La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per rapina aggravata. Il primo imputato contestava la responsabilità penale, ma la Corte ha rilevato che la precedente rinuncia parziale ai motivi d'appello aveva fatto passare in giudicato la condanna. Entrambi i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno chiarito che, per negare tali attenuanti, basta indicare gli elementi decisivi come la gravità del reato e l'intensità del dolo. Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza del calcolo della pena, ribadendo che non serve una motivazione dettagliata se la sanzione finale si colloca al di sotto della media edittale, calcolata con una specifica formula matematica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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