Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10728 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10728 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 29932 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
–ricorrente– nei confronti di
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* (C.F.: CODICE_FISCALE*), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* (C.F.: CODICE_FISCALE*), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Catania n. 366/2021, pubblicata in data 21 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione avvero un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli dal locale agente della riscossione, con riguardo a crediti iscritti a ruolo dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** .
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 28/03/2023 C.C.
R.G. n. 29932/2021
Rep.
L’opposizione, qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata rigettata dal Tribunale di Catania.
La Corte d’a ppello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello del debitore opponente.
Ricorre lo COGNOME, sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia la « violazione e la falsa applicazione degli artt. 615, 616 e 618 bis c.p.c., nonché dell’ art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, violazione dell’ art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ».
Il motivo è inammissibile.
L’opposizione dello COGNOME è stata qualificata in t ermini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. dal giudice di primo grado, che l’ha rigettata nel merito.
La corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello del medesimo COGNOME, affermando che, in virtù del cd. principio del l’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, la decisione del tribunale avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione.
Il ricorrente contesta la qualificazione data alla sua opposizione, sostenendo che, almeno con riguardo ad alcuni dei motivi posti a base della stessa, si tratterebbe di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed assumendo che, di consegue nza,
per tali motivi il suo appello avrebbe dovuto ritenersi ammissibile e, quindi, avrebbe dovuto essere deciso nel merito. La censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata ed è, comunque, manifestamente infondata.
La decisione impugnata è, infatti, conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, che il ricorso non offre elementi per rimeditare, secondo i quali l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice ‘ a quo ‘, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante di questa Corte; ex plurimis : Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 -01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 -01; Sez. 6, Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 -01; Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653 -01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 -01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 -01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 -01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 -01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 -01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 -01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 -01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 -01).
Avendo il giudice di primo grado qualificato espressamente ed integralmente l’opposizione dello COGNOME in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., secondo quanto emerge dalla decisione impugnata (non censurata sotto tale profilo), anche laddove tale qualificazione fosse stata erronea, la sua sentenza avrebbe potuto e dovuto essere impugnata esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non con l’appello, come correttamente statuito dai giudici di secondo grado.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 341 e 358 c.p.c. in relazione al l’ art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. Violazione del principio della translatio iudicii ».
Il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere che egli avesse erroneamente individuato il giudice dell’impugnazione nella Corte d’appello anziché nella Corte di cassazione, la prima non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame ma, rilevata la propria incompetenza, disporre la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., in virtù del principio cd. della translatio iudicii , a suo avviso applicabile anche in caso di incompetenza ‘per gradi’.
Il motivo è manifestamente infondato.
Anche sotto tale profilo, la decisione impugnata risulta conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi per rimeditare, secondo il quale « l’erronea individuazione del mezzo di impugnazione (ne lla specie, l’appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l’insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la ‘translatio iudicii’ in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado » (Cass., Sez.
6 – 3, Ordinanza n. 10419 del 03/06/2020, Rv. 657991 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020, Rv. 657298 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25078 del 07/12/2016, Rv. 641933 -01).
Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1 c.p.c..
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-