Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10735 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 34330/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende.
Contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. LAZIO, sezione staccata LATINA, n. 2151/19 depositata il 9/04/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.
IRES, IRAP DINIEGO RIMBORSO
Rilevato che:
la Commissione tributaria regionale (‘C.T.R.’) del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘Irpef (nelle misura di euro 25.300,00), datata 9/06/2011, che egli assumeva di avere versato in misura eccedente il dovuto, sulle somme ricevute dall’RAGIONE_SOCIALE a titolo di incentivo all’esodo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 4 -bis , d.P.R. n. 917 del 1986, abrogato dal d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in quanto il rapporto di lavoro era cessato dopo il 04/07/2006 (cioè, pacificamente, in data 31/12/2008), ma sulla base di un piano aziendale RAGIONE_SOCIALE del 30/06/1999, ossia prima di tale data;
la Commissione regionale ha riconosciuto il diritto del lavoratore a fruire del trattamento fiscale agevolato, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti circostanze: in primo luogo, il ricorrente fonda il diritto al rimborso sulla ‘circolare’ n. 32 del 30/06/1999 RAGIONE_SOCIALEa direzione del personale RAGIONE_SOCIALE (relativa all’incentivo all’esodo dei dipendenti) e sulle successive proroghe in prima istanza fino al 31/12/2006 e dopo fino 31/12/2011, che estendevano la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘esodo a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici ch e avessero esercitato l’opzione entro il 31/12/2011; in secondo luogo, il beneficio fiscale abrogato dall’articolo 36 continuava ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4/07/2006, nonché con riferimento a rapporti di lavoro cessati (come quello in esame) in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; infine, l’ufficio non ha fornito
alcun elemento per porre in dubbio che la circolare del 1999 abbia data certa;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e il contribuente resiste con controricorso;
Considerato che:
preliminarmente, sono prive di pregio le eccezioni del contribuente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per manifesta infondatezza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ., in quanto, in realtà, l’amministrazione finanziaria ha esposto, in modo chiaro e preciso, le proprie doglianze che, come si vedrà, sono fondate;
con il primo motivo di ricorso , si censura la motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che afferma che l’ufficio non ha dato prova che la circolare del 1999 non abbia data certa, ma non si confronta con la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria secondo cui l e ritenute erano state effettuate nel 2009, ben oltre l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEa norma agevolativa e la controparte, nell’istanza di rimborso, faceva riferimento ad un accordo sottoscritto in data 1°/10/2008 (ratificato l’11/12/2008), che certamente non poteva es sere conseguenza del piano di incentivo all’esodo del 1999, il quale indicava come termine per l’adesione il mese di dicembre 2000, ma conseguiva al comunicato al personale del 22/12/2006 del «piano di incentivo all’esodo nei confronti del personale del RAGIONE_SOCIALE per il periodo temporale dicembre 2006-dicembre 2011», il quale indicava come termine per l’adesione il 30 giugno 2011;
con il secondo motivo , si critica la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul secondo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, con il quale si censurava la sentenza di primo grado che non aveva rilevato che l’agevolazione del collocamento a riposo anticipato spettava ai dipendenti di imprese dichiarate in crisi dal RAGIONE_SOCIALE e che, nella specie, il contribuente non aveva fornito alcuna prova circa lo stato di crisi RAGIONE_SOCIALE‘azienda che aveva erogato l’inc entivo;
il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito;
va data continuità, in mancanza di ragioni per discostarsene, alla giurisprudenza sezionale, secondo cui «In tema di imposte sui redditi, l’art. 19, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d’incentivo all’esodo dei lavoratori dipendenti un’aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione è reso ultrattivo dall’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006 , conv. in l. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: (1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente (2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘Irpef, calcolata dal datore di lavor o sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l’indennità come incentivo all’esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l’erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure
oggetto di accordo sindacale» (Cass. 13/11/2019, n. 29400; conf., ex multis Cass. nn. 711/23, 40920/21);
nella specie, spettava al contribuente, al fine di ottenere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, allegare e provare non soltanto l’esistenza di un progetto aziendale di risoluzione anticipata del rapporto proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, comunicato dalla società al personale dipendente e successivamente prorogato, ma anche la tempestiva adesione individuale, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso contribuente, alla relativa proposta collettiva. In effetti, essendo la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta dopo il 04/07/2006, la prova RAGIONE_SOCIALE‘adesione individuale del lavoratore, e RAGIONE_SOCIALEa sua data, erano indispensabili per giungere alla conclusione che, prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione del trattamento fiscale agevolato, si fosse già perfezionata quella manifestazione di volontà irretrattabile RAGIONE_SOCIALEo stesso contribuente che, come dianzi notato, giustificava l’app licazione ultrattiva del regime di favor sancito dall’art. 36, comma 23, cit. Si noti che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, circa il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa prova dei presRAGIONE_SOCIALEsti RAGIONE_SOCIALEa tassazione agevolata, non sarebbero stati sufficienti il piano aziendale di incentivo all’esodo, le varie proroghe dei termini per aderirvi e, diversamente da quanto sostiene la parte in controricorso (pag. 12), nemmeno l’ultima busta paga del lavoratore, che non attestano affatto che il dipendente avesse manifestato specificamente e univocamente la volontà individuale di adesione all’incentivo propostogli con l’offerta aziendale, prima RAGIONE_SOCIALEa fatidica data del 04/07/2006;
la sentenza impugnata glissa su questi temi cruciali e, con motivazione scarna e sostanzialmente figurativa, àncora il diritto del contribuente all’agevolazione fiscale all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa circolare del 1999, assumendo che essa sarebbe stata successivamente prorogata,
nonché alla mancanza di prova, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, che detta circolare non avesse data certa;
- si tratta di una motivazione apparente, secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte ( ex plurimis , Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che ha sottolineato che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale ch e si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in quanto attiene all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione». Pertanto, «a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALEe norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la so glia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020). Inoltre, «In tema di contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice
alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Cass. 14/02/2020, n. 3819). Giova poi ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto ‘statico’ RAGIONE_SOCIALEa complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto ‘dinamico’ RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione stessa (cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 19/04/2013, n. 9577, in motivazione; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980);
- le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo , anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2023.