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Art. 635 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 635 Codice Penale

Inammissibilità del ricorso per cassazione: no a motivi ripetitivi
L'Imputato, condannato nei gradi precedenti per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e danneggiamento, ha impugnato la sentenza d'appello davanti ai giudici di legittimità. Nel proprio atto ha riproposto censure già respinte dai giudici territoriali, ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e ha introdotto per la prima volta una contestazione sul reato patrimoniale. La Suprema Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. I motivi risultavano meramente reiterativi di tesi di merito oppure del tutto nuovi rispetto all'appello. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'interessato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Danneggiamento seguito da incendio: no a nuove tesi in Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo accusato del reato di danneggiamento seguito da incendio per aver dato fuoco all'automobile della moglie all'interno del parcheggio di un ospedale. L'imputato contestava il riconoscimento della propria responsabilità, sostenendo una discrepanza tra gli abiti notati da una testimone e quelli dell'incendiario ripreso dai filmati di sorveglianza. Inoltre, chiedeva di riqualificare l'illecito nel meno grave delitto di danneggiamento ordinario. I giudici hanno respinto le doglianze sull'identificazione, ritenendo pienamente provato il cambio d'abito nel corso della serata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il mutamento del reato perché la difesa non aveva sollevato la questione durante il precedente grado di appello. L'uomo perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e di costituzione della parte civile.
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Testimonianza de relato: prova valida senza richiesta del teste
L'Imputato, accusato del delitto di tentato danneggiamento aggravato, contesta la validità della prova testimoniale resa da un agente della polizia penitenziaria. La difesa sostiene che la dichiarazione sia inutilizzabile perché basata su circostanze apprese da terzi. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La testimonianza de relato resta pienamente valida e utilizzabile se la difesa non ha richiesto al giudice di primo grado l'audizione dei testimoni diretti, ossia di coloro che hanno assistito personalmente ai fatti. Di conseguenza, l'Imputato perde definitivamente il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Diritto di querela: il custode agisce anche se il padrone tace
Durante una mostra d'arte, un uomo distrugge una scultura in ceramica. L'organizzatore dell'evento e custode dell'opera sporge querela. I giudici condannano l'autore a un anno di reclusione e 500 euro di multa per danneggiamento aggravato. Il condannato ricorre in Cassazione: sostiene che la presenza fisica dell'artista al momento del fatto toglieva valore alla querela del custode, poiché solo il proprietario avrebbe potuto agire. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il diritto di querela per danneggiamento spetta non solo al proprietario del bene, ma anche a chiunque ne abbia la disponibilità materiale legittima e ne tragga utilità, come l'organizzatore della mostra. L'inerzia o la presenza del titolare non cancellano il potere autonomo del custode di chiedere la punizione del colpevole. L'autore dell'atto vandalico viene condannato alle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Danneggia un’auto: la particolare tenuità del fatto è negata
I giudici hanno condannato un uomo per il danneggiamento di un'automobile, identificandolo come colpevole attraverso una testimonianza oculare. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Da un lato, i giudici di legittimità non possono riesaminare le testimonianze già valutate con coerenza dai giudici d'appello. Dall'altro, la presenza di ben cinque condanne precedenti per reati della stessa indole esclude per legge l'accesso alla particolare tenuità del fatto, poiché dimostra l'abitualità della condotta illecita. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese.
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Danneggiamento pluriaggravato: complice condannato per la tanica
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo accusato di aver collaborato all'incendio di beni altrui. Il soggetto aveva consegnato all'esecutore materiale una tanica di liquido infiammabile per compiere il misfatto. La difesa ha sostenuto l'assenza di prove adeguate e contestato la severità della condanna. I giudici hanno invece confermato la piena sussistenza del delitto di danneggiamento pluriaggravato in concorso, evidenziando come la fornitura del combustibile dimostrasse la preventiva condivisione del piano delittuoso. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della pena, basata sulla pericolosità pregressa dell'autore e sull'entità dei danni causati alla persona offesa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali e di una pesante sanzione pecuniaria.
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Querela per danneggiamento valida anche se presentata da chi usa l’auto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un imputato per il reato di danneggiamento aggravato. L'uomo contestava la validità dell'azione penale sostenendo che la querela per danneggiamento fosse viziata: l'istanza non proveniva infatti dal proprietario formale del bene rovinato, bensì dal comodatario che lo utilizzava legittimamente. I giudici supremi hanno respinto ogni contestazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il potere di sporgere querela non appartiene in via esclusiva a chi possiede il titolo di proprietà. Tale facoltà spetta pienamente anche a chi detiene la cosa in virtù di un rapporto di fatto lecito e ne trae utilità quotidiana. L'imputato deve quindi scontare la pena rideterminata e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: nega la colpa ma paga il conto
Un imputato subisce una condanna penale per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo impugna la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione delle prove, la sussistenza del dolo e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità respingono le sue censure. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché le doglianze si limitano a riprodurre argomenti già esaminati nel merito e mirano a una non consentita rilettura dei fatti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. L'esito consolida in via definitiva la condanna dell'imputato, imponendogli anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: spintoni e insulti condannati
Tre individui hanno ostacolato un controllo di polizia presso un alloggio. Due di loro hanno insultato pesantemente gli agenti davanti a testimoni presenti sul posto. Il terzo soggetto ha spintonato con violenza gli operatori per entrare nell'immobile e ha danneggiato l'auto di servizio, distruggendo tergicristallo e lunotto posteriore. I giudici di merito hanno condannato gli autori per i reati di oltraggio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, negando le circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati, confermando le condanne e disponendo una sanzione economica a favore della Cassa delle Ammende.
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Vizio parziale di mente: la perizia tardiva non evita la pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato a sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato commesso nel 2020 con gratuita brutalità. La difesa richiedeva il riconoscimento del vizio parziale di mente e la riapertura dell'istruttoria in appello, allegando una perizia medica redatta nel 2024 per un diverso procedimento penale. I giudici hanno respinto la richiesta poiché la difesa non aveva sollecitato accertamenti psichiatrici in primo grado e le condizioni di salute non rappresentavano una sopravvenienza. Inoltre, il lungo lasso temporale di quattro anni e la natura progressiva della patologia impedivano di attestare l'incapacità al momento della condotta originaria. L'Imputato perde definitivamente il ricorso e deve pagare le spese legali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: scontri tra tifosi e stop alle condanne
Durante una trasferta calcistica, un gruppo di ultras causava violenti disordini urbani, provocando lesioni e danneggiando arredi cittadini e un veicolo della Polizia Municipale. I giudici di merito condannavano un tifoso per concorso nelle violenze e nei danneggiamenti, respingendo le tesi difensive sull'assenza di querela per i beni materiali colpiti. Il ricorrente impugnava la decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando la propria partecipazione attiva e chiedendo l'improcedibilità dell'azione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il danneggiamento di beni strumentali alla funzione pubblica rimane procedibile d'ufficio. Tuttavia, la Corte ha accertato che il decorso dei termini temporali massimi ha determinato la prescrizione del reato dopo il giudizio d'appello, annullando senza rinvio tutte le condanne inflitte all'imputato.
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Attenuante della provocazione: il rigetto e la condanna
Due imputati subiscono una condanna per violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. I condannati propongono ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La Suprema Corte dichiara inammissibili le censure difensive. I ricorrenti ripropongono tesi generiche già esaminate e respinte nei gradi precedenti, sollecitando un riesame delle prove non consentito ai giudici di legittimità. Il Collegio conferma la piena validità della sentenza impugnata e infligge agli autori del reato il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Violazione di domicilio in casa vuota: scatta la condanna
Un uomo ha subito una condanna per violazione di domicilio, furto aggravato di energia elettrica e danneggiamento. La difesa ha contestato la qualifica di abitazione per l'immobile occupato, facendo leva sui consumi energetici quasi inesistenti e sull'assenza di una presenza umana costante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la violazione di domicilio tutela qualsiasi luogo destinato agli atti della vita privata per struttura e funzione, anche se disabitato al momento dell'intrusione. La Suprema Corte ha confermato la condanna penale e imposto il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende per inammissibilità dei motivi.
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Reato di danneggiamento: contestare le prove non evita la condanna
Due imputati hanno proposto ricorso in Cassazione per annullare la condanna relativa al reato di danneggiamento. La difesa ha sostenuto l'esistenza di contraddizioni e carenze probatorie nella sentenza emessa dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che le contestazioni derivavano da una lettura selettiva e decontestualizzata della decisione impugnata. La sentenza di secondo grado confermava infatti in modo logico e coerente la responsabilità per il reato di danneggiamento. Oltre al rigetto, la Cassazione ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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Esposizione alla pubblica fede: porta vigilata e niente reato
Un avventore, infastidito dal diniego di accesso a una sala giochi, ha colpito con violenza la porta d'ingresso danneggiando la serratura e il telaio. Nei primi gradi di giudizio, l'uomo è stato condannato per danneggiamento aggravato, sull'assunto che il bene fosse protetto dall'esposizione alla pubblica fede. La Corte di Cassazione ha invece annullato la condanna, evidenziando che il dipendente era presente proprio sulla soglia dell'ingresso per impedire l'accesso. La sorveglianza diretta ed effettiva da parte del lavoratore esclude l'esposizione alla pubblica fede. Senza tale aggravante, l'episodio rientra nel danneggiamento semplice, condotta depenalizzata che non costituisce più reato. L'imputato è stato quindi prosciolto definitivamente.
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Particolare tenuità del fatto: il ricorso generico costa caro
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per danneggiamento, lamentando la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e contestando il calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso non specificava le ragioni concrete di critica contro la sentenza d'appello, la quale aveva negato il beneficio con motivazione logica e completa. Inoltre, la determinazione della pena spetta al giudice di merito e la Cassazione non può riesaminarla senza la prova di un palese arbitrio. A causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Elemento soggettivo del danneggiamento: stop della Cassazione
Un minorenne è stato condannato per i reati di lesioni personali e danneggiamento in concorso. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la presenza dell'elemento soggettivo del danneggiamento e lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accertamento dell'elemento soggettivo del danneggiamento rappresenta un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità se la sentenza impugnata appare logica. La Corte ha inoltre ricordato che il minorenne non paga le spese processuali e le sanzioni in caso di inammissibilità.
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Lesioni personali e prova medica: ricorso bocciato in Cassazione
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per i reati di danneggiamento e lesioni personali, contestando la valutazione delle prove e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Riguardo al tema delle lesioni personali e prova medica, i giudici hanno ribadito che il certificato medico redatto subito dopo i fatti costituisce un riscontro oggettivo diretto e attendibile delle dichiarazioni della vittima. Inoltre, la determinazione della pena e la negazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, giustificata dalla particolare aggressività dell'azione legata a futili motivi. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di tremila euro alla Cassa delle Ammende e al risarcimento delle spese legali della Persona Offesa.
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Particolare tenuità del fatto negata per le liti tra vicini
Un cittadino è stato condannato per danneggiamento aggravato a causa di prolungati conflitti con il proprio vicino di casa. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando la presenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e richiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sull'aggravante non erano state sollevate in appello e risultano quindi precluse. Inoltre, la Corte ha negato la particolare tenuità del fatto evidenziando la presenza di ripetuti episodi di aggressione, minacce e ingiurie, che dimostrano un comportamento abituale e non occasionale. Il condannato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione e sanzioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dall'imputato contro la sentenza di secondo grado. Il ricorrente ha riproposto la questione di costituzionalità sul mandato ad impugnare ed eccezioni sui reati di danneggiamento. I giudici hanno stabilito che ripresentare argomentazioni già respinte nei precedenti gradi, senza sviluppare una critica specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata, rende l'atto inammissibile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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