Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo IV DELLE PROMESSE UNILATERALI » Art. 1988
Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli