L'Imputato ha proposto ricorso contro la condanna per la violazione della misura di prevenzione prevista dall'articolo 75 del Codice Antimafia. La difesa sosteneva che il termine biennale della misura fosse già scaduto, calcolando la decorrenza dalla data di adozione dell'atto invece che dalla notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi. I giudici hanno chiarito che, anche calcolando la durata dalla data di adozione del provvedimento, il biennio prescritto non era ancora trascorso al momento del fatto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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