Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28013 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 30/10/2024
Oggetto: Imu
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16635/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Comune di Castellammare di Stabia
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale tributaria RAGIONE_SOCIALE Campania n. 368/2023 depositata il 12 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella udienza del l’11 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia è l’avviso di accertamento 1NUMERO_DOCUMENTO del 12/11/2020 notificato il 27/11/2020, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) , con cui il comune di Castellammare di Stabia (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto a ll’ RAGIONE_SOCIALE liquidazione (d’ora in poi controricorrente) il versamento del complessivo importo di € 724.996,00, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di Imu per l’anno 201 7.
La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo RAGIONE_SOCIALE l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 RAGIONE_SOCIALE richiamata norma che prevede l’applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE.
La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto che gli alloggi sociali che hanno le caratteristiche di cui al dm. 22.4.2008 sono esclusi dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘IMU a partire dal 2014.
La CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE seguRAGIONE_SOCIALE ragioni, per quello che ancora rileva in questa sede:
-è legittima l’esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE laddove, però, ‘ricorra il requisito di destinazione di alloggi sociali come definiti nel D.M. infrastrutture 22 aprile 2008′ che deve essere accertato dal giudice di merito; tale soluzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità e anche nella prassi seguita dall’RAGIONE_SOCIALE Entrate (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, Circolare del RAGIONE_SOCIALE del 18 maggio 2020, n.1/DF,
illustrativa RAGIONE_SOCIALE Legge 27/12/2019 n.160 (Legge Bilancio 2020) relativa proprio agli immobili posseduti dagli RAGIONE_SOCIALE);
i requisiti richiesti dal d.m. 22 aprile 2008 sono elemRAGIONE_SOCIALE che fanno proprio parte RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE nascita degli RAGIONE_SOCIALE e tale rilievo vale, sia per i requisiti oggettivi, sia per quelli soggettivi, nonché per quelli di accesso e di permanenza all’assegnazione
a supporto RAGIONE_SOCIALE natura sociale degli alloggi risulta, inoltre, una perizia giurata.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria; il solo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre la prevRAGIONE_SOCIALEva disamina RAGIONE_SOCIALE eccezioni sollevate con il controricorso, in quanto attinRAGIONE_SOCIALE all’improcedibilità e all’inammissibilità del ricorso.
Con l a prima eccezione si deduce l’inammissibilità per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c. per la mancata indicazione dei documRAGIONE_SOCIALE sui quali i motivi di impugnazione sono fondati. L’eccezione è infondata, in quanto i motivi sono essenzialmente fondati su una questione di diritto, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, commi 2, lett. b) e 10 del d.l. n. 201 del 2011, non si poneva alcuna esigenza di riferimento documentale, se non la sentenza impugnata, che risulta trascritta quasi integralmente.
1.1. Con la seconda eccezione si contesta l’ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza per eccesso . L’eccezione non può essere accolta.
Deve essere qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documRAGIONE_SOCIALE per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte ed il
diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3 – , n. 21346 del 30/07/2024 (Rv. 671835 – 01).
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., si ricorda è stato adeguatamente ridefinito, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021. Si è in proposito chiarito che esso non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documRAGIONE_SOCIALE posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U, n. 8950/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso in esame si colloca perfettamente nel perimetro dei precedRAGIONE_SOCIALE ora richiamati, contenendo la trascrizione quasi integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in ragione dei motivi di impugnazione proposti.
1.2. Con la terza si eccepisce l’i nammissibilità per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. per la mancata chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa. L’eccezione è infondata, in quanto nella parte in fatto la ricorrente ha ampiamente dedotto, per circa 15 pagine i fatti di causa, posti a base dei motivi di impugnazione, illustrando analiticamente le ragioni spiegate da entrambe le parti nei precedRAGIONE_SOCIALE gradi di giudizio, legate all’interpretazione del più volte richiamato art. 13 del d.l. n. 201 del 2011.
1.3. Con la quarta eccepisce l’ inammissibilità del primo motivo di ricorso perché la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, chiede una nuova valutazione del merito; in subordine contesta la fondatezza del motivo.
L’eccezione non ha pregio, in quanto, come già sopra affermato con il primo motivo, la ricorrente sviluppa essenzialmente la propria interpretazione del citato art. 13. Né, peraltro, il motivo contiene denunce
circa il cattivo governo dei mezzi istruttori. Sull’aspetto RAGIONE_SOCIALE fondatezza si rinvia al punto 2.
1.4. La quinta eccezione è infondata. Con essa viene eccepita l’i nammissibilità del primo motivo di ricorso per carenza di specifica impugnazione RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi ; in subordine, la fondatezza del motivo.
Il controricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia deciso per « la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘esenzione invocata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13 DL n.201/2011 perché RAGIONE_SOCIALE prova che gli immobili posseduti sono destinati in locazione permanente ad uso abitativo a favore di soggetti bisognosi e,in quanto tali, qualificabili alloggi sociali e perciò assimilati alle prime abitazioni». Deduce che il motivo di impugnazione sia, invece, costruito sulla diversa esenzione prevista dall’art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Si osserva che la ricorrente ha invocato, tra le disposizioni violate, l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo l’inapplicabilità nel caso di specie RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione analogica in materia di esenzione. L’interpretazione di tale disposizione è il punto centrale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, per tale motivo, la ragione del decidere è stata attinta e supera il vaglio RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del ricorso. Ne consegue che non è inficiata l’ammissibilità del ricorso per effetto RAGIONE_SOCIALE‘erroneo richiamo nel ricorso a presupposti diversi da quelli richiesti dalla normativa applicabile al caso in esame (dall’art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, che si riferisce ad una diversa ipotesi di esenzione.
Sull’aspetto RAGIONE_SOCIALE fondatezza si rinvia al punto 2.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione al « del D.L. n. 201-2011, art. 13, commi 2, lettera b) e 10, e del D. Lgs n. 504-1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto la CGT Campania ha ritenuto di dover applicare l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘IMU in ordine agli immobili assegnati dall’RAGIONE_SOCIALE, assimilandoli agli alloggi sociali, quanto, invece, le suddette norme escludono tale assimilazione, e quindi l’esenzione, sia perché per gli stessi è specificamente prevista la detrazione di € 200,00, sia perché dovrebbero
ricorrere due requisiti, uno soggettivo, ossia l’utilizzazione diretta degli immobili de quibus da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente che ne ha il possesso, ed uno oggettivo, ossia la destinazione degli stessi a specifiche attività, svolte con modalità non commerciali, mentre il predetto RAGIONE_SOCIALE concede in locazione unità abitative a loro disposizione, sia perché le norme fiscali non sono applicabili estensivamente ed analogicamente». Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto non contestata la documentazione prodotta dall’attuale controricorrente e ribadisce che questa è irrilevante «essendo inerente esclusivamente al d.m. 22 aprile 2008, ma non dimostra assolutamente il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad ottenere l’esenzione dal tributo..».
2.1. Il motivo è infondato e per una parte anche inammissibile.
Il Collegio ritiene, infatti, di ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità RAGIONE_SOCIALE di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 -01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021).
I precedRAGIONE_SOCIALE ora richiamati hanno chiarito che l’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in l. 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale.
La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
In tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del d.l. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 201 7.
Sono, pertanto, esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi RAGIONE_SOCIALE, ma solo quelli, istituiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
Corretta, pertanto, è la soluzione fornita dalla sentenza impugnata alla questione giuridica. Del tutto in linea, poi, con tale soluzione è la motivazione fornita in ordine all’accertamento in fatto che la stessa ricorrente ha riconosciuto che sia stato espletato sui parametri forniti dal d.m. 22 aprile 2008.
Il motivo, infine, è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza in ordine ai mezzi di prova che ha ritenuto idonei a raggiungere la prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza del diritto all’esenzione.
Giova ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante
costituisce espressione RAGIONE_SOCIALE discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, restando totalmente
interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 -05).
Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che la deduzione di un vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALE intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica e RAGIONE_SOCIALE coerenza logico – formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE omissione, insufficienza, contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consRAGIONE_SOCIALEre l’idRAGIONE_SOCIALEficazione del procedimento logico – giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 -01, Sez. 6 – 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01).
È, infine, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 -03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 – 02).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 132, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. Sostiene che in essa non sia adeguatamente spiegata la ragione per la quale non possa trovare applicazione l’art. 13, comma 10, del d.l. m. 201 del 2011 , in quanto non consRAGIONE_SOCIALErebbe la verifica RAGIONE_SOCIALE‘iter logico giuridico seguito dal giudice di secondo grado.
3.1. Il motivo è infondato. Deve, infatti, essere ribadito che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. , ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elemRAGIONE_SOCIALE da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico -giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. 6 – 5, n. 9105/2017, Rv. 643793 -01, Sez. L, n. 3819/2020, Rv. 656925 -02, Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 – 01). Nel caso di specie, invece, la sentenza ha indicato gli elemRAGIONE_SOCIALE su cui ha fondato il proprio convincimento e la semplice non condivisione di essi da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente non determina la nullità o l’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
4.
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
p.q.m.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 11.000,00 per
compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nella misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11 ottobre 2024 .