Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25017-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1619/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ritualmente depositato, COGNOME NOME proponeva opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma, con la quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 15 RAGIONE_SOCIALE legge n. 515 del 1993 ed irrogata la sanzione di € 13.273,42 per erronea indicazione delle spese sostenute per la sua campagna elettorale.
Con sentenza n. 6850/2013 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza -ingiunzione impugnata, ritenendo che il COGNOME fosse incorso in un mero errore di compilazione del modulo previsto per la dichiarazione delle spese sostenute, indicandole in un riquadro sbagliato.
Con la sentenza impugnata, n. 1619/2021, la Corte di Appello di Roma dichiarava l’estinzione dell’appello interposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure, sul presupposto che non fossero state depositate nei termini le note di trattazione scritta previste, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE comparizione in udienza, dalla normativa emergenziale disposta per far fronte alla pandemia di Covid-19.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
NOME NOME, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 181 c.p.c. e 221 del D.L. n.- 34 del 2020, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che le note di trattazione scritta erano state depositate tempestivamente dal RAGIONE_SOCIALE in data
17.11.2020, e che questo risultava sia dalle registrazioni informatiche RAGIONE_SOCIALE storia del fascicolo, sia da quanto affermato dalla stessa Corte territoriale nell’ordinanza del 25.11.2020, con cui la causa era stata trattenuta in decisione.
La censura è fondata.
Risulta dalle registrazioni informatiche concernenti la storia del fascicolo, riprodotte (ai fini RAGIONE_SOCIALE specificità RAGIONE_SOCIALE censura) a pag. 6 del ricorso, che il RAGIONE_SOCIALE aveva depositato le note di trattazione scritta in data 17.11.2020, e dunque nel rispetto del termine, prorogato, del 25.11.2020. La conferma di quanto precede si ottiene anche dal testo dell’ordinanza (egualmente riprodotto, ai fini RAGIONE_SOCIALE specificità RAGIONE_SOCIALE doglianza, a pag. 7 del ricorso) con cui, in data 25.11.2020, la Corte di Appello ha trattenuto la causa in decisione, ‘… lette le rispettive conclusioni delle parti, precisate a mezzo di note telematiche’ .
La statuizione con la quale la Corte distrettuale ha disposto la cancellazione RAGIONE_SOCIALE causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio di appello per ritenuta inattività RAGIONE_SOCIALE parte appellante è dunque erroneo.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione,