Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9308-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., legale
rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4584/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 21/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò all’ RAGIONE_SOCIALE una intimazione di pagamento relativa ad una cartella formata nei confronti della contribuente per riprese I.V.A. concernenti l’anno di imposta 1999;
che la società contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 12647/2019, accolse il ricorso;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 4584/2022, depositata il 21/10/2022, accolse il gravame;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. (depositata telematicamente il 6.2.2024) parte ricorrente ha preso atto e aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall’ RAGIONE_SOCIALE in controricorso,
per effetto dell’avvenuta adesione dell’ RAGIONE_SOCIALE alla cd. rottamazionebis, ai sensi dell’art. dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, con integrale adempimento dei corrispondenti obblighi di pagamento (cfr. controricorso, pp. 3-7);
che è stato chiarito che, in simili frangenti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato, dovendosi in entrambe le ipotesi, peraltro, dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora al momento della decisione risulti – come nella specie (cfr. controricorso, p. 7) – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01);
che alcunché va disposto in relazione alle spese perché, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore (cfr. p. 4 della memoria ex art. 380bis .1), quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 cit. in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto
della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del presente giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione