Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16435 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Torino applicava al ricorrente la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore d’ufficio, AVV_NOTAIO, lamentando violazione degli artt. 445, comma 1, e 448, comma 2-bis cod. proc. pen., laddove gli sono state poste a carico in maniera generica le spese non riconducibili al procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, poiché la previsione di cui all’art. 445, comma 1, cod. GLYPH proc. GLYPH pen., GLYPH relativa GLYPH all’esenzione GLYPH dell’obbligo GLYPH di GLYPH pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti deve intendersi riferita alle sole spese processuali in senso stretto.
Come è stato puntualizzato, infatti, tale previsione non si estende alle spese di mantenimento in carcere, anche a titolo di custodia cautelare (su tale aspetto, ex aliis, Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409 – 01; Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262671 – 01) dell’imputato, che restano a suo carico, né di eventuale custodia dei beni sequestrati, aventi un nesso pertinenziale con il reato (ex ceteris, Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, COGNOME, Rv. 283243 – 01; Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267282 – 01; Sez. 1, n. 19687 del 26/04/2007, COGNOME, Rv. 236439 – 01).
Senza incorrere dunque in alcuna illegittimità la decisione denunciata, poiché il primo comma dell’art. 445 cod. proc. pen. enumera in termini negativi ciò che nella sentenza stessa non può essere statuito lasciando impregiudicate altre determinazioni che seguono all’applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 9749 del 17/02/1994, P.M. in proc. Fazzari, Rv. 199090 – 01) si è limitata ad esplicitare che spese differenti da quelle strettamente inerenti al procedimento sarebbero state poste a carico del ricorrente, come doveroso (cfr. Sez. 2, n. 8357 del 04/12/1990, dep. 1991, Turturro, Rv. 188006 – 01), al punto che tale conseguenza sarebbe comunque derivata dalla pronuncia anche in assenza di una statuizione espressa in detta direzione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore