Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19526-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonchè COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi quali eredi di COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO nonché, con la
sola eccezione dei primi due, dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 17/2021 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 12/01/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi tempestivamente depositati, poi riuniti, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti operai forestali componenti una squadra addetta ad operazioni di pulizia dei viali parafuoco presenti nell’area boschiva denominata ‘Monte Pecoraro’ in Cinisi (PA), proponevano opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione separatamente emesse nei loro confronti, nn. 35/2001, 33/2011, 40/2011, 39/2011, 36/2011, 38/2011 e 41/2011, con le quali era stata loro contestata la violazione degli artt. 9 della legge 47 del 1975, (oggi, art. 10, quinto comma, della legge n. 353 del 2000), 3 della legge n. 950 del 1967 e 26 del R.D.L. n. 3267 del 1923, ed irrogata la sanzione di € 368.399, per aver acceso alcuni focolai per la bruciatura delle sterpaglie, senza poi assicurarsi della loro totale estinzione, così causando un incendio e la conseguente perdita di 18.735 piante.
Con sentenza n. 1950/2016 il Tribunale di Palermo rigettava le opposizioni.
Con la sentenza impugnata, n. 17/2021, la Corte di Appello di Palermo riformava la decisione di prime cure, accogliendo le opposizioni sulla base della ravvisata carenza dell’elemento soggettivo in capo ai ricorrenti.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi quali eredi di NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo, pronunciandosi in tal modo su questione non oggetto dei motivi di impugnazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ravvisato la carenza dell’elemento soggettivo, in capo ai ricorrenti, senza fornire alcun sostegno motivo al riguardo, e nonostante la condanna dei predetti per il reato di incendio doloso.
Con il terzo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare che, nel caso di specie, la sussistenza della condotta colposa era già stata accertata in sede penale, onde non vi era alcuno spazio per una nuova valutazione, da parte del giudice civile, in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Con il quarto motivo, infine, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 689 del 1981, 2697 c.c., 26 del R.D.L. n. 3267 del 1923 e 10 della legge n. 353 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
perché l’assenza dell’elemento soggettivo è stata ravvisata dalla Corte di Appello sulla base delle sole risultanze della C.T.U., che aveva accertato che, nella data in cui il fatto si era verificato, le condizioni di vento consentivano l’accensione del fuoco, senza considerare alcun altra risultanza istruttoria.
Il terzo motivo, che per ragioni logiche va esaminato con priorità rispetto agli altri, è fondato.
Dal ricorso emerge che la Corte di Appello penale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione, aveva accertato il fatto materiale dell’incendio boschivo e la responsabilità degli odierni controricorrenti nella causazione del reato, a titolo di colpa. La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che ‘Risulta agevole vedere, infatti, sulla base di quanto accertato, come tutti i comportamenti della squadra (fatta eccezione per COGNOME NOME, assolto proprio perché la sua condizione individuale lavorativa non gli consentiva di avere una visione delle attività di bruciatura) ebbero modo di concorrere all’evento, integrandosi le rispettive condotte e venendo essi meno alla regola di interagire con prudenza. Ovviamente l’opera svolta per cercare di sedare l’incendio sviluppatosi non può avere rilievo di sorta, trattandosi di una condotta doverosa tenuta ex post’ (cfr. pag. 31 del ricorso e pag. 4 della sentenza della Corte di Cassazione, conclusiva del processo penale inerente ai medesimi fatti oggetto del presente ricorso).
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui ‘ Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell’art. 651 c.p.p. in ordine all’accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l’accertamento dell’apporto causale del danneggiato -il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del
danneggiante ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. -ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell’accertamento a lui demandato’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15392 del 13/06/2018, Rv. 649308; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26009 del 06/09/2023, Rv. 669098, secondo la quale ‘ L’accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell’assenza di un concorso di colpa del danneggiato -costituitosi parte civile -preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.’ . Ne consegue che quando il giudice penale accerta con efficacia di giudicato la presenza, o l’assenza, dell’elemento soggettivo della colpa, tanto in capo all’autore del reato che in capo al danneggiato (in questo secondo caso, accertando o escludendo il suo concorso di colpa nella causazione dell’evento), è precluso al giudice civile un nuovo accertamento in relazione alla sussistenza, o all’assenza, del predetto elemento soggettivo. Poiché, nel caso di specie, il giudice penale ha acclarato che gli odierni controricorrenti avevano contribuito, con colpa, alla causazione dell’incendio, era precluso alla Corte di Appello, in sede civile, condurre una nuova valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo minimo previsto per integrare la violazione alla quale è connessa la sanzione amministrativa.
La Corte di Appello, anziché applicare i principi sopra richiamati, ha ritenuto, erroneamente, di poter procedere ad una rinnovata valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli autori della contestata violazione, ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 651 c.p.p., in luogo dell’art. 654 c.p.p.
L’accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento degli altri, perché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una complessiva rivalutazione della fattispecie, tenendo conto che la sussistenza dell’elemento soggettivo è già stata accertata in sede penale e non può, dunque, essere oggetto di nuovo scrutinio.
In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda