Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione contestando la congruità della pena e l'aumento per continuazione applicati dalla Corte d'appello. Tuttavia, la decisione di secondo grado era stata pronunciata a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o i motivi a cui si è rinunciato, a meno che la sanzione applicata non sia palesemente illegale, ossia fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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