Una società di gestione alberghiera ha impugnato l'avviso di pagamento con cui il Comune richiedeva il saldo della tassa rifiuti per l'intero anno solare su un villaggio turistico. L'impresa sosteneva di dover corrispondere la tassa solo per i centottanta giorni di effettiva apertura estiva, contestando sia l'applicazione della tariffa piena con mero sconto del 10%, sia l'assimilazione della struttura agli alberghi con ristorante. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, in tema di TARI attività stagionali, la semplice chiusura nei mesi invernali non azzera il tributo in presenza di disponibilità dell'immobile e licenza non vincolata a un divieto formale di utilizzo. Ritenendo l'impugnazione palesemente priva di fondamento dopo il rifiuto della definizione anticipata, la Suprema Corte ha condannato la società anche per responsabilità aggravata.
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