Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6417/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., società incorporante la società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1365/2018 pubblicata in data 11/06/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 7/06/2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che
A seguito di verifica fiscale effettuata dall’Ufficio antifrode della Direzione regionale della Toscana dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Direzione provinciale di Lucca emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della società RAGIONE_SOCIALE, avvisi di accertamento con cui recuperava Ires, Irap e Iva per gli anni di imposta 2004, 2006, 2007, 2008, nonché provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, per il mancato interpello disapplicativo.
In particolare, per il 2004, l’RAGIONE_SOCIALE, stante l’assenza di documentazione contabile, recuperava a fini Ires e Irap, componenti positivi di reddito non imputati a conto economico, per euro 126.954,00, e, a fini IVA, assoggettava ad imposta le prestazioni dichiarate come non imponibili, alla luce della mancanza di prova della non imponibilità; per l’anno 2006 , l’ufficio evidenziava che la società RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un ‘ unica fattura, il 30/11/2006. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la somma di euro 12.500,00, per assistenza nel campo del trasporto e indicazione dei nominativi di autisti; tale fattura non trovava alcun riscontro probatorio per cui la prestazione era da ritenersi inesistente; poiché la RAGIONE_SOCIALE non aveva compiuto altre operazioni nel 2006 ed era completamente inattiva nel 2005, 2007 e 2008, l’ufficio procedeva ad accertare il reddito annuo minimo, ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994, della società per gli anni 2006, 2007 e 2008 in base al valore del patrimonio; per l’anno 2008 inoltre annullava un credito Iva di euro 468.505,00 essendo
maturato un triennio di inattività. Infine, irrogava le sanzioni per l’omesso interpello disapplicativo.
Contro tali avvisi la RAGIONE_SOCIALE proponeva distinti ricorsi poi riuniti e tutti respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca (CTP).
La Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR), parzialmente riformando la sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento ai fini Ires e Irap per l’anno 2004, annullava l’applicazione della sanzione per mancata presentazione dell’istanza di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme in merito alle società non operative, e rigettava nel resto l’appello, con conseguente legittimità dei restanti provvedimenti impugnati.
In particolare, per quanto riguarda l’anno 2004, riteneva che non sussistessero le condizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento in connessione all’ipotesi del reato di occultamento della contabilità, ritenendo condivisibile la tesi che l’indicazione in contabilità di operazioni non imponibili fosse il frutto di un mero errore di trascrizione, il che lasciava ritenere che non sussistessero elementi sufficienti per presumere la sussistenza di un reato.
In merito alla ritenuta inesistenza della operazione fatturata per euro 12.500,00 nel 2006, la CTR osservava che i molteplici elementi indiziari dedotti dall’ufficio, non smentiti da alcuna prova contraria prodotta dalla società contribuente, deponevano nel senso che si trattasse di una fattura per operazione inesistente: sia la RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE erano del tutto inattive; inoltre mancava qualsiasi elemento documentale che confermasse la veridicità della prestazione; era estremamente improbabile che il legale rappresentante della società, persona ultraottantenne, potesse aver concretamente effettuato direttamente la prestazione, mancando ogni altro collaboratore della società; non vi erano riscontri contabili presso la
società destinataria della prestazione e mancavano gli importi corrispondenti alle prestazioni nelle movimentazioni bancarie.
Dalla confermata inesistenza della prestazione in questione, unica presente nella documentazione contabile aziendale, derivava automaticamente che anche per il 2006 la società RAGIONE_SOCIALE era stata inattiva come nel 2007 e 2008 per cui era corretta la ripresa del reddito minimo per tali anni, risultando altresì corretto il conteggio effettuato dall’ufficio per la determinazione della redditività teorica, e altresì corretta era la perdita del diritto al rimborso dell’Iva a credito residua.
Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione la società sulla base di un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi
Il ricorso è stato fissato per l ‘udienza pubblica del 7 giugno 2024.
Considerato che
Con l’unico motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994.
In primo luogo la ricorrente deduce l ‘ erroneità della decisione con cui la CTR ha ritenuto inesistente l ‘ operazione fatturata nel 2006, evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto attività di autotrasporto merci per conto terzi negli anni 2002 e 2003 e quindi era in grado, nel 2006, di svolgere la prestazione fatturata, consistente nella indicazione dei nominativi di autisti; che per tale prestazione non era obbligatoria alcuna forma contrattuale; che per la sua esecuzione non occorreva alcuna complessa organizzazione aziendale; che il pagamento era stato parzialmente riscontrato e che quindi le
motivazioni addotte dall’ufficio si sostanziano in ragionamenti presuntivi privi di elementi oggettivi.
Con una seconda censura, deduce altresì un errato apprezzamento degli elementi per ritenere non operativa la società, ciò tanto ai fini del calcolo del reddito minimo quanto della perdita del credito Iva.
1.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 57, comma 2bis e comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, censurando la decisione della CTR che ha ritenuto inapplicabile il cd. raddoppio dei termini, evidenziandone l’errore ove ha ritenuto di valutare la sussistenza del reato e non dei presupposti dell’ obbligo di denuncia.
Con il secondo motivo la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 -bis , d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , formulando due censure: con la prima deduce che a CTR ha errato ove ha ritenuto inapplicabile la sanzione per mancata presentazione dell’ istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo, in quanto la mancata presentazione dell’istanza di disapplicazione, sebbene non precluda la facoltà di difesa in giudizio, è tuttavia sanzionata espressamente, in relazione all’anno 2007 ; con la seconda censura deduce che la RAGIONE_SOCIALE ha errato ove ha ritenuto che le sanzioni debbano essere applicate nel minimo edittale.
La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo dell’unico difensore costituito, AVV_NOTAIO, dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023.
Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass., Sez. U., 14/11/2017, n. 26856).
Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829; Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass. 24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.
Occorre quindi, tenuto conto anche della prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione della successiva udienza alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova udienza alla parte ricorrente personalmente.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2024 e in sede di riconvocazione in