Un ente locale ha notificato un avviso di accertamento IMU a una società concessionaria per la gestione di un porto turistico, di cui lo stesso Comune deteneva una quota societaria. La pretesa impositiva riguardava gli immobili e gli spazi dell'area portuale per l'anno 2012. La commissione tributaria di primo grado ha accolto l'opposizione della società, ma la corte di secondo grado ha ribaltato l'esito, dichiarando dovuta l'imposta sulle aree commerciali e operative. La concessionaria ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione con sei diversi motivi di ricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva sui rifiuti e avviato trattative per un componimento globale anche sul tributo immobiliare. Rilevata la concreta volontà conciliativa, i Supremi Giudici hanno accolto l'istanza congiunta dei difensori e hanno rinviato la causa a nuovo ruolo per favorire l'accordo.
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