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Art. 635 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 635 Codice Penale

Resistenza a pubblico ufficiale tra violenza e finto risarcimento
Un detenuto ha aggredito gli agenti penitenziari con un bastone di legno dopo aver appreso dell'arresto della madre durante i controlli per il colloquio. L'uomo ha minacciato vendette future e ha insultato un ispettore. I giudici di merito lo hanno condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento. La difesa ha presentato ricorso lamentando l'assenza di violenza, la mancata estinzione del reato per condotte riparatorie e il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il risarcimento del danno non era spontaneo ma frutto di trattenute forzate sui compensi carcerari. I numerosi precedenti penali e la gravità della condotta hanno confermato la piena sussistenza della responsabilità penale.
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Danneggiamento aggravato: prova e noleggio auto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di danneggiamento aggravato. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. I giudici hanno evidenziato che la corte territoriale ha fondato la decisione su elementi certi e concordanti: il riconoscimento sicuro dell'autore da parte di un testimone oculare e la disponibilità della vettura usata per compiere il reato, noleggiata dall'imputato il giorno prima. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna confermata
I giudici di merito hanno condannato l'imputato per i reati di lesioni personali aggravate, minaccia e danneggiamento ai danni della vittima. L'uomo ha aggredito la persona offesa provocandole lesioni certificate e ha danneggiato la sua automobile. L'imputato ha presentato ricorso in sede di legittimità contestando la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della genericità e confusione dei motivi proposti, volti a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Danneggiamento notturno: niente particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per danneggiamento aggravato a carico di una donna che aveva distrutto beni altrui durante la notte per disturbare la vittima. L'imputata ha richiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto per evitare la sanzione penale. I giudici supremi hanno respinto la richiesta e dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'offesa non è tenue quando il danno economico non è modesto e l'azione avviene in orario notturno con l'intento preciso di turbare la quiete altrui. L'imputata deve quindi scontare la condanna penale, sostenere le spese di giudizio e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Lesioni aggravate e danneggiamento: ricorso respinto e sanzione
Due imputati hanno impugnato la sentenza di appello che confermava la loro responsabilità penale per i reati di lesioni aggravate e danneggiamento. I ricorrenti hanno contestato l'attendibilità della persona offesa e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le richieste. I giudici supremi hanno ribadito che non è possibile richiedere una nuova ricostruzione dei fatti storici durante il controllo di legittimità. Inoltre, la decisione sul diniego delle attenuanti era adeguatamente motivata con richiamo a elementi decisivi. Gli imputati subiscono la condanna definitiva, il pagamento delle spese legali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: sconto ottenuto ma ricorso inammissibile
L'Imputato, condannato per reati commessi durante manifestazioni sportive e per danneggiamento, ha concluso un accordo con la pubblica accusa in secondo grado tramite il concordato in appello, ottenendo una riduzione della pena. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo su una pena concordata comporta la rinuncia automatica ai restanti motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento o sulla valutazione del materiale probatorio. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Recidiva e concorso materiale: calcolo sui singoli reati
Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna per danneggiamento, furto aggravato ed evasione. Il ricorrente contestava sia la valutazione delle prove sia il metodo di conteggio della pena. La difesa sosteneva che l'aggravante della recidiva dovesse essere calcolata sull'ammontare finale complessivo della sanzione e non sui singoli reati. La Suprema Corte ha respinto le doglianze e ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di recidiva e concorso materiale, l'aumento sanzionatorio si applica alla pena base di ciascun singolo reato contestato in assenza di continuazione. L'imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Attendibilità del testimone senza foto: furto confermato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per tentato furto aggravato e danneggiamento. La difesa contestava l'attendibilità del testimone oculare, sostenendo contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e lamentando la mancata produzione di una fotografia della targa del veicolo. I giudici supremi hanno ribadito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito. L'assenza dello scatto fotografico non intacca la credibilità della deposizione, in mancanza di intenti calunniosi e a fronte della conferma del contatto tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, impedendo così la maturazione della prescrizione e condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Tentata invasione di edifici per conto terzi: è reato
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un individuo condannato per tentata invasione di edifici e danneggiamento. L'imputato sosteneva l'assenza del dolo, affermando di aver agito per consentire l'occupazione dell'immobile a un amico e non per uso proprio. I giudici supremi hanno ribadito che la tentata invasione di edifici punisce chiunque compia atti idonei a occupare lo stabile, a prescindere dal fatto che l'immobile sia destinato a sé o a terzi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Reato di danneggiamento: ricorso inammissibile e condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un imputato per il reato di danneggiamento. L'interessato ha proposto ricorso lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione nella sentenza di secondo grado. Il ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici dei gradi precedenti. I giudici Supremi hanno ribadito che la Cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio in cui discutere nuovamente i fatti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'imputato alle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione e ricorso inammissibile: la Cassazione decide
Il Tribunale condannava L'Imputato per il reato di danneggiamento. La Corte di Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione presentata dal condannato. L'Imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. I Supremi Giudici hanno respinto la tesi difensiva. La Corte ha ribadito che il binomio tra prescrizione e ricorso inammissibile preclude qualsiasi valutazione di merito. L'invalidità dell'impugnazione paralizza infatti i poteri decisori del giudice sin dalla sua origine, rendendo definitiva la decisione precedente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato L'Imputato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Capacità di intendere e di volere: il trauma non scusa il danno
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un uomo per il danneggiamento di beni pubblici esposti alla pubblica fede. La difesa sosteneva che la capacità di intendere e di volere dell'autore fosse fortemente scemata al momento del reato a causa di un recente evento traumatico subito. I giudici di legittimità hanno respinto tale tesi, chiarendo che un semplice trauma emotivo o psicologico non equivale automaticamente a un'infermità mentale penalmente rilevante. Senza una patologia clinicamente riscontrabile, l'imputato risponde pienamente della propria condotta delittuosa.
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Reato di estorsione o farsi giustizia: i limiti del proprietario
Un proprietario di casa pretendeva il pagamento dei canoni arretrati e l'immediato rilascio dell'immobile locato. L'uomo ha usato minacce e violenze gravi contro l'inquilino. La Corte d'Appello ha distinto due diverse condotte. La richiesta dei canoni costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché il credito era legalmente esigibile. Al contrario, la pretesa di cacciare subito l'inquilino integra il reato di estorsione tentata. Il contratto verbale in corso impediva infatti lo sgombero immediato senza un provvedimento del giudice. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente questa impostazione, dichiarando il ricorso del proprietario inammissibile e ribadendo la gravità della condotta di sopraffazione.
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Inammissibilità del ricorso penale tra forma e condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un individuo accusato dei reati di lesioni personali e danneggiamento. L'imputato aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello sostenendo che il dispositivo della pronuncia fosse nullo per la presunta mancanza degli estremi identificativi della condanna. I giudici di legittimità hanno giudicato infondato il motivo di reclamo, rilevando che il documento riportava con esattezza le generalità dell'accusato e i riferimenti della pronuncia impugnata. Questa valutazione ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento di tutte le spese del giudizio e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Lesioni aggravate in concorso: Cassazione conferma la condanna
Due imputati hanno subito una condanna per il reato di lesioni aggravate in concorso e danneggiamento, con aggravamento della pena per recidiva a carico di uno dei soggetti. La Corte di Appello ha confermato integralmente la responsabilità penale stabilita nel primo grado di giudizio. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando difetti di logicità e coerenza nella motivazione della sentenza. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione perché fondata su motivi generici e ripetitivi, finalizzati esclusivamente a ottenere una nuova valutazione delle prove nel merito, attività vietata davanti alla Suprema Corte. I ricorrenti hanno ricevuto la condanna definitiva, con l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione inammissibile tra accuse e conferme
La Corte d'Appello ha confermato la condanna penale e civile a carico dell'Imputato per i delitti di minaccia, lesioni personali e danneggiamento in concorso. L'Imputato ha presentato impugnazione contestando un presunto errore nell'individuazione dei capi di imputazione e censurando la logicità della motivazione con doglianze generiche. I Giudici di legittimità hanno respinto le difese, evidenziando che il testo della sentenza d'appello definisce chiaramente i fatti contestati e che la Corte non può compiere una nuova valutazione delle prove. Riscontrata la totale genericità delle censure, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile, confermando in via definitiva la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sperona i carabinieri per fuggire: c’è resistenza a pubblico ufficiale
Il Conducente dell'autovettura tenta la fuga speronando violentemente un'auto dei carabinieri durante un controllo su strada. All'interno del veicolo le forze dell'ordine rinvengono attrezzi da scasso e dispositivi per intercettare le frequenze radio di servizio. I giudici di merito condannano l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, possesso ingiustificato di chiavi alterate e installazione di apparecchiature per intercettazione. L'imputato presenta ricorso per cassazione sostenendo l'assenza di prove sulla sua piena consapevolezza del materiale illecito a bordo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando che la violenta manovra di speronamento alla guida dimostra pienamente la volontà colpevole e la perfetta conoscenza degli arnesi illeciti trasportati.
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Reato di danneggiamento: ricorso vago e condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di danneggiamento. I giudici di merito avevano accertato la responsabilità penale dell'uomo nei primi due gradi di giudizio. L'imputato ha proposto ricorso denunciando presunte carenze motivazionali della sentenza di appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile perché generico e privo di una reale critica alle motivazioni dei giudici precedenti. La difesa si è limitata a richiedere una diversa lettura delle prove senza contestare punti specifici. L'imputato deve quindi scontare la condanna definitiva, pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Lesioni personali volontarie: condanna e sanzione confermate
La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti di un individuo per i reati di lesioni personali volontarie e danneggiamento, disponendo anche il risarcimento del danno e una provvisionale a favore della persona offesa. Il responsabile impugnava il verdetto davanti alla Corte di Cassazione lamentando vizi di motivazione, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestando la sussistenza dell'aggravante. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'impugnazione riproponeva censure di mero fatto già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una reale critica alle motivazioni della sentenza. La Suprema Corte ha pertanto confermato la responsabilità penale e civile del colpevole, condannandolo anche al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Danneggiamento aggravato: ricorso respinto e sanzione
La Corte di Cassazione ha esaminato la condanna inflitta a un imputato per il reato di danneggiamento aggravato. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e la motivazione della sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso riproducevano le medesime critiche già respinte dalla Corte territoriale. Le prove raccolte dimostrano in modo logico e univoco la colpevolezza del soggetto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'imputato alle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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