La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento poiché i motivi proposti non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L'impugnazione contestava l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, un motivo non consentito per questo tipo di sentenze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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