Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10642 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10642 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1077-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura;
— ricorrente — contro
RAGIONE_SOCIALE;
- resistente – avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 10/12/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Messina, il quale ha disatteso il ricorso contro la decisione negativa RAGIONE_SOCIALEa competente commissione territoriale;
che non svolge difese il RAGIONE_SOCIALE intimato;
RITENUTO
che le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
violazione degli artt. 2,3, 14 d.lgs. n. 251 del 2007, per non avere ritenuto il richiedente credibile;
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, per non avere ritenuto sussistenti, diversamente dalla realtà, le condizioni per l protezione sussidiaria;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 6, d.lgs. n. 25 del 1998, per non avere concesso la protezione umanitaria;
che il ricorso è inammissibile per difetto di procura;
che, invero, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione RAGIONE_SOCIALEa data in cui la stessa è s conferita;
che l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi;
che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte che, con sentenza del 10 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:
«L’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo
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favore RAGIONE_SOCIALEa procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito RAGIONE_SOCIALEa posteriorità RAGIONE_SOCIALEa data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura in suo favore da parte del difensore»;
«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 -bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data RAGIONE_SOCIALEa procura successiva alla comunicazione che l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma del conferente»;
che, facendo applicazione di essi, il ricorso è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto richiesto;
che non occorre procedere sulle spese, in difetto di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione;
che ne segue il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2022.