Un soggetto condannato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ha impugnato la sentenza, lamentando un errore nel calcolo della pena per continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, precisando che l'aumento di pena, anche se superiore a un terzo di quella per il reato più grave, non costituisce un errore materiale quando è frutto della discrezionalità motivata del giudice, che ha considerato la recidiva dell'imputato.
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