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Art. 635 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 635 Codice Penale

Inammissibilità del ricorso per cassazione: no a motivi ripetitivi
L'Imputato, condannato nei gradi precedenti per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e danneggiamento, ha impugnato la sentenza d'appello davanti ai giudici di legittimità. Nel proprio atto ha riproposto censure già respinte dai giudici territoriali, ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e ha introdotto per la prima volta una contestazione sul reato patrimoniale. La Suprema Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. I motivi risultavano meramente reiterativi di tesi di merito oppure del tutto nuovi rispetto all'appello. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'interessato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Testimonianza de relato: prova valida senza richiesta del teste
L'Imputato, accusato del delitto di tentato danneggiamento aggravato, contesta la validità della prova testimoniale resa da un agente della polizia penitenziaria. La difesa sostiene che la dichiarazione sia inutilizzabile perché basata su circostanze apprese da terzi. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La testimonianza de relato resta pienamente valida e utilizzabile se la difesa non ha richiesto al giudice di primo grado l'audizione dei testimoni diretti, ossia di coloro che hanno assistito personalmente ai fatti. Di conseguenza, l'Imputato perde definitivamente il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Danneggia un’auto: la particolare tenuità del fatto è negata
I giudici hanno condannato un uomo per il danneggiamento di un'automobile, identificandolo come colpevole attraverso una testimonianza oculare. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Da un lato, i giudici di legittimità non possono riesaminare le testimonianze già valutate con coerenza dai giudici d'appello. Dall'altro, la presenza di ben cinque condanne precedenti per reati della stessa indole esclude per legge l'accesso alla particolare tenuità del fatto, poiché dimostra l'abitualità della condotta illecita. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese.
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Danneggiamento pluriaggravato: complice condannato per la tanica
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo accusato di aver collaborato all'incendio di beni altrui. Il soggetto aveva consegnato all'esecutore materiale una tanica di liquido infiammabile per compiere il misfatto. La difesa ha sostenuto l'assenza di prove adeguate e contestato la severità della condanna. I giudici hanno invece confermato la piena sussistenza del delitto di danneggiamento pluriaggravato in concorso, evidenziando come la fornitura del combustibile dimostrasse la preventiva condivisione del piano delittuoso. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della pena, basata sulla pericolosità pregressa dell'autore e sull'entità dei danni causati alla persona offesa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali e di una pesante sanzione pecuniaria.
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Querela per danneggiamento valida anche se presentata da chi usa l’auto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un imputato per il reato di danneggiamento aggravato. L'uomo contestava la validità dell'azione penale sostenendo che la querela per danneggiamento fosse viziata: l'istanza non proveniva infatti dal proprietario formale del bene rovinato, bensì dal comodatario che lo utilizzava legittimamente. I giudici supremi hanno respinto ogni contestazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il potere di sporgere querela non appartiene in via esclusiva a chi possiede il titolo di proprietà. Tale facoltà spetta pienamente anche a chi detiene la cosa in virtù di un rapporto di fatto lecito e ne trae utilità quotidiana. L'imputato deve quindi scontare la pena rideterminata e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: nega la colpa ma paga il conto
Un imputato subisce una condanna penale per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo impugna la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione delle prove, la sussistenza del dolo e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità respingono le sue censure. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché le doglianze si limitano a riprodurre argomenti già esaminati nel merito e mirano a una non consentita rilettura dei fatti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. L'esito consolida in via definitiva la condanna dell'imputato, imponendogli anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: spintoni e insulti condannati
Tre individui hanno ostacolato un controllo di polizia presso un alloggio. Due di loro hanno insultato pesantemente gli agenti davanti a testimoni presenti sul posto. Il terzo soggetto ha spintonato con violenza gli operatori per entrare nell'immobile e ha danneggiato l'auto di servizio, distruggendo tergicristallo e lunotto posteriore. I giudici di merito hanno condannato gli autori per i reati di oltraggio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, negando le circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati, confermando le condanne e disponendo una sanzione economica a favore della Cassa delle Ammende.
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Attenuante della provocazione: il rigetto e la condanna
Due imputati subiscono una condanna per violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. I condannati propongono ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La Suprema Corte dichiara inammissibili le censure difensive. I ricorrenti ripropongono tesi generiche già esaminate e respinte nei gradi precedenti, sollecitando un riesame delle prove non consentito ai giudici di legittimità. Il Collegio conferma la piena validità della sentenza impugnata e infligge agli autori del reato il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Violazione di domicilio in casa vuota: scatta la condanna
Un uomo ha subito una condanna per violazione di domicilio, furto aggravato di energia elettrica e danneggiamento. La difesa ha contestato la qualifica di abitazione per l'immobile occupato, facendo leva sui consumi energetici quasi inesistenti e sull'assenza di una presenza umana costante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la violazione di domicilio tutela qualsiasi luogo destinato agli atti della vita privata per struttura e funzione, anche se disabitato al momento dell'intrusione. La Suprema Corte ha confermato la condanna penale e imposto il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende per inammissibilità dei motivi.
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Lesioni e ricorso respinto: niente legittima difesa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale di un'imputata per i reati di lesioni personali, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. La donna ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando il mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. L'imputata ha riproposto le stesse argomentazioni già respinte dai giudici territoriali, chiedendo una nuova e non consentita valutazione delle prove di fatto. La Suprema Corte ha ritenuto logica la ricostruzione dei giudici di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, escludendo definitivamente ogni profilo di legittima difesa.
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Danneggiamento e pena: senza motivi precisi il ricorso fallisce
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un imputato per il reato di danneggiamento aggravato. L'imputato aveva presentato impugnazione contestando la misura della pena inflitta dai giudici di merito, lamentando presunte carenze nella motivazione della sentenza di secondo grado. I giudici supremi hanno rilevato la totale assenza della necessaria specificità dei motivi di ricorso, evidenziando che le censure sollevate risultavano vaghe, generiche e prive di un confronto reale con il testo del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile l'atto difensivo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a un'ammenda pecuniaria.
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Recidiva e ricorso in Cassazione: condanna e sanzione
L'Imputato contestava la condanna per danneggiamento aggravato e l'applicazione dell'aumento di pena legato alla recidiva. La difesa denunciava un difetto di motivazione riguardo ai precedenti penali dell'uomo, accumulati in anni di Reati contro il Patrimonio ed evasioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che sul tema della recidiva e ricorso in Cassazione non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti già analizzati nei gradi precedenti. Il giudice di merito ha valutato in modo completo il percorso criminale, rendendo logica la scelta sulla recidiva. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando L'Imputato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Conducente autobus pubblico ufficiale: Cassazione conferma condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Individuo per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il caso riguardava l'aggressione a un conducente di autobus, ritenuto pubblico ufficiale. L'Individuo aveva sottratto le chiavi del mezzo e opposto resistenza. La difesa contestava la qualifica di pubblico ufficiale per il conducente di autobus e la configurazione della rapina impropria. La Suprema Corte ha ribadito che il conducente di un autobus di linea, privo di bigliettaio, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della rapina impropria, data la violenza usata per assicurarsi il possesso delle chiavi. Il ricorso dell'Individuo è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Danneggiamento: Cassazione conferma inapplicabilità particolare tenuità del fatto
Un individuo, condannato per danneggiamento (art. 635 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato l'inapplicabilità particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il giudice di legittimità non può riesaminare il merito delle prove. Ha confermato che la condotta non rientrava nella particolare tenuità del fatto a causa della non esiguità del danno arrecato. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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Danneggiamento aggravato: Ricorso inammissibile, condanna confermata
Un Individuo è stato condannato per il reato di Danneggiamento aggravato (art. 635, comma secondo c.p.). Ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto corretta la decisione di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a causa delle modalità della condotta, delle plurime azioni lesive e dell'entità dei danni. Hanno anche negato la sospensione condizionale della pena per i numerosi precedenti penali dell'Individuo. Il ricorso è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Danneggiamento aggravato del furgone: ricorso inammissibile
Due soggetti hanno assaltato e distrutto nottetempo il furgone da lavoro della persona offesa. Gli autori hanno spaccato il parabrezza, rigato la fiancata e forato tutti i quattro pneumatici con oggetti contundenti. I giudici di merito hanno identificato i responsabili grazie ai filmati della videosorveglianza e alle testimonianze della polizia giudiziaria. I condannati hanno impugnato la decisione in Cassazione invocando la non punibilità per la lieve entità del danno. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili per la mera reiterazione di tesi già respinte. Il reato di danneggiamento aggravato commesso con armi improprie su uno strumento di lavoro esclude qualsiasi particolare tenuità. I ricorrenti devono pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Telecamera spostata ma funzionante: nessun reato di danneggiamento
La vicenda riguarda un cittadino accusato di aver commesso il reato di danneggiamento per aver spostato l'inquadratura di una telecamera di sorveglianza altrui. La Corte di Appello ha assolto l'imputato perché il dispositivo continuava a funzionare regolarmente. Il proprietario della telecamera, costituitosi parte civile, ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che lo spostamento avesse neutralizzato l'utilità del dispositivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la semplice modifica della visuale, in assenza di guasti materiali o deterioramento del bene, non integra il reato di danneggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rideterminazione della pena: inammissibile il ricorso favorevole
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per minaccia grave e danneggiamento aggravato con recidiva. I giudici di secondo grado avevano concesso una riduzione della sanzione, individuando erroneamente la minaccia come violazione più grave rispetto al danneggiamento. La difesa contestava l'applicazione della legge relativa al conteggio finale. La Suprema Corte ha chiarito che l'imputato non possiede alcun interesse concreto a contestare la rideterminazione della pena. La scelta del giudice di appello ha infatti prodotto un calcolo sanzionatorio notevolmente più vantaggioso per il condannato, fissando la sanzione iniziale su una fattispecie con limiti edittali inferiori e al minimo assoluto previsto. L'impugnazione priva di utilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il disagio non cancella il reato
Due imputati hanno subito una condanna per il reato di occupazione abusiva di immobile pubblico e danneggiamento. La difesa ha invocato lo stato di necessità collegato al grave disagio economico e alla condizione di rifugiati politici. I giudici hanno respinto questa tesi perché gli occupanti non avevano mai presentato domanda per una casa popolare e beneficiavano già dell'assistenza dei servizi sociali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità penale e condannando i ricorrenti al versamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricettazione e Recidiva: Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, confermando la sua condanna per diversi reati, tra cui la ricettazione. L'imputato contestava l'affermazione di responsabilità per la ricettazione e la mancata esclusione della recidiva. I giudici hanno ritenuto infondate le argomentazioni sulla ricettazione, poiché la sentenza di appello aveva già motivato in modo logico e coerente. Le censure sulla recidiva sono state considerate inammissibili, in quanto riproducevano motivi già valutati e respinti nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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