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Piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente

Piano di rientro concordato tra banca e cliente, natura ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni.

Pubblicato il 16 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Gorizia

Il Tribunale, nella persona del GOP ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 360/2018

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

XXX (C.F.),

YYY (C.F.), ZZZ (C.F.),

tutti con il patrocinio dell’avv. con domicilio eletto in MONFALCONE

ATTORI OPPONENTI contro

KKK (C.F.), con il patrocinio dell’avv. con domicilio eletto in TRIESTE presso il difensore avv.

CONVENUTA OPPOSTA

Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.

Conclusioni di parti attrici opponenti:

revocare, se del caso anche previo annullamento per errore e/o dolo della scrittura dd. 12.10.2011 di cui all’allegato 12 del ricorso avversario, il decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, accertare che la società “XXX” e i sig.ri ZZZ e YYY nulla devono all’opposta e per l’effetto respingere tutte le domande avversariamente proposte; in via subordinata ridurre le pretese avversarie all’importo di Euro 133.035,56 o comunque alla diversa somma ritenuta di giustizia;

Con vittoria di spese e compensi di lite o comunque con compensazione delle stesse.

Si dichiara sin d’ora di non accettare il contradditorio su qualsivoglia domanda, eccezione od istanza nuova dovesse essere contenuta nelle conclusioni avversarie.

Conclusioni di parte convenuta opposta:

Previo rigetto domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 64/2012 del 15/2/2012 opposto e per l’effetto condannare gli opponenti al pagamento in favore di KKK delle seguenti somme in sorte capitale:

1. € 5.686, 89 per esposizione su c/c n. 40279438;

2. € 172.911,00 per esposizione su c/c n. 40430730

Oltre interessi come convenzionalmente pattuiti dal 12/12/2011 sino al saldo, nonché alle spese della fase monitoria già liquidate in complessivi € 819 per diritti, € 818 per onorari, € 330 per esborsi , oltre 12,50 per rimborso spese generali forfetario e a c.n.a. e IVA come per legge.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Gorizia, su ricorso di KKK, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 64 depositato il 17/2/2012 ingiunse alle parti attrici opponenti il pagamento delle seguenti somme in sorte capitale:

a) € 5.686,89 per esposizione su c/c n. 40279438;

b) € 172.911,00 per esposizione su c/c n. 40430730;

oltre ad interessi come convenzionalmente pattuiti dal 12/12/2011 sino al saldo, nonché alle spese di lite.

In particolare la ricorrente riferì di aver concesso due linee di credito (rispettivamente di € 5.000 in data 18/11/2005 e di € 250.000,00 in data 18/3/2011) su due diversi conti correnti alla XXX e che, dapprima in data 22/1/2009 e poi in data 31/5/2011, i sig.ri ZZZ e YYY concessero garanzia fideiussoria sino alla concorrenza dell’importo di € 455.000,00 per l’adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla società debitrice. KKK riferì, infine, che in data 12/10/2011 il debitore principale ed I fideiussori formularono un piano di rientro dell’esposizione maturata per complessivi € 183.127,89 e che lo stesso non fu rispettato.

2. Avverso il richiamato decreto ingiuntivo, XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i sig.ri YYY e ZZZ proposero opposizione lamentando la mancata prova del credito, il superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96, la violazione delle norme sulla capitalizzazione degli interessi, nonché contestando integralmente il contenuto e la rilevanza dell’atto di riconoscimento di debito sottoscritto da XXX e fideiussori in data 12.10.2011 in quanto ritenuto asseritamente errato ed erroneo, predisposto unilateralmente dall’istituto bancario e fatto firmare dagli ingiunti presumibilmente con pressioni di vario genere.

3. Con comparsa di costituzione e risposta del 19/7/2012 si costituì l’istituto di credito contestando tutte le istanze, deduzioni e conclusioni avversarie ed eccependo in particolare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1988 c.c., la ricognizione di debito non solo dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, ma determina altresì l’inversione dell’onere della prova nel senso che l’onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento viene posto a carico dell’opponente.

4. All’esito dell’udienza di prima comparizione il G.I. respinse l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e assegnò alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/10.

Fallito il tentativo di mediazione, il GOT procedente dispose CTU tecnico-contabile avente ad oggetto l’accertamento delle condizioni applicate da KKK con riferimento ai rapporti oggetto di causa ed in particolare l’accertamento di eventuali violazioni delle norme in materia di forma dei contratti bancari nonché del divieto di applicazione di tassi usurari e di anatocismo, anche tenuto conto della commissione di massimo scoperto.

Depositata la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, il GOT procedente fissò udienza di precisazione delle conclusioni; in tale sede trattenne la causa in decisione assegnando I termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

5. Con ordinanza del 19/1/2017 il GOT procedente dispose la rimessione della causa sul ruolo in quanto, a seguito del compiuto ed approfondito esame degli atti di causa prodotti dalle parti e dall’approfondito esame dell’elaborato peritale, ritenne necessario procedere ad una modifica/integrazione dell’elaborato peritale nella parte in cui aveva applicato il criterio della determinazione degli interessi sulla base dei BOT in assenza della comunicazione di ogni variazione del tasso da parte della banca anche nel caso in cui il tasso applicato risultava comunque essere inferiore a quello contrattualmente previsto; in virtù di ciò dette indicazione al CTU che in tali casi dovesse essere applicato il tasso d’interesse applicato dalla banca, posto che il criterio della determinazione degli interessi sulla base dei BOT dovesse ritenersi applicabile solo nel caso in cui il tasso applicato senza comunicazione al cliente fosse superiore a quello contrattualmente previsto.

6. Depositata l’integrazione alla CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, il GOT procedente fissò udienza di precisazione delle conclusioni e in tale sede trattenne la causa in decisione assegnando il termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.

7. L’opposizione deve essere parzialmente accolta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.

8. Preliminarmente deve negarsi rilevanza alla scrittura del 12/10/2011 in quanto la ricognizione di debito non può costituire la base di calcolo del credito della banca nel caso in cui venga fatta valere l’invalidità di una clausola contrattuale; sotto il profilo sostanziale la ricognizione non può far sorgere un’obbligazione inesistente in quanto se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre legittimamente contestare la propria qualità di debitore, con onere a suo carico di dimostrare che il credito ex adverso preteso è in tutto o in parte insussistente o deriva da causa illecita.

In tema di conto corrente bancario, infatti, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. civ. Sez. I, 19/9/2014, n. 19792).

9. In relazione a quanto rilevato dall’istituto bancario circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte degli opponenti e la conseguente impossibilità di disporre CTU contabile deve evidenziarsi che la documentazione contrattuale necessaria e sufficiente a giustificare la consulenza tecnica d’ufficio nel caso di specie è stata depositata in atti dalla stessa KKK in sede di azione monitoria.

A tal proposito, infatti, deve rilevarsi che ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega, non la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza, come nel caso di specie, soprattutto quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cass. civ. Sez. I, 15/3/2016, n. 5091).

10.1. Alla luce di quanto sopra si ritiene di condividere, non essendoci ragioni per cui discostarsene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell’elaborato peritale depositato in data 16/10/2014, come modificate con quello depositato data 20/3/2017 applicando nel ricalcolo degli interessi attivi e passivi, per entrambi i conti corrente, nei casi di mancata comunicazione delle modifiche unilaterali del contratto:

a) il tasso utilizzato dall’istituto bancario, se inferiore o uguale a quello contrattualmente stabilito;

b) il tasso di interesse massimo o minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali emessi nell’anno precedente alla chiusura del trimestre di riferimento, se quanto applicato dalla Banca è risultato essere inferiore (per gli interessi attivi) o superiore (con riferimento agli interessi passivi) a quanto contrattualmente previsto.

Per quanto riguarda il superamento della soglia di usura, l’applicazione della commissione di massimo scoperto, la commissione disponibilità immediata fondi e la commissione utilizzi oltre disponibilità fondi si richiamano integralmente le conclusioni di cui al primo elaborato peritale in relazione ai due conti correnti (punti 3.5. e 4.5.) con le conseguenti declaratorie di nullità delle clausole contrattuali.

10.2. Sulla base dei criteri sopra richiamati

a) per il conto corrente n. 40279438 deve determinarsi un saldo positivo di euro +26,47;

b) per il conto corrente n. 40430730 risulta un saldo negativo di euro – 148.369,68.

Alla luce di ciò il decreto ingiuntivo n. 64 emesso dal Tribunale di Gorizia in data 15/2/2012 deve essere revocato e al contempo XXX, ZZZ e YYY devono essere condannati al pagamento in favore di KKK al pagamento dell’importo complessivo di € 148.343,21, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti dal 12/12/2011 al saldo.

11. Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate; Devono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di CTU già liquidate con ordinanza del G.I. del 22/10/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, in persona del G.O.P., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa (n.r.)

1) Revoca il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Gorizia in data 15/2/2012;

2) Condanna XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, YYY e ZZZ al pagamento in favore di KKK della somma di € 148.343,21 cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dal 12/12/2011 sino al saldo;

3) Spese compensate. Le spese di CTU già liquidate con ordinanza del G.I. del 22/10/2014 sono poste definitivamente a carico delle parti in via solidale.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Gorizia, 13/8/2018 Il G.O.P.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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