La Corte d'Appello condannava l'ex amministratrice di una società a responsabilità limitata per il reato di omessa dichiarazione dei redditi. L'imputata contestava la condanna sostenendo che il fallimento societario, intervenuto prima della scadenza dichiarativa, le impediva di adempiere. Inoltre, lamentava l'assenza della prova del dolo specifico di evasione. La Corte di Cassazione ha chiarito che il fallimento non esonera l'ex amministratore dalla presentazione fiscale per l'anno di effettiva gestione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso sul secondo motivo: i giudici di merito hanno confuso la mera omissione con il dolo specifico di evasione. La mancata presentazione non prova in automatico la deliberata volontà di frodare il fisco. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando gli atti a un'altra sezione della corte d'appello per un nuovo esame dell'elemento soggettivo.
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