Sospensione prescrizione: quando il rinvio per conciliazione ferma il tempo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica nel processo penale: la sospensione prescrizione del reato. La questione centrale riguardava se un rinvio del dibattimento, concesso per permettere alle parti di raggiungere una conciliazione, potesse essere considerato una causa valida per fermare il decorso del tempo necessario a estinguere il reato. La risposta della Corte è stata netta e ha confermato un orientamento consolidato, offrendo importanti spunti di riflessione per gli operatori del diritto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale per il delitto di lesioni personali. L’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando principalmente due vizi della sentenza impugnata. In primo luogo, sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, contestando il calcolo del termine effettuato dal giudice di merito. A suo dire, il periodo di rinvio concesso per un tentativo di conciliazione non avrebbe dovuto sospendere il decorso della prescrizione. In secondo luogo, si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore.
La Decisione della Cassazione sulla Sospensione Prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul punto cruciale della sospensione prescrizione, i giudici hanno chiarito che il rinvio del dibattimento per un tentativo di conciliazione, quando disposto su richiesta congiunta delle parti o del solo imputato, integra a tutti gli effetti la causa di sospensione prevista dall’articolo 159, comma 1, n. 3) del codice penale.
La Corte ha specificato che, nel caso in esame, vi erano stati due rinvii rilevanti: uno richiesto dal solo difensore dell’imputato e un altro richiesto congiuntamente da entrambe le parti. Tali richieste hanno legittimamente causato l’interruzione del conteggio dei termini di prescrizione per tutta la durata del rinvio. Di conseguenza, il calcolo effettuato dalla Corte d’Appello è stato ritenuto corretto e l’eccezione di prescrizione è stata respinta.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: quando un giudice nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. Può, invece, limitarsi a indicare gli elementi che ha ritenuto decisivi per formare il suo convincimento. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, basata su indici di natura fattuale, per giustificare il diniego del trattamento di favore, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su una precisa interpretazione della normativa e su precedenti giurisprudenziali. Per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, viene richiamato l’articolo 159 del codice penale, che elenca le cause tassative di sospensione. Il rinvio su richiesta dell’imputato o del suo difensore è una di queste. La ratio della norma è quella di evitare che l’imputato possa beneficiare del decorso del tempo attraverso strategie dilatorie. La richiesta di un rinvio per conciliazione rientra pienamente in questa logica, in quanto è un’attività processuale che promana dalla volontà delle parti e che inevitabilmente allunga i tempi del processo.
In merito alle attenuanti generiche, la motivazione si basa sulla natura discrezionale della loro concessione. Il giudice di merito ha l’onere di motivare la sua decisione, ma tale motivazione è sufficiente se si concentra sugli elementi ritenuti preponderanti. L’ampia discrezionalità riconosciuta al giudice di merito in questa valutazione può essere sindacata in Cassazione solo in caso di motivazione mancante, illogica o contraddittoria, vizi che non sono stati riscontrati nella sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. Primo, la richiesta di rinvio per esperire un tentativo di conciliazione, se avanzata dall’imputato o congiuntamente dalle parti, determina la sospensione del corso della prescrizione. Questo rappresenta un monito per le difese: ogni richiesta di rinvio ha conseguenze dirette sui termini di estinzione del reato. Secondo, la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, e le sue decisioni, se adeguatamente motivate anche solo con riferimento agli elementi ritenuti decisivi, difficilmente possono essere ribaltate in sede di legittimità.
Un rinvio dell’udienza per tentare una conciliazione sospende la prescrizione del reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il rinvio del dibattimento disposto su richiesta dell’imputato, del suo difensore, o su richiesta congiunta delle parti per un tentativo di conciliazione, integra una causa di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3) del codice penale.
Perché la Corte ha rigettato il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione. La giurisprudenza costante afferma che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non deve considerare tutti gli elementi, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42200 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 23 ottobre 2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che ha confermato la sua condanna per il delitto di lesioni personali;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazio legge in relazione al calcolo del termine di prescrizione, è manifestamente infondato in quan contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, integra una causa di sospensione del prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen. il rinvio del dibattimento per tentativo di conciliazione, disposto dal giudice di pace su richiesta congiunta delle parti e non nell’ese del potere officioso discrezionale attribuitogli dall’art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2 274 (per tutte: Sez. 5, n. 6920 del 14/12/2022, Bruno, Rv. 284263 – 01);
Considerato che, nella specie, il rinvio ‘dal 7 maggio al 17 settembre 2019 fu disposto richiesta del difensore dell’imputato e che quello dal 3 marzo al 16 giugno 2020 fu disposto richiesta congiunta sia del difensore dell’imputato che di quello della persona offesa’ a rilevando le ipotesi formulate nel ricorso circa un difetto di verbalizzazione, sicché il ca termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello, verificate anche le altre ca sospensione non contestate dal ricorrente, appare corretto.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattu che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenz impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedo dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenu comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 de 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
e
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024