Un imprenditore condannato chiedeva la revocazione della confisca dei suoi beni, disposta con decreto definitivo prima dell'entrata in vigore del Codice Antimafia del 2011. La difesa sosteneva la competenza funzionale della Corte di Appello distrettuale in base alle nuove norme processuali. I giudici di merito dichiaravano l'istanza inammissibile applicando la vecchia disciplina del 1956, per mancanza di elementi nuovi e per incompetenza della nuova sede adita. La Corte di Cassazione ha confermato che la norma transitoria mantiene efficace la disciplina previgente per tutti i procedimenti avviati prima del 13 ottobre 2011. Di conseguenza, la competenza resta in capo allo stesso giudice che ha emesso la misura, respingendo definitivamente la richiesta.
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