La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino sottoposto a sorveglianza speciale, la cui esecuzione era rimasta sospesa per due anni a causa di una misura cautelare. Il ricorrente sosteneva che il periodo detentivo avesse interrotto l'attualità della sua pericolosità e contestava la ripresa automatica della misura. I giudici hanno chiarito la netta distinzione tra custodia cautelare ed espiazione di una pena definitiva. La custodia preventiva non possiede funzione rieducativa, ma presuppone la persistente pericolosità del soggetto. Di conseguenza, terminata la misura cautelare, la sorveglianza speciale riprende immediatamente il suo corso senza bisogno di un nuovo accertamento d'ufficio.
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