Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8192/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, cod. fisc. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. NOME COGNOME, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (cod. fìsc. CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE EMAIL), dalla prof.ssa AVV_NOTAIO NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE – pec EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, cap 00184 (fax NUMERO_TELEFONO).
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Unico, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, con Sede legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO e Sede amministrativa alla RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE e partita IP_IVAVP_IVA, nella sua qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione
del Canone di Occupazione RAGIONE_SOCIALE Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ai fini del presente procedimento per cassazione rappresentata, assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il quale dichiara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 366, comma 4, c.p.c., che le comunicazioni che la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione vorrà effettuare potranno essere eseguite al numero di fax del proprio RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) o al numero di fax RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO (NUMERO_TELEFONO), ovvero ai domicili digitali riconducibili alle seguenti caselle di posta elettronica certificata PEC: EMAIL, oppure EMAIL, rispettivamente intestate all’AVV_NOTAIO ed all’AVV_NOTAIO, e ritualmente comunicate all’RAGIONE_SOCIALE ed all’RAGIONE_SOCIALE, territorialmente competenti, ed infine elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso e nello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, come da procura alle liti posta a margine del controricorso.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PT), con sede presso la Casa Municipale, INDIRIZZO, P.P_IVA– C.F. P_IVA, in persona del Sindaco pro tempore NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di Determinazione n. 199 del 21.04.2022 esecutiva, e iuxta procura speciale in calce allegata telematicamente al controricorso dall’AVV_NOTAIO, C.F. CODICE_FISCALE, del foro di Bergamo, e con lui elettivamente domiciliato presso e nello studio legale Gravallese in Bergamo, al INDIRIZZO, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni fuori
udienza al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO ed al seguente domicilio elettronico EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze n° 105 depositata il 18 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Il tribunale di Pistoia -adito da RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva di accertare, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE (società RAGIONE_SOCIALE), come non dovuti gli importi di euro 13.9000,00 e di euro 7.720,00 a titolo di canone per ‘ occup. soprassuolo -ponte autostradale -A11 ‘, in relazione agli anni dal 2017 e 2018 rigettava la domanda.
La decisione di primo grado, impugnata da RAGIONE_SOCIALE, veniva confermata dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza indicata in intestazione.
2 .- Osservava la Corte che -contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appellante il soggetto tenuto al pagamento era stato correttamente individuato, in base all’art. 63 del Dlgs n° 446/1997 ed all’art. 15 del Regolamento Cosap del RAGIONE_SOCIALE, in colui che occupava il bene pubblico (spazio sovrastante la strada comunale), ossia RAGIONE_SOCIALE, e che tale apparteneva al demanio comunale.
Infondato era anche il secondo mezzo, col quale l’appellante aveva invocato la causa di esenzione dal pagamento del Cosap in base all’art. 29 del Regolamento comunale, posto che l’uso del bene comunale, anche se l’autostrada era in concessione, era riconducibile al concessionario stesso, pienamente autonomo, e non allo Stato.
Del pari infondata era la terza doglianza, con la quale RAGIONE_SOCIALE
aveva contestato la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa pari al 30% e RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione del 50%, poiché esse erano previste dal Regolamento comunale, conforme al Dlgs n° 446/1997.
3 .- Ricorre RAGIONE_SOCIALE che affida il gravame a quattro mezzi.
Resistono sia il RAGIONE_SOCIALE che la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei RAGIONE_SOCIALE, che concludono per la reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ.
Nella memoria di RAGIONE_SOCIALE è contenuta anche un’istanza di rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla pubblica udienza.
Con ulteriore istanza RAGIONE_SOCIALE, riferendo che avanti alla V sezione civile di questa Corte si era tenuta la discussione in relazione ad analoga tematica sviluppata con riferimento alla disciplina del Tosap, ha chiesto la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla camera di consiglio per le valutazioni e le decisioni ritenute opportune.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n° 3 cpc, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, primo comma, del Dlgs n° 446/1997, RAGIONE_SOCIALE artt. 1 e 4 del Regolamento Cosap del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE artt. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 463/1955, RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 729/1961 e RAGIONE_SOCIALEa legge n° 385/1968.
In sostanza, secondo la ricorrente mancherebbe il presupposto applicativo del canone, sia perché lo spazio sovrastante la strada comunale non apparterrebbe più al demanio RAGIONE_SOCIALE‘Ente territoriale, sia perché la volontà di occupare tale spazio sarebbe riconducibile allo Stato, come si desumerebbe dalle disposizioni citate.
Col secondo motivo la ricorrente, sempre in relazione all’art. 360 n° 3 cpc, si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 63,
primo comma, del Dlgs n° 446/1997 e 29, lettera a), del Regolamento Cosap.
La costruzione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada deriverebbe da una concessione statale, rilasciata per il perseguimento di interessi generali, in base alla quale lo Stato eserciterebbe su RAGIONE_SOCIALE una penetrante limitazione dei poteri imprenditoriali, in particolare sul potere di fissare la tariffa autostradale, e sui poteri di gestione societaria.
Lo Stato, inoltre, eserciterebbe intensi poteri di controllo e sanzionatori, donde la mancanza di autonomia del concessionario, predicata invece dalla Corte territoriale, essendo irrilevante il fatto che il gestore sia una società pubblica o privata, a meno di non voler creare una discriminazione ai danni di quest’ultima.
Alla fine del sottoparagrafo 2.3 (ricorso pagina 16) la ricorrente formula istanza di rimessione alla Cgue ex art. 267, terzo comma, Tfue, per verificare la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa norma interna (che sottopone a prelievo il concessionario di opera pubblica) per violazione dei precetti di non discriminazione tra soggetti pubblici e privati (desunto dall’art. 345 Tfue), del diritto di stabilimento (art. 49 Tfue), del divieto di restrizione RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione di servizi (art. 56 Tfue) e del divieto di restrizioni dei movimenti di capitali tra Stati membri (art. 63 Tfue).
5 .-Preliminarmente il Collegio osserva che la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (Cgue) si è già pronunciata, sebbene in relazione all’imposta comunale sulla pubblicità, sulla compatibilità RAGIONE_SOCIALEe norme interne di cui al d.lgs. n° 507/1993 con l’art. 56 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (Tfue) (già art. 49 Trattato Ce), in tema di libertà di stabilimento, ed i principi espressi da Cgue 17 febbraio 2005 nella causa C-134/03 (in particolare ai paragrafi 37 e 38) appaiono invocabili, quantomeno in via analogica, anche nel presente giudizio.
Pertanto, dato che le norme sul prelievo non prevedono alcuna distinzione relativa al luogo di stabilimento del soggetto obbligato
al pagamento del canone e che l’ammontare di esso è fissato ad un livello considerabile come ‘ modesto ‘, ossia tale da non ostacolare o rendere economicamente meno allettante l’espletamento del servizio pubblico di gestione RAGIONE_SOCIALEe autostrade, il Collegio ritiene che non vi sia alcuna contrarietà RAGIONE_SOCIALEe norme interne all’art. 56 Tfue.
Di nessuno spessore appare il preteso contrasto tra la normativa interna e l’art. 49 Tfue , poiché il prelievo a carico del concessionario non ostacola, né scoraggia, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe libertà di circolazione nello spazio unionale, sol che si consideri che esso è applicato in modo non discriminatorio, soddisfa ragioni di interesse pubblico, è idoneo a garantire il conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito e non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (principi enunciati sin dal caso cd COGNOME : Cgue 30 novembre 1995 C-55/94, sebbene in materia diversa da quella presente).
Del pari infondato è il richiamo agli artt. 63 e 345 Tfue: quest’ultimo esprime il principio di neutralità dei Trattati rispetto al regime di proprietà negli Stati membri (i trattati, infatti, non ostano né alla nazionalizzazione di imprese, né alla loro privatizzazione) ed appare, pertanto, eccentrico rispetto alla materia del contendere.
Quanto all’art. 63 Tfue, che disciplina la libera circolazione dei capitali, anche a tacere del fatto che la ricorrente non chiarisce la pertinenza RAGIONE_SOCIALEa norma al caso di specie (pertinenza che, a differenza RAGIONE_SOCIALEe altre disposizioni citate, non appare nemmeno intuibile), osserva il Collegio che essa andrebbe in ogni caso coordinata col successivo art. 65, che, pur in presenza del principio di libera circolazione dei capitali, permette al singolo Stato ‘ di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni RAGIONE_SOCIALEa legislazione e RAGIONE_SOCIALEe regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale ‘: sicché non sembra che l’imposizione del prelievo sia idonea ad ostacolare la libertà prevista dall’art. 63 Tfue.
In conclusione, non sembra che vi siano i presupposti per il rinvio
pregiudiziale alla Cgue, secondo i principi espressi dalla stessa Cgue con sentenza 6 ottobre 2021 nella causa C-561/19: obbligo che viene, dunque, meno, oltre che nel caso di irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione (paragrafi 33 e 34), anche nel caso di identità o di analogia a questioni già risolte dalla Cgue (paragrafi 33 e 36), nonché quando l’interpretazione corretta del diritto unionale s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (paragrafi 33 e 39).
6 .- Nel merito.
I motivi riassunti al precedente paragrafo 4, esaminabili congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione, non sono condivisibili.
Il contesto normativo di riferimento applicabile ratione temporis al caso di specie è costituito dagli artt. 38 e 39 del Dlgs n° 507/1993 e dagli artt. 51 e ss del Dlgs n° 446/1997.
La prima norma (art. 38) prevede che sono soggetti al prelievo le ‘ occupazioni di qualsiasi natura ‘ su beni del demanio o del patrimonio indisponibile comunale, comprese le ‘ occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico ‘; mentre la seconda (art. 39) stabilisce che esso è dovuto dal titolare RAGIONE_SOCIALEa concessione di occupazione o dall’occupante di fatto.
Orbene, questa Corte già con ordinanza di questa stessa Sez. I, 25 luglio 2018, n° 19693 (peraltro pronunciata tra la stessa odierna ricorrente ed altro RAGIONE_SOCIALE) ha deciso nel senso che il soggetto passivo del prelievo per l’occupazione di suolo comunale, avvenuta tramite la realizzazione di un’opera pubblica (quale un’autostrada), è la società concessionaria, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘uso effettivo che essa fa del bene appartenente all’ente territoriale.
Non è possibile, infatti, in caso di opera pubblica costruita su concessione statale, considerare la società concessionaria come longa manus RAGIONE_SOCIALEo Stato e quest’ultimo come effettivo soggetto occupante, dato che è la prima ad eseguire la costruzione
RAGIONE_SOCIALE‘opera ed a beneficiare RAGIONE_SOCIALEa sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, al quale ritornerà la gestione al termine RAGIONE_SOCIALEa concessione.
Tale conclusione non muta nemmeno considerando le leggi n° 463/1955, n° 729/1961 e n° 385/1968, le quali non contengono alcuna disposizione che riconduca di diritto allo Stato la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada da parte del concessionario e la conseguente occupazione di suolo da parte di quest’ultimo.
Anche l’esenzione prevista dall’art. 49, primo comma, lettera a), del Dlgs n° 507/1993 (anche questo applicabile ratione temporis ) non sembra applicabile, postulando essa, infatti, che l’occupazione provenga in modo diretto ed immediato dal soggetto esente (Cass., sez. trib., 12 maggio 2017, n° 11886, Cass., sez. trib. 5 novembre 2019, n° 28341 e Cass., sez. 1, 10 giugno 2021, n° 16395).
D’altra parte, è pure infondata la deduzione secondo la quale lo spazio sopra la strada comunale non apparterrebbe più al demanio RAGIONE_SOCIALE‘Ente territoriale in ragione RAGIONE_SOCIALEa costruzione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, posto che, ai termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 840 cod. civ., la proprietà del suolo si estende allo spazio sovrastante (con l’unica limitazione imposta al proprietario di non opporsi ad attività svolte ad altezza tale che egli non avrebbe interesse ad impedire) e nessuna disposizione prevede che essa venga meno o sia limitata per effetto RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di un manufatto nella colonna d’aria sovrastante.
Essendo infondati i primi due motivi, si passa all’esame dei rimanenti.
7 .- Col terzo motivo -e secondo un primo profilo –RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, secondo comma, lettere g) e gbis ), del Dlgs n° 446/1997, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 34, secondo comma, del Regolamento Cosap, in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ..
Con l’avviso di accertamento emesso per il 2017 era stato irrogato alla ricorrente l’importo di euro 3.858,90 a titolo di ” omessa
denuncia ” e la sanzione era stata confermata dalla Corte d’appello sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, lettera g), del Dlgs n° 446/1997.
Sennonché, in base agli artt. 23 Cost. (‘ essuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ‘) ed 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 689/1981 (‘ nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALEa violazione ‘), la determinazione RAGIONE_SOCIALE elementi essenziali dei fatti sanzionabili spetta al legislatore.
La sanzione per ‘ omessa denuncia ‘ prevista dall’art. 34, secondo comma, del Regolamento comunale Cosap non troverebbe riscontro in alcuna norma primaria, tantomeno negli artt. 52 e 63 del Dlgs n° 446/1997.
Da qui l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione applicata senza una previsione normativa di rango primario.
Con un secondo profilo, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui definisce ” abusiva ” l’occupazione de qua , ritenendo quindi che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto presentare denuncia al RAGIONE_SOCIALE per l’occupazione, mentre l’occupazione era conseguenza RAGIONE_SOCIALE impegni assunti in sede di concessione ed aventi ad oggetto la costruzione RAGIONE_SOCIALEa rete autostradale.
Con un quarto mezzo RAGIONE_SOCIALE ripropone, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., il tema RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa riserva di legge anche per ciò che concerne la sanzione amministrativa del 30% applicata per l’omesso o tardivo pagamento del Canone, sempre per l’anno 2017.
8 .- Anche questi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione del medesimo tema che pongono, sono infondati.
In tema di limiti all’eterointegrazione dei precetti di legge, la Corte costituzionale ha ritenuto che la riserva assoluta di legge statale sussista solo per gli illeciti penali in senso stretto, i quali, pertanto, devono inderogabilmente essere disciplinati per intero dalla legge
statale, in base al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 Cost.
Per ciò che concerne, invece, gli illeciti amministrativi, anche se di natura sostanzialmente punitiva, la Corte costituzionale ha ritenuto che la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. fosse di carattere relativo e, dunque, che la fattispecie sanzionabile potesse essere anche delineata da fonti di rango secondario, purché la norma primaria, anche regionale, stabilisca i criteri direttivi destinati ad orientare la discrezionalità amministrativa nell’emissione RAGIONE_SOCIALEa fonte subordinata (Corte cost. 5/2021 e 134/2019, con menzione di altri precedenti).
Ora, l’art. 63, lettere g) e g -bis ) del dlgs n° 446/1997, anche queste applicabili ratione temporis -nel prevedere che il regolamento comunale istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Cosap fosse ‘ informato ai seguenti criteri: (…) g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento ‘ e ‘ previsione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio RAGIONE_SOCIALEa stessa ‘ -ha dettato una disciplina primaria sufficientemente dettagliata e specifica e sicuramente idonea a garantire la conoscibilità del precetto e la prevedibilità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze sanzionatorie.
Donde la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 34, secondo comma, del Regolamento comunale, il quale -da quello che risulta in ricorso -prevede una maggiorazione del prelievo pari al 50%, ove sia stata omessa la denuncia: ipotesi sicuramente equiparabile (come già ritenuto dalla Corte d’appello, con statuizione non sindacata sul punto) all’occupazione abusiva, prevista dall’art. 63, secondo comma, lettera g], del d.lgs. n° 446/1997), in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di una richiesta da parte RAGIONE_SOCIALE‘occupante e RAGIONE_SOCIALEa conseguente mancanza di un provvedimento concessorio da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Parimenti legittimo è l’art. 34, quinto comma, del predetto Regolamento, che -sempre da quello che risulta in ricorso –
prevede una sanzione amministrativa per il mancato pagamento del prelievo nella misura del 30%: previsione, anche questa, conforme al dettato normativo primario, sol che si consideri che l’art. 63 del d.lgs. n° 446/1997 consente di comprendere il precetto normativo (consistente nell’obbligo di pagare un canone in caso di occupazione legittima o abusiva) ed i limiti sanzionatori minimi e massimi cui la PA potrebbe ricorrere, fissati più specificamente nella lettera gbis ).
Quanto alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa natura abusiva RAGIONE_SOCIALE‘occupazione (secondo profilo del terzo motivo), si è già detto che la condotta di occupazione non può essere ricondotta allo Stato, per tutte le ragioni esposte ai precedenti paragrafi ai quali si rimanda.
Infine, le osservazioni sopra esposte consentono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale laconicamente prospettata dalla ricorrente a pagina 19 del ricorso.
9 .- Nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata il 27 settembre 2024 la ricorrente chiede che la causa sia rimessa all pubblica udienza e cita alcune sentenze del Consiglio di Stato (n° 10010-10018 e 10030/2023, precedute, peraltro, da varie pronunce del 2021), secondo le quali il Canone di occupazione non sarebbe dovuto perché l’autostrada (ossia il bene col quale è occupata la pubblica via) appartiene allo Stato, con la conseguenza che il Cosap non potrebbe andare a gravare tale cespite, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua appartenenza.
L’istanza non può essere accolta, sia perché la giurisprudenza del Consiglio di Stato non si confronta col consolidato orientamento contrario di questa Corte, sia perché analoga istanza è già stata disattesa da altro collegio di questa sezione (Cass., sez. 1, 25 luglio 2024, n° 20708), alla quale, pertanto, si rinvia.
Peraltro, l’orientamento del Consiglio di Stato non sembra coerente con la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge -e, in particolare, con l’art. 49, lettera a), del d.lgs. n° 507/1993, di stretta interpretazione (trattandosi di
norma che stabilisce un’eccezione) posto che l’esenzione prevista da tale disposizione è applicata alle ‘ occupazioni effettuate dallo Stato ‘ e non a quelle effettuate (da terzi) con beni RAGIONE_SOCIALEo Stato (come, invece, si finirebbe per affermare ove si seguisse l’orientamento del giudice amministrativo).
Posta tale premessa, è anche evidente che il concessionario RAGIONE_SOCIALE‘autostrada non è esentato dal domandare il rilascio RAGIONE_SOCIALEa concessione o autorizzazione ad occupare lo spazio sottostante il cavalcavia.
10 .-Quanto all’ulteriore istanza di RAGIONE_SOCIALE collegio, reputa, a seguito di riconvocazione, che non si evidenzino circostanze tali per rimeditare le ragioni qui esposte.
11.In conclusione l’impugnazione va respinta.
Alla soccombenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente segue la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado in favore RAGIONE_SOCIALEe parti resistenti, per la cui liquidazione -fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALEa lite (euro 21.600,00 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente grado, che liquida -per ciascuna -in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALEa repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE l’8 ottobre 2024 e, a seguito di riconvocazione, il 14 novembre 2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione.
Il presidente Dott. NOME COGNOME