Il Tribunale dispone la confisca di immobili intestati a una società a responsabilità limitata, accertando che gli edifici fungevano da abitazione privata di un soggetto indiziato di criminalità mafiosa. Il socio di minoranza, titolare del venticinque per cento delle quote societarie, presenta opposizione lamentando la mancata notifica del procedimento iniziale e chiedendo l'esclusione degli immobili. La Corte di Cassazione respinge integralmente il ricorso. La Suprema Corte conferma che la confisca di prevenzione colpisce l'intero patrimonio aziendale quando i beni risultano nella disponibilità effettiva del proposto e la società funge da schermo. La mancata citazione del terzo trova piena tutela nell'incidente di esecuzione. Inoltre, il singolo socio non può bloccare il vincolo patrimoniale senza provare l'effettiva gestione autonoma e la liceità delle risorse impiegate.
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