Una società impugna un'attestazione di irregolarità fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il debito fosse rateizzato e quindi non esigibile. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10665/2024, ha stabilito che la giurisdizione su tale controversia non appartiene al giudice tributario né a quello amministrativo, bensì al giudice ordinario. La decisione si fonda sul fatto che l'oggetto del contendere non è la pretesa fiscale in sé, ma la correttezza dell'attestazione, configurando la lesione di un diritto soggettivo.
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