Esclusione Recidiva: Quando il Silenzio del Giudice Vale più di Mille Parole
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 42199/2024) torna a fare luce su un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’esclusione recidiva e le sue conseguenze in appello. La Corte ha ribadito che, se il giudice di primo grado non motiva sulla sussistenza della recidiva e non applica il relativo aumento di pena, essa deve considerarsi implicitamente esclusa. Questa pronuncia è cruciale per comprendere i limiti del potere del giudice d’appello e la tutela del divieto di reformatio in peius.
I Fatti del Processo: dall’Uso di Atto Falso al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di uso di atto falso, emessa dal Tribunale di Milano a seguito di un giudizio abbreviato. La sentenza di primo grado, pur contestando all’imputato la recidiva reiterata ed infraquinquennale, non aveva dedicato alcuna argomentazione a tale circostanza aggravante, né aveva aumentato la pena per essa.
La difesa dell’imputato ha proposto appello e, successivamente, ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. Quest’ultima, nel confermare la condanna, aveva erroneamente affermato che la recidiva fosse già stata riconosciuta dal Tribunale, sostenendo che un suo eventuale riconoscimento in appello avrebbe violato il divieto di peggiorare la posizione dell’imputato.
L’Esclusione Recidiva e il Divieto di Reformatio in Peius
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione del comportamento del giudice di primo grado. La difesa ha sostenuto che l’assenza di motivazione e di aumento di pena per la recidiva equivaleva a una sua esclusione recidiva di fatto. Di conseguenza, il ragionamento della Corte d’Appello era viziato in partenza: riconoscere ex novo la recidiva in appello avrebbe rappresentato una chiara violazione del divieto di reformatio in peius, principio cardine secondo cui la posizione dell’imputato non può essere aggravata a seguito del suo solo appello.
L’insegnamento consolidato delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato la sua giurisprudenza più autorevole, comprese diverse pronunce delle Sezioni Unite. Queste sentenze hanno stabilito in modo inequivocabile che la mancata applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, unita all’assenza di una specifica motivazione sul punto, deve essere interpretata come una decisione implicita di esclusione dell’aggravante.
La Sorte del Secondo Motivo di Ricorso
Parallelamente, la difesa aveva contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Su questo punto, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. Sebbene la motivazione della Corte d’Appello fosse stata molto sintetica, i giudici di legittimità hanno ritenuto che sia il motivo di ricorso che quello di appello fossero manifestamente infondati, basandosi su una minimizzazione dei precedenti penali e sulla natura plurioffensiva del reato di falso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Il ragionamento è lineare: la sentenza di primo grado, non avendo speso una parola sulla recidiva né avendo aumentato la pena, l’ha di fatto esclusa. L’enunciato della Corte d’Appello, secondo cui la recidiva era stata riconosciuta dal Tribunale, è stato quindi giudicato errato. Pertanto, il riconoscimento della recidiva in appello avrebbe effettivamente determinato una violazione del divieto di reformatio in peius. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto, eliminando la recidiva. È importante notare che l’annullamento è avvenuto “senza rinvio”, poiché la pena non doveva essere ricalcolata, non essendo mai stata influenzata dall’aggravante in questione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica. Anzitutto, conferma che il silenzio del giudice di primo grado sulla recidiva ha un valore giuridico preciso: quello di esclusione. In secondo luogo, rafforza la tutela dell’imputato appellante, ribadendo che il giudice di secondo grado non può “recuperare” un’aggravante non considerata nel giudizio precedente, peggiorando così la sua posizione. Per gli avvocati, ciò significa dover esaminare con estrema attenzione il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado, poiché un’omissione del giudice può trasformarsi in un vantaggio decisivo nel successivo grado di giudizio.
Se il giudice di primo grado non menziona la recidiva nella motivazione e non aumenta la pena, si considera applicata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, tale silenzio equivale a una sua esclusione.
Il giudice d’appello può riconoscere la recidiva se era stata esclusa in primo grado e l’appello è stato proposto solo dall’imputato?
No, non può. Farlo costituirebbe una violazione del divieto di “reformatio in peius”, ovvero il divieto di peggiorare la posizione dell’imputato che è l’unico ad aver proposto l’impugnazione.
L’annullamento della sentenza per il riconoscimento errato della recidiva comporta sempre un nuovo processo per ricalcolare la pena?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio, eliminando la recidiva, perché il trattamento sanzionatorio non era stato concretamente inciso dall’aggravante e quindi non necessitava di essere rideterminato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42199 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
• GLYPH
•
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del 10 luglio 2023 del Tribunale Øi Milano che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di uso di atto falso e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla richiesta esclusione della recidiva reiterata ed infraquinquennale – è fondato, dal momento che la sentenza di primo grado non aveva dedicato alcuna argomentazione alla recidiva né aveva aumentato la pena, il che equivale ad una sua esclusione, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319;Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838), donde è errato l’enunciato della Corte territoriale secondo cui la recidiva era stata riconosciuta dal Tribunale ed il suo riconoscimento in appello determinerebbe una violazione del divieto di reformatio in peius.
Ritenuto che, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al riconoscimento della recidiva, senza che ciò comporti la necessità di un rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, giacché quest’ultimo non è stato inciso dall’aggravante.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile ancorché la motivazione della Corte di appello sia estremamente stringata e di mero richiamo a quella del Tribunale, giacché sia il motivo di ricorso che quello di appello appaiono manifestamente infondati, in ragione della minimizzazione del valore dei precedenti, e dell’attribuzione di un rilievo mitigatorio al mancato danno della persona offesa, trascurando la natura plurioffensiva del reato di falso. Ne consegue che alcun rilievo può essere attribuito al difetto argomentativo della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il Con GLYPH ere estensore
HPresidente