Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48346 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Telese Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 1/2/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la revoca de sentenza e per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglim
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 8720/23 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la pronunzia resa in data 7/12/2021 dalla Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità dell’imputato dichiarata d Tribunale di Benevento per il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. 309/0.
Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione il difensore del condannato,AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod.proc.pen. in relazione alla declara d’inammissibilità del motivo di ricorso relativo all’estraneità del COGNOME alle conversa intercettate di cui ai progressivi 953 e 1470 in quanto ritenuto non dedotto con l’atto d’appe sebbene si trattasse di motivo sopravvenuto non deducibile in sede di gravame.
Il difensore, premesso che il Tribunale di Benevento aveva escluso dalla piattaforma probatoria a carico del COGNOME le conversazioni 953 e 1470 del 17/2/2014 poiché il perit trascrittore aveva negato la presenza del condannato tra i conversanti, segnala che la Corte d’appello richiamava il contenuto delle due conversazioni, ritenendole espressione dello stabile vincolo associativo con il RAGIONE_SOCIALE. Con il ricorso per Cassazione il ricorr deduceva il travisamento della prova, prospettandone la decisività ai fini della valutazio circa la fondatezza del gravame, censura che la Corte di legittimità stimava inammissibile i quanto non previamente devoluta in appello.
La sentenza impugnata in via straordinaria è, dunque, incorsa in errore di fatto, no essendosi il collegio avveduto che la doglianza difensiva non poteva essere previamente devoluta in appello, non avendo il primo giudice utilizzato le conversazioni in discorso a probatori nei confronti del COGNOME;
2.2 errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod.proc.pen. con riguardo alla motivazio che ha ritenuto rilevante i contatti intercorsi tra il condannato e COGNOME NOME, de esponente del sodalizio, sebbene, come documentato in atti, il medesimo fosse stato assolto dall’addebito associativo all’esito del giudizio abbreviato concernente l’incolpazione sub A) difensore sostiene che la Corte di legittimità ha escluso la denunziata illogicità motivazionale richiamando i rapporti con il COGNOME e il COGNOME fra giugno e settembre 2014 quali elemen comprovanti il collaudato vincolo associativo (pagg. 11/12). La valutazione di congruit giustificativa formulata dalla sentenza impugnata è inficiata da errore di fatto in quanto ha rilevato che le conversazioni intercettate tra il COGNOME e il COGNOME, al pari di intercorse con COGNOME NOME, concernevano due soggetti assolti dal reato associativo e in quanto tali non definibili membri del sodalizio, come qualificati dalla Corte di Legittimità
Secondo il difensore gli errori percettivi denunziati hanno inciso in maniera decisi sull’iter motivazionale della sentenza impugnata e hanno influenzato il processo formativo del giudizio, conducendo a un risultato diverso da quello cui la Corte sarebbe pervenuta in assenza dell’errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato. La censura difensiva in ordine al travisamento delle conversazioni 953 e 1740 del 17/2/2014 non poteva essere dedotta in appello, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Cassazione, trattandosi di conversazioni di cui il prim giudice non aveva tenuto conto nella valutazione del quadro probatorio a carico dell’imputato. Infatti, il Tribunale di Benevento (pag. 5) precisava che le due telefonate in questione “n sono state valutate” a carico del COGNOME, avendo il perito trascrittore escluso che il condann figurasse tra i conversanti. La Corte d’Appello, al contrario, le ha richiamate per esteso, pag 28/29/30, chiosando che le stesse attestano la stabilità del vincolo tra il COGNOME e gli sodali “non solo il COGNOME ma anche il COGNOME“, coimputato assolto in abbreviato.
Si è, dunque, in presenza di un errore percettivo consistente nella mancata rilevazione, per mera svista, che la censura formulata dalla difesa in sede di legittimità in ordine alle conversazioni ritenute indizianti non poteva essere devoluta in appello dal COGNOME per assoluta carenza di interesse, trattandosi di prova non valutata a suo carico dal primo giudice.
Quanto al secondo motivo non può ritenersi che l’inesattezza relativa alla qualificazione di COGNOME COGNOME COGNOME quali sodali integri un errore percettivo rilevante ai fini della deci impugnata. Infatti, alla luce della contestazione e tenuto conto della costante giurisprudenz di legittimità secondo cui integra il delitto di partecipazione ad associazione per delinqu finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la condotta del soggetto acquirente di dro che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in v continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 56 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265763 – 01 ; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Rv. 257991 – 01), l’erronea attribuzione della qualità di partecipi al sodalizio a soggetti in contatto condannato non è circostanza suscettibile di incidere in senso determinante sulla decisione impugnata (nel senso della rilevanza del solo errore decisivo, tra tante, Sez. 4, n. 6770 d 17/1/2008, Rv. 239037-01; Sez. 2, n. 41782 del 30/9/2015, Rv. 265248 – 01). Peraltro, a detto riguardo non è ultroneo rilevare che già la Corte d’Appello (pag. 30) aveva argomentato circa l’ininfluenza dell’assoluzione dall’addebito associativo di COGNOME NOME, segnalando che i gestori dell’attività di spaccio cui il COGNOME era legato dovevano identificarsi in COGNOME.
A tanto consegue che, in accoglimento del primo motivo, deve disporsi la revoca della sentenza di questa Corte n. 8720/23 del giorno 1/2/2023, depositata il 28/2/23. Per l’effett considerata la fondatezza della censura in punto di utilizzo di materiali probatori di cui è s processualmente esclusa la riferibilità al condannato e la necessità di verifica della autonoma
capacità dimostrativa delle residue fonti rispetto all’addebito associativo, deve dispo l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli resa in data 7/12/2021 nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della stessa Cort
La revoca della sentenza comporta la caducazione del titolo esecutivo di talché deve essere ordinata l’immediata rimessione in libertà del condannato, se non ristretto per alt titolo (in tal senso, in tema di rescissione del giudicato,Sez. F, n. 35981 del 25/08/2015, R 264548 – 01; in materia di restituzione nel termine per l’impugnazione, Sez. 1, n. 2476 de 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242815-01; n. 37329 del 08/07/2015, Rv. 265018 – 01).
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte n. 8720 del 2023, emessa in data 1/2/2023 nei confronti di COGNOME. Annulla la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, n.9945 in data 7/12/2021, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli Ordina l’immediata rimessione in libertà di COGNOME se non detenuto per altra causa.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pr sidente