L'Agenzia fiscale ha notificato un avviso di accertamento a un allibratore estero privo di concessione, chiedendo il versamento del tributo per le giocate raccolte nel 2014 tramite un centro trasmissione dati locale. L'operatore straniero contestava la pretesa e le relative sanzioni pecuniarie. I giudici di secondo grado hanno confermato il debito principale ma hanno annullato le penalità, ritenendo sussistente una grave confusione nell'interpretazione della normativa. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato tale esito, accogliendo il ricorso dell'ente pubblico. Il legislatore aveva eliminato ogni dubbio normativo già alla fine del 2010. Di conseguenza, l'imposta unica sulle scommesse e le relative sanzioni si applicano integralmente anche a chi opera tramite ricevitorie collegate senza alcuna concessione formale, confermando la totale legittimità del recupero.
Continua »