Ricorso in Cassazione Inammissibile: L’Errore da Non Commettere
Il percorso per ottenere giustizia è scandito da regole precise, la cui violazione può avere conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso per Cassazione in ambito penale deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato rende il ricorso in Cassazione inammissibile, chiudendo di fatto la porta al più alto grado di giudizio. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere la logica dietro questa rigida formalità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per una violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), decideva di contestare la sentenza proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di ricorso veniva presentato personalmente dall’imputato, senza l’assistenza e la firma di un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso in Cassazione inammissibile
La Suprema Corte, investita del caso, non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate. Con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La ragione è puramente procedurale ma insormontabile: la violazione della regola che impone il patrocinio di un avvocato cassazionista per questo tipo di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale, rafforzato dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103/2017). L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La ratio di questa norma è duplice:
1. Filtro di Qualità: Assicurare che alla Corte di Cassazione, giudice di legittimità e non di merito, arrivino solo ricorsi tecnicamente ben costruiti, che sollevino questioni di diritto pertinenti e non mere contestazioni dei fatti già valutati nei gradi precedenti.
2. Garanzia Tecnica: Tutelare lo stesso imputato, garantendo che la sua difesa nel grado di giudizio più complesso e tecnico sia affidata a un professionista con una specifica competenza.
La Corte ha richiamato un suo precedente a Sezioni Unite (sent. n. 8914/2017), che ha consolidato questo orientamento, specificando che la mancanza della sottoscrizione del difensore qualificato costituisce un ‘difetto di legittimazione processuale’ che non ammette sanatorie. La procedura semplificata de plano, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., è la conseguenza diretta di questa palese inammissibilità, permettendo alla Corte di definire rapidamente i ricorsi che mancano dei requisiti essenziali.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro e severo: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a formalità rigorose che non possono essere ignorate. La decisione di presentare personalmente un ricorso, forse nel tentativo di risparmiare o per una non conoscenza delle norme, si traduce non solo nel fallimento dell’impugnazione, ma anche in una condanna a sanzioni pecuniarie.
Questa pronuncia ribadisce che il ruolo del difensore cassazionista non è una mera formalità, ma un presidio indispensabile per la corretta amministrazione della giustizia e una garanzia essenziale per l’imputato. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte deve, senza eccezioni, affidarsi a un professionista specializzato, pena la chiusura immediata di ogni possibilità di revisione della condanna.
Può un imputato presentare personalmente ricorso per Cassazione in materia penale?
No, la legge stabilisce categoricamente che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Qual è la norma che regola la sottoscrizione del ricorso per Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 21944/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui ha riportato condanna per il reato di cui all’art. 73 *, comma 1, d.P.R. 309 del 1990;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazi processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di pers dall’imputato, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., c novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore isc nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «sen formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024