Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. RIESAME di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni depositate nell’interesse del COGNOME, dal difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti del COGNOME, in relazione ai capi 1) e 55) dell’imputazione provvisoria.
Avverso la richiamata ordinanza, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. co proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente assume violazione degli artt. 125, 192, commi 3 e 4, 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., quanto al giudizio di gravità indiziaria per il capo 1) afferente la partecipazione dello stesso all’associazione di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, a fondamento dell’articolata censura il ricorrente contesta, innanzi tutto, la ritenuta convergenza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia quanto alla sua appartenenza allo storico sodalizio criminale della RAGIONE_SOCIALE atteso che:
NOME COGNOME lo aveva indicato come figlio di NOME COGNOME, che è invece suo fratello;
NOME NOME aveva precisato di non sapere nulla di specifico sul suo conto, pur confermando la vicinanza della RAGIONE_SOCIALE COGNOME a quella dei COGNOME;
le dichiarazioni de relato di NOME COGNOME COGNOME a quanto riferitogli da tale NOME COGNOME sarebbero parimenti generiche e prive di riscontri esterni.
Quanto, poi, al ritenuto coinvolgimento in agguati omicidiari correlati all’esercizio del potere mafioso, le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME sarebbero generiche e prive di riscontri esterni.
Ancora, la ritenuta logica di contrapposizione mafiosa sarebbe frutto di un travisamento del dato captativo di un’intercettazione ambientale in carcere del ricorrente nella quale egli esprimeva il dolore per l’omicidio del fratello NOME e non certo una volontà di “vendicarne” la morte con la cosca contrapposta.
Contesta altresì l’indagato che la disponibilità di armi da fuoco attestata dal compimento di reati fine sarebbe ulteriore dato idoneo a corroborarne la partecipazione all’associazione trattandosi di attività di compravendita di armi svolte uti singulo.
Più in generale, secondo la tesi difensiva di COGNOME, non sussisterebbe la gravità indiziaria, che deve essere correlata ad indici concreti, e sarebbe invece stata desunta, in realtà, solo dai suoi legami familiari.
)
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen., 416-bis, comma 1, 1 e 7 legge n. 896 del 1967, poiché, a differenza di quanto ritento dall’ordinanza impugnata, non potrebbe operare la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere a fronte di singoli episodi, privi di correlazione e continuità, datati, e dunque lamenta omessa valutazione del c.d. tempo silente.
Il difensore dell’imputato ha depositato in data 29 gennaio 2024 conclusioni nelle quali, al lume delle argomentazioni sottese alla decisione di questa Corte n. 2112 del 2024, relativa alla posizione del coindagato NOME COGNOME, ha posto in peculiare rilievo la carenza di motivazione della decisione censurata COGNOME alla valutazione, ai fini della persistenza delle esigenze cautelari, del c.d. tempo silente e ribadito la contraddittorietà delle acquisizioni istruttorie sulla gravità indiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non è fondato, avendo il Tribunale del Riesame, COGNOME alla condotta associativa contestata, fornito argomentazioni congrue e logiche lungo il crinale della c.d. gravità indiziaria.
Occorre premettere, in proposito, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, postulano solo l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02) e non anche la precisione e la concordanza richiesta per la prova c.d. logica nel giudizio di merito (v., tra le tante, Sez. 2, n. 8948, del 10/11/2022, deo. 2023, COGNOME, Rv. 284262 – 01),
Ciò posto, il giudizio di gravità indiziaria è stato supportato da quanto desunto da captazioni riguardanti lo stesso COGNOME dalle quali i giudici della cautela hanno desunto, in un’interpretazione che, alla luce delle dichiarazioni del soggetto intercettato non appaiono frutto di travisamento, tanto la sua volontà di vendicare l’agguato subito dal fratello NOME dalla cosca rivale di San Giovanni Di Mileto. Dichiarazioni cui un tale COGNOME, cognato del ricorrente, aveva replicato che l’alternativa era lasciare correre o organizzare una ritorsione seria e mirata.
Alla luce delle risultanze captative indicate nell’ordinanza impugnata, come si è già rilevato, l’interpretazione che ne è stata fatta non appare arbitraria e dunque non è sindacabile in questa sede di legittimità in virtù dei principi sanciti da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01.
A fronte di ciò, lievi discrepanze nelle propalazioni di diversi collaboratori di giustizia non sono state ritenute tali da far ritenere le stesse riscontro inidoneo stante la peculiare concordanza delle dichiarazioni dei collaboratori in ordine all’appartenenza del ricorrente alla storica cosca familiare. In particolare, assume peculiare rilievo quanto riferito da NOME COGNOME, che ha avuto un rapporto diretto con il ricorrente, ed ha fornito apporti significativi alle indagini su attivit delittuose di matrice tipicamente mafiosa poste in essere o programmate con lo stesso ed i suoi familiari, nonché le dichiarazioni di COGNOME NOME su fatti di rilievo appresi in carcere da NOME COGNOME in ordine alla partecipazione del ricorrente alla ‘ndrangheta.
Il secondo motivo, ed il correlato motivo aggiunto, è, parimenti, da disattendere.
Occorre evidenziare, innanzi tutto, che l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».
La presunzione ex lege di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati, tra l’altro, come il ricorrente, del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., si fonda sulla specifici di tale reato la cui connotazione strutturale astratta come reato associativo e, dunque, permanente nell’ambito di un contesto di criminalità organizzata rende ragionevole una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattandosi della misura più idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione (Corte Cost. sent. n. 265 del 2010).
Vi è del resto che la presunzione in esame non ha carattere assoluto poiché ben può essere superata, come si evince dalla formulazione della norma, qualora emergano elementi dai quali risulti l’insussistenza di esigenze cautelari.
2.1. Con specifico riguardo al delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa, la norma è stata considerata legittima dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sin dalla sentenza resa in data 6 novembre 2002 in relazione al caso Pantano c. Italia nella quale, al § 70, si legge – nel testo oggetto di traduzione ufficiale in lingua italiana da parte del Ministero della Giustizia – che “In questo contesto, una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in particolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova contraria. In effetti, la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto previsto dall’articolo 416 bis in Italia tende a tagliare i legami esistenti tr
le persone interessate ed il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare i/ rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti simili. In questo contesto, la Corte tiene conto della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso, e considera che il legislatore italiano poteva ragionevolmente ritenere, a fronte delle condizioni molto critiche delle inchieste sulla mafia condotte dalle autorità italiane, come quella condotta contro il ricorrente, che le misure caute/ari si imponevano per una vera esigenza di interesse pubblico, soprattutto per la difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché per la prevenzione dei reati penali (vedere mutatis mutandis, nell’ambito dell’articolo 8 della Convenzione la sentenza M. c/ Italia (no 2), n. 25498/94, § 66, CEDH 2000-X)”.
2.2. Nella stessa scia si è collocata, peraltro, ripetutamente la giurisprudenza costituzionale.
In proposito, giova ricordare, innanzi tutto, che la già richiamata sentenza n. 265 del 2010, nell’evidenziare che la disciplina espressa dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. si discosta in modo vistoso dal regime configurato in via generale dalla stessa disposizione normativa nel senso di non prevedere automatismi e presunzioni laddove esige che le condizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, ha giustificato, per le ragioni già evidenziate nel § 2, come era avvenuto da parte della Corte europea nel richiamato caso Pantano c. Italia, ed era stato affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella precedente ordinanza n. 450 del 1995, il regime eccezionale e derogatorio contemplato per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Come ha ricordato, di poi, la medesima Corte Costituzionale nella più recente sentenza n. 191 del 2020, analoghe valutazioni sono state compiute da una serie di decisioni successive che hanno ritenuto non conforme a Costituzione la presunzione di cui si discute alla luce delle differenti caratteristiche delle ipotesi delittuose di volta in volta esaminate, comprese quelle di natura associativa, COGNOME a quelle proprie dell’associazione di tipo mafioso, proprio sul presupposto della ragionevolezza della presunzione assoluta in parola con riferimento a quest’ultimo delitto (v., ad esempio, Corte Cost. sent. n. 231 del 2011 e n. 110 del 2012).
Di peculiare rilievo è la ragionevolezza ribadita, a contrario, come ha ulteriormente ricordato la citata pronuncia n. 191 del 2020, «nelle sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione con riferimento da un lato ai delitti commessi con “metodo mafioso” o per agevolare l’attività di
associazioni mafiose (sentenza n. 57 del 2013) e, dall’altro, al concorso esterno in associazione di tipo mafioso (sentenza n. 48 del 2015), nelle quali si è fatto leva proprio sulla insussistenza, COGNOME agli autori di tali delitti, di quell caratteristiche di “appartenenza”, tendenzialmente perdurante, al sodalizio mafioso su cui si basa la (legittima) presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere COGNOME ai partecipi dell’associazione».
Vi è – soprattutto – che, con l’ordinanza n. 136 del 2017, la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere confermata dalla legge n. 47 del 2015 in relazione alla fattispecie di partecipazione all’associazione mafiosa, ha ribadito che lo stabile inserimento nell’associazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell’associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari “minori” (§ 2.8).
2.3. Al lume della ripercorsa, stabile giurisprudenza costituzionale, sulla legittimità del regime derogatorio ed eccezionale previsto per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., il collegio – pur consapevole dell’esistenza di orientamenti differenti sulla questione all’interno della giurisprudenza di legittimità – intende dare continuità al principio per il quale, specie in tema di mafie “storiche”, ove la custodia cautelare in carcere venga disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. peri., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282131 – 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 268726 – 01).
Infatti, il diverso orientamento che assume che, in caso di tempo c.d. silente, il giudice avrebbe un onere di motivazione sulla perdurante attualità delle esigenze cautelari anche ove non risulti la dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273; Sez. 6, n.
16867 del 20/03/2018, Rv. 272919), poiché il fattore tempo, se è rilevante l’arco temporale, assurge a elemento distonico COGNOME alla presunzione di perdurante pericolosità dell’indagato, destinato ad essere potenzialmente idoneo a vincere la suddetta presunzione (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 2112 del 2024) o altra situazione idonea a denotare un recesso dello stesso dall’associazione, si fonda su inestricabili contraddizioni.
Sotto un primo profilo, l’assunto, che talvolta si rinviene nei richiamati precedenti, per il quale quella affermata costituirebbe un’interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo (v., da ultimo, Sez. 6 n. 2112 del 2024), è distonico COGNOME ai richiamati principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale nel senso di ritenere che le peculiari caratteristiche del vincolo associativo mafioso impediscano di assumere che misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere siano idonee a neutralizzare il periculum libertatis.
Di qui, a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione, l’individuazione di una sorta di “eccezione” alla presunzione nell’ipotesi di cd. tempo silente finisce con il creare una sorta di norma nuova, non ricompresa nell’ambito dei possibili significanti sul piano letterale della disposizione oggetto di interpretazione (cfr., pur con riferimento all’interpretazione autentica, ex multis, Corte Cost. sent. n. 4 del 2024, n. 61 del 2022, n. 133 del 2020).
A tale risultato, in un sistema nel quale è accentrato nella Corte Costituzionale il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi e gli atti aventi forza di legge, non si può pervenire, laddove la Consulta abbia più volte avallato un’interpretazione rigorosa di una disposizione normativa mediante un’esegesi che assume di essere costituzionalmente orientata ma solo, in ipotesi, chiedendo alla stessa Corte Costituzionale una pronuncia additiva sull’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., con riferimento alla ricomprensione sotto l’egida della norma di situazioni nelle quali sia trascorso un lungo lasso temporale c.d. silente.
2.4. Ad ogni modo, e con queste considerazioni il COGNOME neppure si confronta, nell’ordinanza censurata il Tribunale del Riesame ha specificamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti di inadeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia cautelare in carcere anche a prescindere dalla presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ponendo in rilievo che il ricorrente ha gravi precedenti penali anche specifici e i gravi indizi di colpevolezza attengono ad un ruolo di primo piano svolto dallo stesso nell’ambito dell’associazione mafiosa.
Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 GLYPH