Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48344 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
i ké• avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE)APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, preso atto del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e COGNOME NOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Foggia del 06/07/2022 per il delitto allo stesso ascritto (artt. 81, 110, 640, comma secondo n. 2-bis cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.
Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in considerazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è all’evidenza inammissibile. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione
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deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2 -bis, l’erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che l’odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l’esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nell vicende oggetto dei capi d’imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. 3. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2023.