Un cittadino viene condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione del divieto di ritorno imposto con foglio di via. In sede di secondo grado, la difesa contesta esclusivamente il reato di resistenza e il calcolo della pena, ottenendo una parziale riduzione. Successivamente, la difesa propone ricorso dinanzi alla Suprema Corte lamentando l'ingiusta condanna per la violazione del foglio di via, giustificando la condotta con la condizione di persona senza fissa dimora. I giudici supremi rilevano che tale argomento non era mai stato inserito nei motivi di secondo grado. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della censura e condanna l'imputato al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria.
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