Un uomo strappa dalle mani della vittima un telefono cellulare per impedirgli di chiamare i Carabinieri, gettandolo poi in mare. Condannato nei gradi di merito per il reato di furto con strappo, l'imputato ricorre in Cassazione sostenendo l'assenza del dolo specifico, poiché il suo intento era solo di dispetto e non di arricchimento economico. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il fine di profitto, necessario per configurare il furto, non richiede un'utilità patrimoniale. Esso può consistere anche nel soddisfacimento di un bisogno psicologico, come un dispetto, una ritorsione o una vendetta. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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