Definizione
La conclusione anticipata del processo senza che il giudice si pronunci sul merito della controversia.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 3.888 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 94% dei casi il giudizio si è estinto.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 3%
- Rigettato 1%
- Inammissibile 1%
- Estinto 94%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 566%
- Civile Sez. 217%
- Civile Sez. 116%
Precedenti più richiamati
- Cass. 19560/2015in 208 provvedimenti
- Cass. 23175/2015in 305 provvedimenti
- Cass. 19071/2018in 141 provvedimenti
- Cass. 10140/2020in 234 provvedimenti
- Cass. 25485/2018in 195 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Una società proprietaria di una piattaforma marina riceve un accertamento IMU dal concessionario della riscossione comunale. Dopo due gradi di giudizio tributario sfavorevoli, la contribuente propone ricorso in Cassazione. Prima della discussione, le parti depositano un atto congiunto contenente la rinuncia al ricorso per cassazione e la relativa accettazione. La Suprema Corte dichiara estinto il giudizio, compensando le spese legali secondo l'accordo dei contendenti ed escludendo il versamento del doppio contributo unificato.
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Una società concessionaria impugna l'avviso di accertamento ICI emesso dal gestore comunale per una piattaforma marina e il relativo specchio d'acqua. Dopo la sentenza d'appello favorevole all'ente riscossore, la società propone ricorso di legittimità. Nelle more del procedimento, le parti raggiungono un accordo e formalizzano la rinuncia al ricorso per cassazione con contestuale accettazione della controparte. I Supremi Giudici prendono atto dell'intesa e dichiarano estinto il processo con compensazione totale delle spese di lite. La Corte stabilisce inoltre che l'abbandono concordato del giudizio esclude l'obbligo di versare il doppio contributo unificato, normalmente previsto in caso di rigetto dell'impugnazione.
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Una società impugnava un avviso di accertamento IMU relativo a una piattaforma marina adibita ad acquacoltura e ricerca scientifica. Dopo le decisioni dei giudici tributari di merito, la società presentava ricorso alla Suprema Corte. Successivamente, la contribuente depositava una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla società di riscossione comunale. I giudici hanno dichiarato estinto il processo, chiarendo che l'abbandono tempestivo del giudizio evita la condanna alle spese e scongiura l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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Un cittadino ha versato oltre 75.000 euro a titolo tributario dopo essere stato nominato erede testamentario. Successivamente ha richiesto il rimborso imposta di successione, ma l'Agenzia delle Entrate non ha fornito riscontro, creando un silenzio-rifiuto. Il contribuente ha impugnato il silenzio, ma i giudici tributari hanno respinto le sue richieste ritenendo non provata la provenienza personale del denaro versato. Giunta la controversia in Corte di Cassazione, il contribuente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, regolarmente accettato dall'amministrazione finanziaria con richiesta condivisa di azzerare le reciproche pretese per le spese legali. I giudici supremi hanno dichiarato l'estinzione del processo, stabilito la compensazione integrale delle spese e chiarito che la rinuncia esclude l'obbligo di pagare il doppio contributo unificato sanzionatorio.
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Due proprietarie agiscono in giudizio contro altri vicini per accertare che le aree scoperte antistanti e retrostanti l'edificio costituiscono parti comuni condominiali. I convenuti difendono il proprio possesso esclusivo qualificando i giardini come pertinenze private o chiedendone l'acquisto per usucapione. La Corte d'Appello accoglie la domanda delle attrici: i titoli originari della società costruttrice e le concessioni edilizie dimostrano la destinazione comune degli spazi aperti, ordinando il rilascio dei terreni e la demolizione delle opere abusive. I possessori soccombenti presentano ricorso in Cassazione. Davanti alla proposta di inammissibilità formulata dal relatore, i ricorrenti scelgono di rinunciare al giudizio. La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia e condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite, confermando definitivamente la natura comune delle aree.
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Una società concessionaria di una piattaforma marina e del relativo specchio d'acqua ha impugnato l'avviso di accertamento ICI emesso dal concessionario della riscossione comunale. Dopo la decisione sfavorevole dei giudici tributari di secondo grado, la società ha presentato ricorso alla Suprema Corte. Successivamente, prima dell'udienza, la società contribuente ha depositato formale rinuncia agli atti di causa, regolarmente sottoscritta e accettata dalla controparte pubblica con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici hanno inoltre stabilito che, per effetto della rinuncia bilaterale, la società non deve versare il raddoppio del contributo unificato, chiudendo definitivamente la lite senza ulteriori sanzioni per le parti.
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Una società impugnava in Cassazione la sentenza d'appello sfavorevole emessa contro un istituto bancario, contestando l'individuazione di contratti e crediti ceduti. Prima dell'udienza, la società depositava una formale rinuncia ai motivi di impugnazione, chiedendo di non pagare le spese legali a causa dell'evoluzione sfavorevole della giurisprudenza. La banca non aderiva espressamente all'atto di rinuncia. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento, stabilendo che la rinuncia al ricorso per cassazione produce i propri effetti estintivi anche in mancanza di accettazione della controparte. I giudici hanno inoltre compensato interamente le spese legali tra i contendenti ed escluso il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, poiché la giurisprudenza chiarificatrice era intervenuta solo dopo l'avvio della lite di legittimità.
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Una banca otteneva un decreto ingiuntivo contro due debitori per somme scaturenti da rapporti bancari. I debitori si opponevano e ottenevano una parziale riduzione dell'importo dovuto, prima in tribunale e poi in corte d'appello, dove la somma veniva ricalcolata in circa dodicimila euro. I debitori decidevano comunque di impugnare la decisione con ricorso davanti alla Suprema Corte. Nelle more del procedimento, la banca incorporante non si costituiva, rimanendo intimata. Successivamente, i debitori depositavano un formale atto di rinuncia, avendo perso interesse a proseguire la causa. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato estinto il procedimento, senza liquidare le spese legali a carico dei rinuncianti proprio a causa della mancata costituzione dell'istituto di credito intimato.
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Un ente pubblico locale ha chiamato in giudizio una banca per ottenere la nullità contratti derivati stipulati a copertura del proprio debito obbligazionario. L'ente ha contestato la mancata indicazione del mark to market, dei costi occulti e degli scenari probabilistici. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, dichiarando la nullità degli accordi finanziari e condannando l'istituto di credito a restituire oltre due milioni e seicento mila euro. La banca ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che le mancanze informative costituissero solo una violazione di condotta e non una causa di nullità. Durante il giudizio di legittimità, la banca ha formalizzato la rinuncia al ricorso e l'ente locale ha accettato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rendendo definitiva la condanna restitutoria emessa nei gradi precedenti a carico dell'istituto finanziario.
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Un agente di commercio ha citato in giudizio la società preponente per ottenere differenze provvigionali e le indennità connesse alla fine del rapporto, affermando di essersi dimesso per giusta causa a causa di reiterati ritardi nei pagamenti. I giudici di merito hanno accolto solo la richiesta delle provvigioni arretrate, escludendo la sussistenza della giusta causa e respingendo le indennità di fine mandato. L'agente ha impugnato la decisione, ma durante il giudizio di legittimità l'azienda è stata assoggettata a liquidazione giudiziale. A fronte della nuova situazione patrimoniale, il lavoratore ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione, prontamente accettata dal curatore della società previa autorizzazione del giudice delegato. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo estintivo, dichiarando chiuso il processo senza alcuna condanna alle spese legali.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un socio maggiori imposte per utili societari non dichiarati. Durante il processo d'appello, il contribuente ha aderito alla rottamazione, versando le somme dovute solo per due cartelle di pagamento provvisorie. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio, ritenendo tacitamente accettata la rinuncia. L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la pronuncia in Cassazione, sostenendo che la pretesa fiscale iniziale era molto più ampia rispetto agli importi rottamati. La Suprema Corte ha accolto il ricorso: la rottamazione parziale non estingue automaticamente l'intero processo tributario se il debito contestato dall'ufficio supera i ruoli definiti. I giudici devono perciò esaminare nel merito la parte residua della pretesa erariale.
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La società concessionaria di uno specchio acqueo e di una piattaforma marina riceveva un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 dall'ente di riscossione locale, che pretendeva oltre quarantamila euro tra imposta, sanzioni e interessi. Dopo due gradi di merito sfavorevoli, la contribuente impugnava la decisione dinanzi ai giudici di legittimità. Nelle more del procedimento, la società ha tuttavia depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente accettata dalla controparte pubblica con accordo sulla compensazione delle spese di lite. La Suprema Corte ha preso atto della concorde volontà difensiva, dichiarando estinto il giudizio e stabilendo che l'abbandono concordato della lite evita l'obbligo di versare il doppio contributo unificato.
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Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte comunali emesso dalla società incaricata della riscossione. La causa giungeva in Cassazione dopo esiti contrastanti nei gradi precedenti. Prima dell'udienza, la contribuente formalizzava la rinuncia al ricorso tributario e l'ente di riscossione accettava tale rinuncia, abbandonando il proprio ricorso incidentale. Entrambe le parti chiedevano l'azzeramento reciproco delle spese legali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la totale compensazione delle spese di lite. I giudici hanno inoltre escluso il versamento del doppio contributo unificato a carico della contribuente. La Corte ha chiarito che il raddoppio della tassa costituisce una sanzione eccezionale, applicabile esclusivamente in caso di rigetto totale o inammissibilità dell'impugnazione e mai nei casi di chiusura concordata del contenzioso.
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Una società concessionaria di uno specchio acqueo riceveva un avviso di accertamento dal concessionario comunale per il pagamento dell'IMU su una piattaforma marina. I giudici tributari di merito confermavano la pretesa fiscale, respingendo le censure societarie sull'assoggettabilità del bene. La contribuente decideva quindi di adire la Suprema Corte, ma prima dell'udienza formalizzava una rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo la compensazione integrale delle spese di lite e confermando che l'estinzione per rinuncia esonera il rinunciante dall'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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Una società contribuente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione un avviso di accertamento relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2012 emesso dalla società concessionaria della riscossione comunale. Prima dell'udienza, la società contribuente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso tributario, chiedendo la compensazione integrale delle spese legali. La controparte pubblica ha accettato formalmente tale rinuncia con un'apposita memoria difensiva. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione definitiva del processo, confermando che ciascuna parte sostiene le proprie spese di giudizio. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per condannare il contribuente al versamento del doppio contributo unificato, poiché questa sanzione economica non si applica quando il procedimento si conclude tramite abbandono concordato della controversia.
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Una società attiva nella produzione energetica e i suoi soci subiscono un accertamento fiscale per alcune agevolazioni legate a un impianto fotovoltaico. I contribuenti vincono in secondo grado, ma l'ente fiscale impugna la sentenza davanti ai giudici di legittimità. Nel corso della causa, i contribuenti scelgono di aderire alla definizione agevolata della lite tributaria, versando quanto dovuto secondo le norme sulla pace fiscale e depositando le prove di pagamento. Poiché nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione né sono intervenuti dinieghi da parte degli uffici finanziari entro i termini stabiliti dalla legge, la Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per la società. Le spese legali restano a carico di chi le ha anticipate.
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Un contribuente impugna un'intimazione di pagamento di oltre 90.000 euro legata a otto cartelle esattoriali per tributi erariali, sostenendo vizi di notifica e la prescrizione dei crediti per imposte, sanzioni e interessi. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la lite approda in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il quadro cambia radicalmente. Parte dei debiti viene cancellata in automatico dallo stralcio dei ruoli sotto i 5.000 euro previsto per legge. Per i carichi residui, il contribuente aderisce alla definizione agevolata pagando la prima rata. La Suprema Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per le cartelle annullate per legge e l'estinzione del giudizio per quelle regolarizzate. L'adesione alla definizione agevolata elimina la contesa tributaria e travolge le pronunce precedenti non definitive, con spese di lite compensate.
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Una delle tre sorelle ha promosso una causa per la divisione ereditaria del patrimonio materno, chiedendo la collazione delle donazioni e il rendiconto sui conti bancari cointestati con la madre defunta. Dopo il primo grado e la sentenza di appello che ha accolto parzialmente le domande delle parti, la sorella soccombente ha presentato ricorso in Cassazione. Nelle more del processo di legittimità, le sorelle hanno siglato una transazione per chiudere pacificamente ogni contesa familiare. La ricorrente ha quindi formalizzato la rinuncia al ricorso e le altre sorelle hanno notificato la rituale accettazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo il pagamento delle spese di lite tra le parti e certificando l'assenza dell'obbligo di raddoppio del contributo unificato.
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La vicenda nasce dall'impugnazione di una pronuncia d'appello milanese davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorrente aveva sollevato otto motivi di censura contro la decisione sfavorevole, mentre le controparti, tra cui i soggetti danneggiati e la compagnia assicurativa, avevano depositato regolari controricorsi per difendere la validità della sentenza precedente. Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un assetto concordato della lite. Il ricorrente ha quindi depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione specificando la compensazione delle spese di lite. Tutte le controparti hanno formalmente notificato e depositato la propria accettazione della rinuncia. I Supremi Giudici hanno preso atto della concorde volontà espressa e hanno dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia, senza pronunciare alcuna condanna economica relativa alle spese legali sostenute.
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Un ente gestore di residenze per anziani contesta le richieste dell'ente assicurativo pubblico sui premi per il personale sanitario e assistenziale. Dopo aver perso nei primi gradi di giudizio, l'ente presenta ricorso in Cassazione. Nelle more, il ricorrente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata dei debiti esattoriali e deposita una rinuncia al ricorso. La Corte rileva che manca la prova del pagamento della rata necessaria a chiudere la lite per via della sanatoria fiscale. Tuttavia, i giudici riconoscono all'atto valore di ordinaria rinuncia unilaterale. La Cassazione dichiara quindi l'estinzione del giudizio ed esclude il raddoppio del contributo unificato. Inoltre, la Corte dispone la compensazione delle spese legali, perché i chiarimenti giurisprudenziali sulla tariffa applicabile sono arrivati dopo l'avvio della causa.
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