con il YYY qualche servizio di cronaca mentre la *** ha sconfessato la circostanza) .

Le statuizioni sopra riportate non hanno formato oggetto di censura specifica e sono dunque passate in giudicato.

Inconferente è, infine, la deduzione sulla mancanza di prova circa la sottoposizione dell’appellato al potere di vigilanza e disciplinare posto che è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che con riferimento al lavoro giornalistico ciò che rileva è l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale.

Esente da censure si presenta, poi, il riconoscimento giudiziale della qualifica di redattore, stante la dimostrata sussistenza nella fattispecie, sulla scorte delle dichiarazioni dei testi *** e *** sopra riportate, di entrambi i requisiti cui la giurisprudenza  ( cfr ex multiis Cass n. 3037/2011) condiziona l’attribuzione della qualifica e cioè la quotidianità della prestazione e lo svolgimento continuativo di c.d. compiti di cucina redazionale, ovvero di tutte quelle mansioni necessarie perché si possa giungere alla realizzazione del giornale quale prodotto finale dell’opera collettiva redazionale (a quest’ultimo riguardo anche il teste *** ha confermato la circostanza sub n. 14 del capitolato di prova secondo cui  il YYY si curava della rielaborazione dei comunicati stampa che arrivavano in redazione, della titolazione dei servizi e del loro confezionamento audio).

Quanto all’individuazione del parametro economico cui occorre fare riferimento per stabilire la sufficienza o meno del trattamento economico in concreto corrisposto, la doglianza dell’appellante coglie nel segno poiché il giudice di I grado si è erroneamente attenuto alle tabelle retributive di un  CCNL diverso da quello di settore e cioè alle tabelle del  ccnl giornalistico anziché a quelle del ccnl Aeranti Corallo afferente al rapporto tra giornalisti ed emittenti locali.

Vero è che la società appellante nel contestare in I grado l’applicabilità del ccnl prodotto dal lavoratore non ha puntualmente indicato gli estremi del diverso ccnl operante in materia di lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonoro e televisiva, ma  cionondimeno occorre rimarcare che, ogniqualvolta viene rivendicato – quanto meno in via subordinata – il trattamento retributivo adeguato ai criteri di proporzionalità e sufficienza stabiliti dall’art. 36

Cost. spetta al giudice individuare anche d’ufficio, ossia in assenza di alcuna utile indicazione delle parti – i criteri parametrici di riferimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 2554/90, Cass. n. 4787/86).

Dovendo, a tal fine, il giudice utilizzare i minimi retributivi stabiliti, per ciascuna qualifica, dalla contrattazione collettiva di settore (cfr. Cass. n. 21274 del 15 ottobre 2010), male ha fatto il Tribunale a prendere a riferimento un diverso parametro non aderente al settore merceologico di appartenenza dell’impresa datrice di lavoro.

Parimenti meritevole di accoglimento è l’ultimo motivo di gravame poiché il mandato peritale conferito al ctu di I grado indica  l’orario lavorativo mattutino anche per la giornata della domenica in difformità  agli esiti dell’accertamento istruttorio acclarati in sentenza (“dalle ore 9,300 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato e la domenica due volte al mede alle ore 14,00 alle ore 19,00 e due volte al mese dalle ore 17,30 alle ore 20,00”) per cui il quantum oggetto della statuizione di condanna esorbita dai limiti in cui è stata accolta la domanda.

Alla stregua delle superiori considerazioni, avuto riguardo ai parametri retributivi previsti dal ccnl Aeranti Corallo per i telegiornalisti con anzianità non superiore ai 24 mesi di attività, ipotesi ricorrente nel caso in esame, al YYY compete, secondo le risultanze della ctu disposta in questo grado e rimaste esenti da censure specifiche, la complessiva soma di euro 12.392,45, già al netto delle somme percepite dal lavoratore durante il rapporto. Tenuto conto dell’esito della lite, appare equo compensare le spese di lite in ragione della metà, ponendo a carico dell’appellante la restante quota liquidata come in dispositivo. Le spese di c.t.urestano a carico di parte appellante.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell’appello, condanna la società appellante a corrispondere a YYY la minor somma di euro 12392,45 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione dalla scadenze dei singoli crediti sino al soddisfo.

Compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/2 e pone a carico dell’appellante la restante quota che liquida quanto al I grado in euro 2000,00 e quanto al presente grado in euro 1800,00, oltre Iva Cpa e rimborso spese generali. Le spese di c.tu. restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018.

                     Il Consigliere est.                                  Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati